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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11153/2024

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seguente ORDINANZA per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del 15 novembre 2023, relativo al ricorso R.G.N. 20356/2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA] + altri visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N1CASTRO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su segnalazione del 17 novembre 2023 di un componente del Collegio dell'udienza del 15 novembre 2023 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione, il quale ha evidenziato l'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo della suddetta udienza, relativo al ricorso R.G.N. 20356/2023, [OSCURATO:PERSONA] + altri, là dove, quanto alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel disporre «annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena inflitta per la continuazione e alla misura di sicurezza», si è omesso di disporre il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su tali punti.

2. Considerato che tale omissione, nonostante l'annullamento della sentenza impugnata quanto «all'aumento di pena inflitta per la continuazione e alla misura di sicurezza» - ciò che richiede, all'evidenza, un nuovo giudizio su tali punti da parte di un'altra Sezione della Corte d'appello di Palermo - appare frutto di un errore materiale e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore, nel senso che, ove è scritto «annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena inflitta per la continuazione e alla misura di sicurezza», si deve leggere: «annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena inflitta per la continuazione e alla misura di sicurezza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su detti punti».

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza, relativo al ricorso n. 20356/2023 [OSCURATO:PERSONA] + altri, nel senso che, ove è scritto annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena inflitta per la continuazione e alla misura di sicurezza deve leggersi annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena inflitta per la continuazione e alla misura di sicurezza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su detti punti.

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del 15 novembre 2023, relativo al ricorso R.G.N. 20356/2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA] + altri visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N1CASTRO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su segnalazione del 17 novembre 2023 di un componente del Collegio dell'udienza del 15 novembre 2023 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione, il quale ha evidenziato l'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo della suddetta udienza, relativo al ricorso R.G.N. 20356/2023, [OSCURATO:PERSONA] + altri, là dove, quanto alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel disporre «annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena inflitta per la continuazione e alla misura di sicurezza», si è omesso di disporre il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su tali punti. 2. Considerato che tale omissione, nonostante l'annullamento della sentenza impugnata quanto «all'aumento di pena inflitta per la continuazione e alla misura di sicurezza» - ciò che richiede, all'evidenza, un nuovo giudizio su tali punti da parte di un'altra Sezione della Corte d'appello di Palermo - appare frutto di un errore materiale e che, pertanto, occorre procedere alla correzione dello stesso errore, nel senso che, ove è scritto «annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena inflitta per la continuazione e alla misura di sicurezza», si deve leggere: «annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena inflitta per la continuazione e alla misura di sicurezza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su detti punti». P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza, relativo al ricorso n. 20356/2023 [OSCURATO:PERSONA] + altri, nel senso che, ove è scritto annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena inflitta per la continuazione e alla misura di sicurezza deve leggersi annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena inflitta per la continuazione e alla misura di sicurezza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su detti punti. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.
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