Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00407/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato avverso il Decreto Ministeriale di proroga del 23 aprile 2024 della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al regime detentivo di cui all’art. 41 bis della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.).

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 41-bis Ord. pen., in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., per la mancanza della motivazione in ordine ai presupposti della proroga.

Ad avviso della difesa, il provvedimento impugnato omette di confrontarsi con la particolare condizione del ricorrente, sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro dal 4 maggio 2022, in regime differenziato, essendo venuto meno all’adempimento dell’onere argomentativo in punto di sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di proroga ministeriale, quanto alla capacità di collegamento con l’organizzazione criminale di riferimento.

Nel ricorso si osserva, in particolare, che il mancato confronto con la condizione del ricorrente emergerebbe in modo chiaro dalla circostanza che nell’ultima parte dell’ordinanza il ricorrente è stato indicato come detenuto e non come internato.

La difesa, poi, evidenzia che, diversamente da quanto affermato nel provvedimento censurato, gli argomenti indicati nel reclamo costituiscono circostanze nuove, significative dei progressi trattamentali del ricorrente (si tratta delle istanze per accedere a percorsi di giustizia riparativa e per devolvere mensilmente somme a favore di una associazione antiracket, dell’ammissione di colpa in ordine ai reati commessi, dell’invio di denaro alla famiglia, dell pagamento delle parcelle dei difensori).

Tali fattori - valutati congiuntamente alla circostanza della sussistenza di una risalente condotta delinquenziale, riconosciuta sino al 2009, all’avvenuta espiazione della pena nel 2022, all’assenza di nuove incriminazioni - avrebbero richiesto una motivazione specifica in punto di perduranti collegamenti con contesti criminosi, diversi e attuali, rispetto a quello di cui alle sentenze di condanna.

Ad avviso della difesa, il Tribunale non avrebbe considerato le relazioni comportamentali redatte dagli operatori dell’istituto penitenziario di Tolmezzo tra il 2023 e il 2025, né avrebbe valutato l’ultimo aggiornamento di sintesi del 16 maggio 2025 dal quale risulta che il ricorrente ha dimostrato segni inequivoci ed effettivi di resipiscenza e di irreversibile volontà di allontanamento da logiche criminali.

La difesa deduce, infine, che il provvedimento censurato non chiarisce quali collegamenti sussisterebbero tra il ricorrente e i procedimenti citati dal Decreto ministeriale, né ha tenuto conto della consulenza tecnica di parte redatta con riguardo ai colloqui visivi del ricorrente con i familiari.

In conclusione, il provvedimento censurato sarebbe solo apparentemente motivato in punto di pericolosità attuale.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito evidenziate.

2. Con riferimento al dedotto vizio di violazione di legge per omessa motivazione in ordine ai presupposti del decreto di proroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., e, segnatamente, quanto all’attualità della pericolosità dell’internato, deve rilevarsi che il ricorso non si confronta con le puntuali ed esaustive argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata, valorizzando invece solo alcune circostanze parziali e formulando, pertanto, censure generiche ed aspecifiche.

Invero, la difesa non considera adeguatamente che il Tribunale ha ancorato il proprio convincimento a una pluralità di elementi documentati nel Decreto Ministeriale, fra i quali l’istruttoria avviata il 4 ottobre 2023, le informative della DDA di Napoli del 4 dicembre 2023, della DNAA del 5 marzo 2024, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – del 14 marzo 2024, nonché quelle della DIA del 23 febbraio 2024 e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 25 gennaio 2025.

Parimenti, il ricorso omette di confrontarsi con il rilievo attribuito dall’ordinanza ai provvedimenti giudiziari che hanno accertato l’appartenenza dell’[OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA], sodalizio tuttora operativo, evidenziandone – come già affermato dalla sentenza della Corte di appello del 2016 – il ruolo apicale, nonché la persistente attualità dei collegamenti con l’organizzazione criminale.

Tali profili risultano corroborati dalle informazioni acquisite dal ricorrente su persone libere nel corso dei colloqui, in particolare nel corso del colloquio del 27 febbraio 2018 con il fratello e di quelli con la moglie del 7 marzo 2020 e del 21 agosto 2020, nei quali è utilizzato linguaggio criptico.

Il ricorso non considera, inoltre, il rilievo dato alle recenti misure cautelari attestanti la perdurante operatività del clan, né al legame familiare con [OSCURATO:PERSONA], anch’egli affiliato al sodalizio e destinatario, nel 2023, di misura cautelare per estorsione aggravata.

Va, poi, osservato che l’ordinanza impugnata – dopo aver dato atto delle doglianze difensive, sostanzialmente riprodotte nei motivi di ricorso – richiama l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 30 aprile 2024, che ha disposto la prosecuzione della misura di sicurezza in considerazione dell’attuale pericolosità del ricorrente, evidenziando, tra l’altro, l’intrattenimento di rapporti epistolari (33 missive) con [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso il carcere di Opera, nonché la smentita disponibilità del fratello ad accoglierlo in Piemonte.

L’ordinanza, inoltre, valuta il percorso trattamentale del ricorrente, dando atto degli esiti positivi riportati nella relazione del 12 febbraio 2025, come evidenziato anche dalla difesa, ma rileva la presenza di rapporti disciplinari del 25 settembre 2023, del 15 gennaio 2024 e del 21 marzo 2025, dai quali sono derivate sanzioni di 5, 10 e 3 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per inosservanza di ordini e atteggiamenti minacciosi verso la polizia penitenziaria.

È stato altresì richiamato il trattenimento, disposto dal Magistrato di sorveglianza di Milano, di una missiva indirizzata all’[OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2024 da [OSCURATO:PERSONA], pure detenuto in regime differenziato.

2.1. Alla luce di tali articolate e coerenti argomentazioni – analoghe, peraltro, a quelle poste a fondamento della precedente proroga del 21 aprile 2024 – correttamente il Tribunale ha ritenuto che gli elementi prospettati dalla difesa non fossero idonei a dimostrare una sopravvenuta carenza o attenuazione della pericolosità sociale dell’[OSCURATO:PERSONA], pur avendo esaminato gli esiti del percorso trattamentale e della consulenza di parte relativa ai colloqui in istituto.

Con motivazione null’affatto carente, il Tribunale ha dato conto degli elementi giustificativi della proroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. nei confronti del ricorrente, evidenziando come i collegamenti con l’associazione criminale non possano ritenersi venuti meno, avuto riguardo non solo alla storia criminale dell’[OSCURATO:PERSONA] e alla posizione da lui ricoperta all’interno del sodalizio, ma anche alla perdurante operatività del clan.

Nè il mero decorso del tempo è di per sé sufficiente a ritenere esclusa la capacità del ricorrente di mantenere tali collegamenti.

L’ordinanza impugnata ha, pertanto, fornito un quadro esauriente circa la persistente capacità del ricorrente di mantenere contatti con il clan camorristico di appartenenza, non essendo emersi elementi significativi che attestino la volontà di recidere i rapporti con l’organizzazione di provenienza, tuttora operativa nel territorio napoletano, tra Pompei e Castellammare, come risulta dalle informazioni qualificate e aggiornate degli organi inquirenti e investigativi.

A fronte di tale solido impianto motivazionale, appaiono del tutto generiche le doglianze difensive nella parte in cui lamentano il mancato confronto dell’ordinanza con gli esiti del percorso trattamentale e con i chiarimenti forniti dalla consulenza tecnica di parte.

Tali profili, infatti, sono stati espressamente considerati e ritenuti, con coerente linearità, recessivi rispetto agli elementi negativi analiticamente ed esaustivamente illustrati.

Va, inoltre, sottolineato che, pur contenendo le relazioni di sintesi alcuni segnali positivi, non può essere trascurato come il ricorrente sia stato destinatario di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole comportamentali inframurarie.

2.2. Deve, pertanto, concludersi che l’ordinanza censurata ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, essendosi affermato che l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della citata disposizione, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime. (Sez. 1, n. 37887 del 27/06/2024, Belforte, Rv. 287080 – 01; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01).

3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato avverso il Decreto Ministeriale di proroga del 23 aprile 2024 della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al regime detentivo di cui all’art. 41 bis della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.). 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 41-bis Ord. pen., in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., per la mancanza della motivazione in ordine ai presupposti della proroga. Ad avviso della difesa, il provvedimento impugnato omette di confrontarsi con la particolare condizione del ricorrente, sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro dal 4 maggio 2022, in regime differenziato, essendo venuto meno all’adempimento dell’onere argomentativo in punto di sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di proroga ministeriale, quanto alla capacità di collegamento con l’organizzazione criminale di riferimento. Nel ricorso si osserva, in particolare, che il mancato confronto con la condizione del ricorrente emergerebbe in modo chiaro dalla circostanza che nell’ultima parte dell’ordinanza il ricorrente è stato indicato come detenuto e non come internato. La difesa, poi, evidenzia che, diversamente da quanto affermato nel provvedimento censurato, gli argomenti indicati nel reclamo costituiscono circostanze nuove, significative dei progressi trattamentali del ricorrente (si tratta delle istanze per accedere a percorsi di giustizia riparativa e per devolvere mensilmente somme a favore di una associazione antiracket, dell’ammissione di colpa in ordine ai reati commessi, dell’invio di denaro alla famiglia, dell pagamento delle parcelle dei difensori). Tali fattori - valutati congiuntamente alla circostanza della sussistenza di una risalente condotta delinquenziale, riconosciuta sino al 2009, all’avvenuta espiazione della pena nel 2022, all’assenza di nuove incriminazioni - avrebbero richiesto una motivazione specifica in punto di perduranti collegamenti con contesti criminosi, diversi e attuali, rispetto a quello di cui alle sentenze di condanna. Ad avviso della difesa, il Tribunale non avrebbe considerato le relazioni comportamentali redatte dagli operatori dell’istituto penitenziario di Tolmezzo tra il 2023 e il 2025, né avrebbe valutato l’ultimo aggiornamento di sintesi del 16 maggio 2025 dal quale risulta che il ricorrente ha dimostrato segni inequivoci ed effettivi di resipiscenza e di irreversibile volontà di allontanamento da logiche criminali. La difesa deduce, infine, che il provvedimento censurato non chiarisce quali collegamenti sussisterebbero tra il ricorrente e i procedimenti citati dal Decreto ministeriale, né ha tenuto conto della consulenza tecnica di parte redatta con riguardo ai colloqui visivi del ricorrente con i familiari. In conclusione, il provvedimento censurato sarebbe solo apparentemente motivato in punto di pericolosità attuale. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito evidenziate. 2. Con riferimento al dedotto vizio di violazione di legge per omessa motivazione in ordine ai presupposti del decreto di proroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., e, segnatamente, quanto all’attualità della pericolosità dell’internato, deve rilevarsi che il ricorso non si confronta con le puntuali ed esaustive argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata, valorizzando invece solo alcune circostanze parziali e formulando, pertanto, censure generiche ed aspecifiche. Invero, la difesa non considera adeguatamente che il Tribunale ha ancorato il proprio convincimento a una pluralità di elementi documentati nel Decreto Ministeriale, fra i quali l’istruttoria avviata il 4 ottobre 2023, le informative della DDA di Napoli del 4 dicembre 2023, della DNAA del 5 marzo 2024, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – del 14 marzo 2024, nonché quelle della DIA del 23 febbraio 2024 e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 25 gennaio 2025. Parimenti, il ricorso omette di confrontarsi con il rilievo attribuito dall’ordinanza ai provvedimenti giudiziari che hanno accertato l’appartenenza dell’[OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA], sodalizio tuttora operativo, evidenziandone – come già affermato dalla sentenza della Corte di appello del 2016 – il ruolo apicale, nonché la persistente attualità dei collegamenti con l’organizzazione criminale. Tali profili risultano corroborati dalle informazioni acquisite dal ricorrente su persone libere nel corso dei colloqui, in particolare nel corso del colloquio del 27 febbraio 2018 con il fratello e di quelli con la moglie del 7 marzo 2020 e del 21 agosto 2020, nei quali è utilizzato linguaggio criptico. Il ricorso non considera, inoltre, il rilievo dato alle recenti misure cautelari attestanti la perdurante operatività del clan, né al legame familiare con [OSCURATO:PERSONA], anch’egli affiliato al sodalizio e destinatario, nel 2023, di misura cautelare per estorsione aggravata. Va, poi, osservato che l’ordinanza impugnata – dopo aver dato atto delle doglianze difensive, sostanzialmente riprodotte nei motivi di ricorso – richiama l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 30 aprile 2024, che ha disposto la prosecuzione della misura di sicurezza in considerazione dell’attuale pericolosità del ricorrente, evidenziando, tra l’altro, l’intrattenimento di rapporti epistolari (33 missive) con [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso il carcere di Opera, nonché la smentita disponibilità del fratello ad accoglierlo in Piemonte. L’ordinanza, inoltre, valuta il percorso trattamentale del ricorrente, dando atto degli esiti positivi riportati nella relazione del 12 febbraio 2025, come evidenziato anche dalla difesa, ma rileva la presenza di rapporti disciplinari del 25 settembre 2023, del 15 gennaio 2024 e del 21 marzo 2025, dai quali sono derivate sanzioni di 5, 10 e 3 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per inosservanza di ordini e atteggiamenti minacciosi verso la polizia penitenziaria. È stato altresì richiamato il trattenimento, disposto dal Magistrato di sorveglianza di Milano, di una missiva indirizzata all’[OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2024 da [OSCURATO:PERSONA], pure detenuto in regime differenziato. 2.1. Alla luce di tali articolate e coerenti argomentazioni – analoghe, peraltro, a quelle poste a fondamento della precedente proroga del 21 aprile 2024 – correttamente il Tribunale ha ritenuto che gli elementi prospettati dalla difesa non fossero idonei a dimostrare una sopravvenuta carenza o attenuazione della pericolosità sociale dell’[OSCURATO:PERSONA], pur avendo esaminato gli esiti del percorso trattamentale e della consulenza di parte relativa ai colloqui in istituto. Con motivazione null’affatto carente, il Tribunale ha dato conto degli elementi giustificativi della proroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. nei confronti del ricorrente, evidenziando come i collegamenti con l’associazione criminale non possano ritenersi venuti meno, avuto riguardo non solo alla storia criminale dell’[OSCURATO:PERSONA] e alla posizione da lui ricoperta all’interno del sodalizio, ma anche alla perdurante operatività del clan. Nè il mero decorso del tempo è di per sé sufficiente a ritenere esclusa la capacità del ricorrente di mantenere tali collegamenti. L’ordinanza impugnata ha, pertanto, fornito un quadro esauriente circa la persistente capacità del ricorrente di mantenere contatti con il clan camorristico di appartenenza, non essendo emersi elementi significativi che attestino la volontà di recidere i rapporti con l’organizzazione di provenienza, tuttora operativa nel territorio napoletano, tra Pompei e Castellammare, come risulta dalle informazioni qualificate e aggiornate degli organi inquirenti e investigativi. A fronte di tale solido impianto motivazionale, appaiono del tutto generiche le doglianze difensive nella parte in cui lamentano il mancato confronto dell’ordinanza con gli esiti del percorso trattamentale e con i chiarimenti forniti dalla consulenza tecnica di parte. Tali profili, infatti, sono stati espressamente considerati e ritenuti, con coerente linearità, recessivi rispetto agli elementi negativi analiticamente ed esaustivamente illustrati. Va, inoltre, sottolineato che, pur contenendo le relazioni di sintesi alcuni segnali positivi, non può essere trascurato come il ricorrente sia stato destinatario di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole comportamentali inframurarie. 2.2. Deve, pertanto, concludersi che l’ordinanza censurata ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, essendosi affermato che l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della citata disposizione, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime. (Sez. 1, n. 37887 del 27/06/2024, Belforte, Rv. 287080 – 01; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01). 3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Decreto Cassazione n. 00407/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris