CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 dicembre 2025
Cassazione n. 41825/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] D’AGOSTINI - Presidente - Ord. n. sez. 2375/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40792/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso sentenza 29/10/2025 Giudice udienza preliminare Tribunale di Verona; visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’imputato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41825/2025 Roma, lì, 30/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 29/10/2025 del Giudice udienza preliminare Tribunale di Verona, deducendo il vizio di motivazione in ordine all’assenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso, li 23 dicembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini