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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04138/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23115-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio LICCARDO, LANDOLFI e ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I A; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n.1069/2/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA], Landolfi e Associati propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l'Agenzia delle entrate e [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA] spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe con la quale era stato respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima l'intimazione di pagamento emessa a carico della parte contribuente, affermando la piena validità della notifica della cartella ad essa propedeutica, ancorché effettuata a mezzo posta dal concessionario stesso, in mani del portiere e senza l'invio della seconda raccomandata.

L'Agenzia delle entrate [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, c.10, d.l. n.119/2018.

Il procedimento, in virtù della richiesta formulata dalla ricorrente è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.14311/2019 alla stregua della disposizione suindicata.

La ricorrente ha depositato memoria.

In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020, va pertanto dichiarata l'estinzione dello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. n. 119/2018, non potendo avere rilievo in questa sede gli elementi dedotti in memoria a giustificazione della mancata presentazione nei termini suindicati dell'istanza di trattazione, peraltro Ric. 2017 n. 23115 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- afferenti a diverso giudizio relativo a vicende successive all'emissione dell'atto impugnato nel presente.

P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma il 12.1.2022 [OSCURATO:PERSONA] 9 FER, 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23115-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio LICCARDO, LANDOLFI e ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I A; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n.1069/2/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA], Landolfi e Associati propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l'Agenzia delle entrate e [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA] spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe con la quale era stato respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima l'intimazione di pagamento emessa a carico della parte contribuente, affermando la piena validità della notifica della cartella ad essa propedeutica, ancorché effettuata a mezzo posta dal concessionario stesso, in mani del portiere e senza l'invio della seconda raccomandata. L'Agenzia delle entrate [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, c.10, d.l. n.119/2018. Il procedimento, in virtù della richiesta formulata dalla ricorrente è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.14311/2019 alla stregua della disposizione suindicata. La ricorrente ha depositato memoria. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020, va pertanto dichiarata l'estinzione dello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. n. 119/2018, non potendo avere rilievo in questa sede gli elementi dedotti in memoria a giustificazione della mancata presentazione nei termini suindicati dell'istanza di trattazione, peraltro Ric. 2017 n. 23115 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- afferenti a diverso giudizio relativo a vicende successive all'emissione dell'atto impugnato nel presente. P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 12.1.2022 [OSCURATO:PERSONA] 9 FER, 2022
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