CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2020 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni del difensore che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Fermo, ha ridotto la pena inflitta all'imputato, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, nella misura di anni due e mesi otto di reclusione e C 12.000,00, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.ID.R. 9 ottobre 1990, n.309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 41 lordi di cocaina e grammi 2,6 lordi di eroina, commesso in data 11/05/2017. Con la medesima sentenza ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen., della somma di denaro di C 4.300,00. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della destinazione allo spaccio, e non all'uso esclusivamente personale, della sostanza stupefacente detenuta presso l'abitazione sul rilievo che il mero superamento della quantità di cui è consentita la detenzione non determina alcuna presunzione della finalità di destinazione a terzi. 2.2. Violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non ostandovi la contestuale detenzione di sostanze di tipo diverso e la non occasionalità della condotta di piccolo spaccio, come si desume dall'art. 74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.3. Violazione di cui all'art. 240 bis cod.pen. La corte territoriale avrebbe disposto la confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato sul rilievo che questi non avrebbe giustificato il possesso di tale somma di denaro ritenuta sproporzionata rispetto alla condizione di disoccupato dell'imputato. La motivazione sarebbe viziata in quanto il pubblico ministero non avrebbe assolto all'onere probatorio di dimostrare la sproporzione della somma di denaro rispetto alla condizione di disoccupato tenuto conto dell'ammontare di questa (C 4.300,00) e della circostanza che non si può escludere a priori che un soggetto disoccupato possa detenere tale somma quale risparmio per future necessità. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso va rigettato. 5. Sono manifestamente infondati i motivi (primo e secondo) concernenti la violazione di legge penale e l'illogicità della motivazione della sentenza con riferimento alla detenzione dello stupefacente per fini non di esclusivo uso personale e la qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve, in quanto sostanzialmente orientati a riprodurre gli argomenti - già prospettati in sede di appello - che risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla corte territoriale. Sul punto, dunque, il ricorso, meramente riproduttivo delle medesime censure già devolute, il che costituisce già causa di inammissibilità, non è volto a censurare mancanze argomentative ovvero illogicità ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio probatorio con riguardo alla prova della finalità dell'uso non esclusivamente personale fondata sul dato ponderale, di per sé non trascurabile, pari a grammi 41 di cocaina, con elevato grado di purezza (41%) da cui erano ricavabili n. 203 dosi singole e grammi 2,6 di eroina, dal cui erano ricavabili n. 24 dosi singole, e sul rinvenimento di un bilancino di precisione, nonché otto smartphone e una somma di denaro di € 4.300,00.L'argomentazione dei giudici di appello è scevra di illogicità e la conclusione fa applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto poiché, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non dà rilievo probatorio unicamente al dato ponderale. Come più volte affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 6282 del 19/04/2000, D'Incontro, Rv. 216315; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229686; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, P.G. in proc. Salaman) e, nell'ambito di tale valutazione il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, potendo legittimamente concorrere a fondare, in presenza di altri elementi, la prova della destinazione dello stupefacente a terzi (così, da ultimo, SeZ. 3 n. 46610 del 9/10/2015, P.G. in proc. Salaman, Rv 260991, Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255726). Sulla scorta di tali condivisibili principi, la corte territoriale ha argomentato la finalità di uso non esclusivamente personale in modo congruo, osservando, per inciso, il Collegio, che l'imputato non risulta neppure che avesse allegato di assumere sostanze stupefacenti. 6. Del pari manifestamente infondata è la doglianza incentrata sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avendo l'impugnata pronuncia fatto buon governo dei principii, più volte stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651 - 01; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, dep. 23/06/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610). In applicazione di tale regola di giudizio il giudice di merito ha correttamente ritenuto di escludere che la lesione del bene giuridico protetto fosse di lieve entità, facendo riferimento, con motivazione immune da vizi logico-giuridici in questa sede rilevabili, al dato ponderale, alla contestuale detenzione di sostanze di tipo diverso, al possesso di una rilevante somma di denaro da cui ha tratto il convincimento della capacità del prevenuto di approvvigionarsi di quantitativi non modici, motivazione che non presta il fianco ai rilievi di illogicità manifesta. 7. Non è, invece, fondato il terzo motivo di ricorso sulla base delle seguenti ragioni. La Corte d'appello, ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen., ha disposto la confisca della somma di denaro detenuta dall'imputato sul rilievo della mancata giustificazione del suo possesso, trattandosi di somma sproporzionata rispetto alla condizione di disoccupato. Il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione per non essere stato messo nelle condizioni di giustificarne il possesso, e ciò in quanto il primo giudice aveva disposto la confisca ai sensi dell'art. 240 cod.pen., e per non avere assolto, la pubblica accusa, all'onere dimostrativo della sproporzione fondata sullo stato di disoccupazione. Censura altresì il vizio di motivazione sotto il profilo dell'illogicità della motivazione che escluderebbe che il denaro possa costituire un risparmio dell'imputato pur se disoccupato. 8. L'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, - Ipotesi particolari di confisca-, inserito dall'art. 6, comma 5 del d.lvo 1°marzo 2018, n. 21 - Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale - dispone che nei casi di condanna o di applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod.proc.pen. per taluno dei delitti previsti dall'art. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'art. 240 bis cod.pen. -Confisca in casi particolari-, che, a sua volta, dispone che nei casi di condanna o di applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod.proc.pen. per taluno dei delitti previsti dall'elenco ivi indicato, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza.., in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Si tratta della medesima disposizione già prevista dall'art. 12 sexies della legge n. 203 del 1991, ora inserita in attuazione della riserva di codice. La giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla confisca disposta ex art. 12 sexies, ha, sin dalla pronuncia di Questa Corte n. 1097 del 1998, affermato che sono legittimamente confiscabili a norma dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 i beni e le altre utilità di cui il condannato per determinati reati non possa giustificare la provenienza, senza che rilevi se tali beni siano o meno derivanti dal reato per cui è stata pronunciata condanna, avendo il legislatore posto una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, superabile peraltro attraverso una giustificazione circa la legittimità della loro provenienza da parte dei soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità dei beni (Sez. 6, n. 1087 del 26/03/1998, Bosetti, Rv. 211955 - 01). Più recentemente, ha affermato che, nel caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019 Novizio, Rv. 277997 - 04; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, Rv. 274052 - 01). Tenuto conto di queste coordinate ermeneutiche, a fronte di una rilevata sproporzione della - non minima - somma di denaro (C 4.300,00) in ragione dell'assenza di svolgimento di attività lavorativa e in presenza di commissione del reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, reato che legittima l'applicazione della confisca c.d. allargata o per sproporzione, scatta la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione, situazione che può essere superata con l'allegazione di specifici elementi dai quali desumere la provenienza lecita. Non vi è stata alcuna inversione dell'onere probatorio posto cher a fronte della presunzione relativa era onere dell'imputato l'allegazione di situazioni utili per superarla. Né può ritenersi leso il diritto di difesa dell'imputato giacchè l'allegazione delle situazioni, per superare la presunzione iuris tantum, era deducibile con il ricorso per cassazione. L'imputato, nei cui confronti è stata disposta la confisca allargata, non ha allegato con il ricorso per cassazione alcuna situazione valutabile per superare la presunzione. Né, poi, è questione di illogica motivazione là dove la corte territoriale ha argomentato il possesso del denaro in misura sproporzionata in quanto l'imputato era privo di fonti lecite di guadagno. Pur convenendosi con la difesa che anche un soggetto privo di attività lavorativa possa possedere una somma di denaro anche considerevole, la corte territoriale ha disposto la confisca, in presenza di mancanza di prova circa la provenienza lecita di "quella somma", non avendo l'imputato assolto all'onere di allegazione di circostanze dimostrative che "quella somma" derivasse da lecita provenienza. 8. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al