CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 05932/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 25/3/2025 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, riduceva ad anni uno, mesiotto, giorni venti di reclusione ed euro 450,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina impropria, danneggiamento, resistenza a p.u. e lesioni aggravate ascrittigli in rubrica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo la mancanza di motivazione in ordine all’adeguatezza del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. In tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e al la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969- 01;Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 - 01) . Nella specie il difensore lamenta del tutto genericamente il difetto di motivazione in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio, convenuto e pedissequamente recepito, profilo in ordine a l qual e è, peraltro, carente l’interesse all’impugnazione. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] MariADe [OSCURATO:PERSONA]