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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02289/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25991/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], soc. cooperativa con sede in Flumeri (AV), alla via Olivieri,in persona del suo legale rappresentante e presidente pro tempore A vv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, al [OSCURATO:PERSONA] n. 72. - controricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, allaPiazza Salimbeni n. 3, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con elezione di domicilio digitaleall’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] . - controricorrente - avverso la SENTENZA,n. cron. 957/2024, emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 702 - bis c od . p roc . c iv . dell’agosto 2018, [OSCURATO:PERSONA] convenneBanca [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in avanti, anche, breviter, MPS) e Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Flumeri soc. coop. (nel prosieguo, anche solo BCC) innanzi al Tribunale di Ravenna, al fine di ottenerne l’accertamento della responsabilità solidale e la conseguente condanna al risarcimento di tutti idanni patiti e patiendi per effetto della condotta colposa da loro tenuta con riferimento all’emissione e d alla negoziazione di un assegno circolare, poi rivelatosi falso , ottenuto quale corrispettivo della vendita di un proprio orologio di valore da lui messo in venditasu un sito on line, nel marzo 2017.

Costituitesi MPS e BCC, che contestarono l’avversa pretesa, il menzionato tribunale, con sentenza del 19 maggio 2020, n. 365, le condannò, in solido e per il 50% ciascuna nei rapporti interni, al risarcimento del danno invocato dal [OSCURATO:PERSONA], quantificato in € 38.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, previa deduzione di quanto già corrisposto da MPS.

In accoglimento di specifica domanda riconvenzionale avanzata da quest’ultima, poi, condannòBCC a pagarle la quota corrispondente alla metà dell’importo come sopra determinato.

Rigettò, infine, la domanda riconvenzionale, formulatada MPS nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la restituzione di quanto corrispostogli in esecuzione della decisione dell’A.B.F.

2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da BCC e da MPS,l’adita Corte di appello di Bologna, con sentenza del 9 maggio 2024, n. 957, resa nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], così dispose: « […], in accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale ed in riforma dell’impugnata sentenza, […]: rigetta le domande attoree; condanna [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], di € 19.043,88 oltre interessi da conteggiare come specificato in motivazione; condanna [OSCURATO:PERSONA] alla refusione, in favore delle appellate, delle spese di lite, […]; compensa interamente le spese di lite nel rapporto fra le due società appellate. [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Flumeri soc. coop. dell’importo di 3.237,35, oltre interessi dalla notifica del gravame. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., alla restituzione, in favore della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Flumeri soc. coop. dell’importo di € 19.000,00, oltre interessi dalla notifica del gravame».La stessa corte, successivamente, con ordinanza dell’11/12 agosto 2024, dispose «correggersi il dispositivo della suindicata sentenza, indicando, a pagina 6 “38.000”, in luogo di “19.043,88”».

Per quanto qui ancora di interesse, la corte felsinea, ritenuto inutilizzabile il principio di non contestazione, «neppure richiamato, nell’operare la liquidazione, dal primo giudice, posto che tale principio non può trovare applicazione, quando, come nella fattispecie, vengano in considerazione fatti non rientranti nella sfera di conoscenza del convenuto», consideròmeritevoli di accoglimento sia l’appello principale che quello incidentale sul duplice presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] non avevaavuto cura di «allegare, né tantomeno, di provare marca, modello e caratteristiche dell’orologio, di cui neppure specificava il valore nel ricorso introduttivo, né documentava la relativa offerta on linee tantomeno la proposta», né av eva provato « l’entità del danno per il quale ha richiesto il risarcimento, erroneamente riconosciutogli dal primo giudice, a fronte del mero importo di cui al falso assegno circolare, che non può ritenersi, semplicisticamente, corrispondente al suo valore di mercato, valore nel quale consisterebbe il danno effettivo oggetto della domanda risarcitoria, in mancanza di qualsivoglia elemento indiziario, diverso dalla mera offerta di un truffatore professionista, della cui congruità deve diffidarsi, peraltro, proprio per la sua specifica provenienza».

3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso affidandosi adun motivo.

Hanno resistito, con separati controricors i, Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Flumeri e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].

In data6 marzo 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Con istanza dell’11aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione del suoricorso.

Sono state deposit ate memori e ex art. 380 - bis .1 cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico formulato motivo di ricorso lamenta la « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1992 e ss. c.c., del R.D. 21.12.1933,n. 1736, artt. 25 e 86 e degli artt. 1218 e 1223 c.c.,ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte correttamente applicato le norme sui titoli di credito in relazione alla prova del danno per responsabilità del debitore per inadempimento contrattuale».

Si contesta alla corte territoriale di essersi limitata, «in applicazione del principio della ragione più liquida, a respingere la domanda di risarcimento dei danni formulata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], eccependo la mancata prova del valore del bene compravenduto, nonostante il prezzo dell’orologio, per le caratteristiche proprie dei titoli di credito, fosse da ricondurre all’importo facciale riportato sull’assegno circolare utilizzato quale strumento di pagamento, che si contraddistingue per il fatto che il contenuto el’entità del diritto sono individuati da quanto è scritto nel titolo di credito stesso». 2.Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1.

L’unico formulato motivo di ricorso si rivela complessivamente inammissibile. 1.1.Invero, giova ricordare, innanzitutto, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dal ricorrente) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione.

Cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018).

È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

1.2. Fermo quanto precede, il ricorrente ascrive alla corte distrettuale la violazione degli artt. 1992 e ss. cod. civ., nonché degli artt. 25 e 26 del r.d. n. 1736 del 1933 e degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., per non avergli riconosciuto il danno invocato nella misura indicata nell’assegno circolare negoziato ma poi rivelatosi falsificato.

Tuttavia, le complessive argomentazioni dell’odierna doglianza riguardanti le caratteristiche dei titoli di credito non sono pertinenti rispetto alla concreta fattispecie in esame: di esse, infatti, potrebbe giovarsi il possessore di un titolo genuino, non certamente chi dispone di un titolo poi risultato falso, che, per la sua natura, non può proprio essere negoziato.

Il primo, infatti, potrà agire contro colui che materialmente gli ha consegnato il titolo, ma non potrà pretendere la prestazione dalla presunta banca emittente che tale titolo non ha emesso.

1.3. Nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti delle banche negoziatrice e presunta emittente dell’assegno circolare non già perché gli era stata rifiutato il pagamento, bensì perché ha ritenuto che la banca negoziatrice avesse con negligenza negoziato il titolo assicurandone la bontà a seguito della richiesta di bene emissione alla presunta banca emittente.

Egli, dunque, ha imputato alla banca negoziatrice, sostanzialmente, la responsabilità dell’erronea informazione sulla bontà dell’assegno circolare che lo aveva indotto a cedere l’orologio dietro consegna del titolo falso.

Pertanto, il risarcimento da lui invocato non poteva avere ad oggetto l’importo indicato in quest’ultimo (irrilevante già non in sé, ma perché trattavasi di un titolo falso) ma doveva riguardare e, conseguentemente, essere parametrato al valore dell’orologio: valore che, però, la corte distrettuale, con accertamento di natura chiaramente fattuale e, come tale, non ulteriormente sindacabile in questa sede se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti in cui tuttora lo consentirebbe il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (tipologia di vizio, peraltro, in nessun modo specificamente prospettato in questa sede, in contrario certamente non valendo la generica doglianza della omessa considerazione di alcuni documenti –dei quali nemmeno è riportato l’effettivo contenuto, in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso, così impedendosi a questa Corte qualsivoglia valutazione circa la loro reale decisività, o non –svolta, peraltro, senza la puntuale osservanza degli oneri a tal fine imposti da Cass., SU, n. 8053 del 2014), ha considerato non dimostrato, all’uopo ragionevolmente non potendo valere la sola offerta formulata dall’acquirente, rivelatosi, poi, un truffatore, giacché quest’ultimo, al fine di portare a compimento il proprio intento truffaldino nel modo per lui più proficuo, ben avrebbe potuto offrire importi non corrispondenti a quelli commerciali.

1.4. In definitiva, quindi, con la denunciata violazione delle disposizioni da lui indicate, il ricorrente mostra di mirare ad ottenere, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti di causa.

Si tratta, pertanto, di argomentazioni critiche con evidenza diretta a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (cfr., tra le altre, Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011).

Alteris verbis, l’odierna doglianza, benché formulata con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in realtà si rivela sostanzialmente volta ad ottenere un riesame di accertamenti fattuali compiuti dalla corte di merito, così dimenticando, tuttavia, che: i) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166 del 2025); ii) come puntualizzato da Cass. n. 7612 del 2022 (cfr. in motivazione), “Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)”». 3.[OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibile tali conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, facendoleproprie, altresì rimarcando che nemmeno persuade, in contrario, quanto esposto dalricorrent e nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Invero, nella specie, ciò che è stato originariamente domandato dal [OSCURATO:PERSONA] è il risarcimento di un preteso danno asseritamente da ricondursi a condotta negligente delle banche convenute.

Non solo, quindi, una volta riconosciuta la falsità dell’assegno circolare che avrebbe costituito il mezzo di pagamento dell’orologio acquistato on line dall’odierno ricorrente, sarebbe stata necessaria una concreta dimostrazione, invece mancata, della negligenza di specifiche condotte (considerate, peraltro, le caratteristiche proprie dell’assegno circolare)ascritte agli istituti di credito, ma, soprattutto, si sarebbe dovuta fornire la prova di detto danno (certamente non desumibile dall’importo facciale di un assegno falso), a tal fine rivelandosi necessaria, anche onde consentirne, se del caso, una valutazione equitativa,la compiuta indicazione, parimenti mancata, di marca, modello e caratteristiche dell’orologiostesso.

Del tutto ragionevole, infatti, risulta l’assunto della corte territoriale secondo cui certamente non potevavalere, per determinare quel danno,«la sola offerta formulata dall’acquirente, rivelatosi, poi, un truffatore, giacché quest’ultimo, al fine di portare a compimento il proprio intento truffaldino nel modo per lui più proficuo, ben avrebbe potuto offrire importi non corrispondenti a quelli commerciali».

4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile,restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute daciascuna delle costituit e si controricorrent i .

4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024).

Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), ilricorrente suddett o , va condannat o , nei confronti d i ciascuna delle costituitesi controricorrenti, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 7.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delmedesimo ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l o condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascunadelle costituitesi controricorrent i , in € 7.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il medesim o ricorrente al pagamento della somma di € 7.000,00 in favore di ciascuna controricorrente e di unaulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], dell’ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25991/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], soc. cooperativa con sede in Flumeri (AV), alla via Olivieri,in persona del suo legale rappresentante e presidente pro tempore A vv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, al [OSCURATO:PERSONA] n. 72. - controricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, allaPiazza Salimbeni n. 3, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con elezione di domicilio digitaleall’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] . - controricorrente - avverso la SENTENZA,n. cron. 957/2024, emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 702 - bis c od . p roc . c iv . dell’agosto 2018, [OSCURATO:PERSONA] convenneBanca [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in avanti, anche, breviter, MPS) e Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Flumeri soc. coop. (nel prosieguo, anche solo BCC) innanzi al Tribunale di Ravenna, al fine di ottenerne l’accertamento della responsabilità solidale e la conseguente condanna al risarcimento di tutti idanni patiti e patiendi per effetto della condotta colposa da loro tenuta con riferimento all’emissione e d alla negoziazione di un assegno circolare, poi rivelatosi falso , ottenuto quale corrispettivo della vendita di un proprio orologio di valore da lui messo in venditasu un sito on line, nel marzo 2017. Costituitesi MPS e BCC, che contestarono l’avversa pretesa, il menzionato tribunale, con sentenza del 19 maggio 2020, n. 365, le condannò, in solido e per il 50% ciascuna nei rapporti interni, al risarcimento del danno invocato dal [OSCURATO:PERSONA], quantificato in € 38.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, previa deduzione di quanto già corrisposto da MPS. In accoglimento di specifica domanda riconvenzionale avanzata da quest’ultima, poi, condannòBCC a pagarle la quota corrispondente alla metà dell’importo come sopra determinato. Rigettò, infine, la domanda riconvenzionale, formulatada MPS nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la restituzione di quanto corrispostogli in esecuzione della decisione dell’A.B.F. 2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da BCC e da MPS,l’adita Corte di appello di Bologna, con sentenza del 9 maggio 2024, n. 957, resa nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], così dispose: « […], in accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale ed in riforma dell’impugnata sentenza, […]: rigetta le domande attoree; condanna [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], di € 19.043,88 oltre interessi da conteggiare come specificato in motivazione; condanna [OSCURATO:PERSONA] alla refusione, in favore delle appellate, delle spese di lite, […]; compensa interamente le spese di lite nel rapporto fra le due società appellate. [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Flumeri soc. coop. dell’importo di 3.237,35, oltre interessi dalla notifica del gravame. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., alla restituzione, in favore della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Flumeri soc. coop. dell’importo di € 19.000,00, oltre interessi dalla notifica del gravame».La stessa corte, successivamente, con ordinanza dell’11/12 agosto 2024, dispose «correggersi il dispositivo della suindicata sentenza, indicando, a pagina 6 “38.000”, in luogo di “19.043,88”». Per quanto qui ancora di interesse, la corte felsinea, ritenuto inutilizzabile il principio di non contestazione, «neppure richiamato, nell’operare la liquidazione, dal primo giudice, posto che tale principio non può trovare applicazione, quando, come nella fattispecie, vengano in considerazione fatti non rientranti nella sfera di conoscenza del convenuto», consideròmeritevoli di accoglimento sia l’appello principale che quello incidentale sul duplice presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] non avevaavuto cura di «allegare, né tantomeno, di provare marca, modello e caratteristiche dell’orologio, di cui neppure specificava il valore nel ricorso introduttivo, né documentava la relativa offerta on linee tantomeno la proposta», né av eva provato « l’entità del danno per il quale ha richiesto il risarcimento, erroneamente riconosciutogli dal primo giudice, a fronte del mero importo di cui al falso assegno circolare, che non può ritenersi, semplicisticamente, corrispondente al suo valore di mercato, valore nel quale consisterebbe il danno effettivo oggetto della domanda risarcitoria, in mancanza di qualsivoglia elemento indiziario, diverso dalla mera offerta di un truffatore professionista, della cui congruità deve diffidarsi, peraltro, proprio per la sua specifica provenienza». 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso affidandosi adun motivo. Hanno resistito, con separati controricors i, Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Flumeri e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. In data6 marzo 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza dell’11aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione del suoricorso. Sono state deposit ate memori e ex art. 380 - bis .1 cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico formulato motivo di ricorso lamenta la « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1992 e ss. c.c., del R.D. 21.12.1933,n. 1736, artt. 25 e 86 e degli artt. 1218 e 1223 c.c.,ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte correttamente applicato le norme sui titoli di credito in relazione alla prova del danno per responsabilità del debitore per inadempimento contrattuale». Si contesta alla corte territoriale di essersi limitata, «in applicazione del principio della ragione più liquida, a respingere la domanda di risarcimento dei danni formulata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], eccependo la mancata prova del valore del bene compravenduto, nonostante il prezzo dell’orologio, per le caratteristiche proprie dei titoli di credito, fosse da ricondurre all’importo facciale riportato sull’assegno circolare utilizzato quale strumento di pagamento, che si contraddistingue per il fatto che il contenuto el’entità del diritto sono individuati da quanto è scritto nel titolo di credito stesso». 2.Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1. L’unico formulato motivo di ricorso si rivela complessivamente inammissibile. 1.1.Invero, giova ricordare, innanzitutto, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dal ricorrente) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 1.2. Fermo quanto precede, il ricorrente ascrive alla corte distrettuale la violazione degli artt. 1992 e ss. cod. civ., nonché degli artt. 25 e 26 del r.d. n. 1736 del 1933 e degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., per non avergli riconosciuto il danno invocato nella misura indicata nell’assegno circolare negoziato ma poi rivelatosi falsificato. Tuttavia, le complessive argomentazioni dell’odierna doglianza riguardanti le caratteristiche dei titoli di credito non sono pertinenti rispetto alla concreta fattispecie in esame: di esse, infatti, potrebbe giovarsi il possessore di un titolo genuino, non certamente chi dispone di un titolo poi risultato falso, che, per la sua natura, non può proprio essere negoziato. Il primo, infatti, potrà agire contro colui che materialmente gli ha consegnato il titolo, ma non potrà pretendere la prestazione dalla presunta banca emittente che tale titolo non ha emesso. 1.3. Nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti delle banche negoziatrice e presunta emittente dell’assegno circolare non già perché gli era stata rifiutato il pagamento, bensì perché ha ritenuto che la banca negoziatrice avesse con negligenza negoziato il titolo assicurandone la bontà a seguito della richiesta di bene emissione alla presunta banca emittente. Egli, dunque, ha imputato alla banca negoziatrice, sostanzialmente, la responsabilità dell’erronea informazione sulla bontà dell’assegno circolare che lo aveva indotto a cedere l’orologio dietro consegna del titolo falso. Pertanto, il risarcimento da lui invocato non poteva avere ad oggetto l’importo indicato in quest’ultimo (irrilevante già non in sé, ma perché trattavasi di un titolo falso) ma doveva riguardare e, conseguentemente, essere parametrato al valore dell’orologio: valore che, però, la corte distrettuale, con accertamento di natura chiaramente fattuale e, come tale, non ulteriormente sindacabile in questa sede se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti in cui tuttora lo consentirebbe il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (tipologia di vizio, peraltro, in nessun modo specificamente prospettato in questa sede, in contrario certamente non valendo la generica doglianza della omessa considerazione di alcuni documenti –dei quali nemmeno è riportato l’effettivo contenuto, in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso, così impedendosi a questa Corte qualsivoglia valutazione circa la loro reale decisività, o non –svolta, peraltro, senza la puntuale osservanza degli oneri a tal fine imposti da Cass., SU, n. 8053 del 2014), ha considerato non dimostrato, all’uopo ragionevolmente non potendo valere la sola offerta formulata dall’acquirente, rivelatosi, poi, un truffatore, giacché quest’ultimo, al fine di portare a compimento il proprio intento truffaldino nel modo per lui più proficuo, ben avrebbe potuto offrire importi non corrispondenti a quelli commerciali. 1.4. In definitiva, quindi, con la denunciata violazione delle disposizioni da lui indicate, il ricorrente mostra di mirare ad ottenere, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti di causa. Si tratta, pertanto, di argomentazioni critiche con evidenza diretta a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (cfr., tra le altre, Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011). Alteris verbis, l’odierna doglianza, benché formulata con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in realtà si rivela sostanzialmente volta ad ottenere un riesame di accertamenti fattuali compiuti dalla corte di merito, così dimenticando, tuttavia, che: i) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166 del 2025); ii) come puntualizzato da Cass. n. 7612 del 2022 (cfr. in motivazione), “Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)”». 3.[OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibile tali conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, facendoleproprie, altresì rimarcando che nemmeno persuade, in contrario, quanto esposto dalricorrent e nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Invero, nella specie, ciò che è stato originariamente domandato dal [OSCURATO:PERSONA] è il risarcimento di un preteso danno asseritamente da ricondursi a condotta negligente delle banche convenute. Non solo, quindi, una volta riconosciuta la falsità dell’assegno circolare che avrebbe costituito il mezzo di pagamento dell’orologio acquistato on line dall’odierno ricorrente, sarebbe stata necessaria una concreta dimostrazione, invece mancata, della negligenza di specifiche condotte (considerate, peraltro, le caratteristiche proprie dell’assegno circolare)ascritte agli istituti di credito, ma, soprattutto, si sarebbe dovuta fornire la prova di detto danno (certamente non desumibile dall’importo facciale di un assegno falso), a tal fine rivelandosi necessaria, anche onde consentirne, se del caso, una valutazione equitativa,la compiuta indicazione, parimenti mancata, di marca, modello e caratteristiche dell’orologiostesso. Del tutto ragionevole, infatti, risulta l’assunto della corte territoriale secondo cui certamente non potevavalere, per determinare quel danno,«la sola offerta formulata dall’acquirente, rivelatosi, poi, un truffatore, giacché quest’ultimo, al fine di portare a compimento il proprio intento truffaldino nel modo per lui più proficuo, ben avrebbe potuto offrire importi non corrispondenti a quelli commerciali». 4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile,restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute daciascuna delle costituit e si controricorrent i . 4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), ilricorrente suddett o , va condannat o , nei confronti d i ciascuna delle costituitesi controricorrenti, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 7.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. 4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delmedesimo ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l o condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascunadelle costituitesi controricorrent i , in € 7.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna il medesim o ricorrente al pagamento della somma di € 7.000,00 in favore di ciascuna controricorrente e di unaulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], dell’ul
Sentenza Cassazione n. 02289/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris