CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 15867/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1 biscod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, non ha depositatoconclusioni scritte;lette le memorie scritte depositate in data 28/01/2025 e 16/03/2026 dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore della ricorrente, con le quali si chiede l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato lapronuncia del Tribunale di Matera in data 18/10/2022 che, all’esito di giudizio dibattimentale,aveva dichiarato XXXXXXXXXXXXX responsabile dei delitti di circonvenzione di personaincapace (capo1) e di tentata violenza privata (capo2), con irrogazione della pena di unanno mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa e condanna dell’imputata alrisarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, liquidati in euro 8.751,00.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite ildifensore di fiducia, che ha articolato tre motivi.2.1. Con il primo ed il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione in ordine almotivo di appello con il quale si era censurato il giudizio di responsabilità per il delitto ditentata violenza privata contestato al capo 2) formulato dal giudice di primo grado.Nell’atto di gravame (pag. 4) si era dedotto, da un lato, che la prospettazione da partedella XXXXXXXX alla persona offesa della mancata restituzione delle somme prestate ovequest’ultima non avesse ritirato la denuncia non costituiva minaccia di un male ingiusto e,dall’altro, che si sarebbe comunque al cospetto di un tentativo non punibile e, piùprecisamente di un reato impossibile in quanto il delitto di circonvenzione di personaincapace è perseguibile d’ufficio.Con riferimento ad entrambi i profili, la Corte di appello non si è pronunciata.2.2. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento al giudizio diresponsabilità per il reato di circonvenzione di persona incapace contestato al capo 1).La motivazione contenuta nella sentenza impugnata in punto di consapevolezza daparte dell’imputata dello stato di deficienza psichica della persona offesa è apodittica avendoil collegio di merito valorizzato elementi non univoci in tal senso e trascurando, nelcontempo, le deduzioni difensive con cui si evidenziava che chi è affetto da deficit psichicoben difficilmente ha libero accesso ad internet, ha libera disponibilità di somme di denaro ele gestisce tramite le applicazioni Android, come ha dimostrato di saper fare la personaoffesa.Il collegio di merito non ha neppure tenuto in considerazione la documentazionemedica allegata alla memoria difensiva depositata in data 25 febbraio 2025 dalla qualeemerge che l’imputata è affetta da disturbo bipolare in ragione del quale ben può non averepercepito, nell’ambito di una relazione a distanza, segnali esterni sintomatici di unadeficienza del suo interlocutore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel complesso infondato2. Il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto tra loroconnessi, non possono trovare accoglimento.Se è ben vero che la Corte territoriale non si è effettivamente pronunciata sulle censurededotte nell’atto di appello con riferimento al giudizio di responsabilità per il delitto di tentataviolenza privata contestato al capo 2) dell’imputazione, tuttavia, poiché le doglianzecod. proc. pen., questa Corte quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015,Dell’Utri, Rv. 263980).Ebbene, infondata è la tesi secondo cui si darebbe al cospetto un reato impossibilepoiché il supposto costringimento della persona offesa a ritirare la denuncia originariamentesporta riguardava il delitto di circonvenzione di persona incapace, che è procedibile d’ufficio.Perché un'azione possa considerarsi inidonea agli effetti dell'art. 49 primo capoverso inrelazione all'art. 56 cod. pen., è necessario che la sua incapacità a produrre l'evento siaassoluta, intrinseca e originaria, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva diastratta determinabilità causale nella produzione dell'evento e tale risulti secondo unavalutazione effettiva da compiersi risalendo al momento iniziale dell'azione; in altri terminipuò parlarsi di reato impossibile solo quando l’azione non abbia alcuna l’attitudine aconseguire il risultato prestabilito, mentre in ogni altro caso in cui barriere o ostacoli di tipomateriale o giuridico impediscono l’evento, non può parlarsi di impossibilità in senso tecnicoe di conseguenza invocare l’impunità (Sez. 5, n. 11890 del 22/10/1997, Guidozzi, Rv.209645).Alla luce di tale principio, è pertanto del tutto irrilevante, nella specie, che laprospettazione alla persona offesa di una mancata restituzione di denaro a lei dovuta ovenon avesse ritirato la denuncia per circonvenzione di persona incapace (circostanza fattualeriportata nella sentenza di primo grado e di chiara valenza intimidatoria) non potesse sortirealcun effetto processuale favorevole per l’imputata in ragione della procedibilità d’ufficio delreato di cui all’art. 643 cod. pen.3. Il terzo motivo di ricorso è invece inammissibile in quanto meramente reiterativo didoglianze in fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dal collegio di merito conmotivazione non apodittica ma compiuta e immune da vizi logici.Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci, lasituazione di deficienza psichica della persona offesa deve avere natura oggettiva, sebbenenon ne sia necessaria l'immediata percepibilità da parte di chiunque; la relativaconsapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con lapredetta una conoscenza significativa, alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche perla sua particolare arrendevolezza, delle fragilità che la affliggono (Sez. 2, n. 4592 del15/12/2021-dep. 2022, D., Rv. 282587).La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio – che qui si ribadisce -approntando un apparato argomentativo, aderente alle richiamate risultanze processuali edotato di razionalità argomentativa, ove si è evidenziato che la consapevolezza dell’imputatain ordine alla condizione di deficienza psichica della persona offesa con la quale, seppure adistanza, aveva intrattenuto per mesi una relazione era logicamente ricavabile - in sensodecisivo - sia dalla natura degli esborsi in denaro che erano stati effettuati da quest’ultimasenza una reale causa, sia dalla entità e reiterazione degli stessi (complessivamente più di 6mila euro), sia, infine, dalla irragionevole generosità e totale arrendevolezza mostratarispetto alle richieste di un’estranea che, prospettando problemi familiari ed economici,aveva invocato in suo favore accrediti di somme sulla propria postepay.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali relative al presente grado di giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.