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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 27012/2023

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re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19933/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.Srl in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t. , domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ( ora [OSCURATO:PERSONA] ) , come di seguito rappresentata e difesa; -controricorrente - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]), in persona dei [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], come sopra rappresentata e difesa; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 620/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 09/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] - originariamente titolare dell’omonima impresa individuale esercente l’importazione, la trasformazione e la commercializzazione di legname proveniente da regioni tropicali del continente africano, ditta che poi conferiva nella società [OSCURATO:PERSONA] C. (prima s.p.a. e poi, dal 1978, s.r.l.)- intratteneva rapporto bancario con il Banco di Roma, Filiale di Salerno.

A metà degli anni Settanta del secolo scorso, l’istituto bancario revocava le linee di credito, concesse alla ditta [OSCURATO:PERSONA], e con lettera [OSCURATO:DATA_NASCITA] del suo legale, intimava alla ditta Doddato il pagamento di complessive 33.368.810 delle vecchie lire per scoperto di conto corrente ordinario e due conti anticipi. [OSCURATO:PERSONA] onorava il debito a mezzo offerta re ale, con assegni circolari della complessiva somma di lire 34.434.418, ma l’offerta veniva rifiutata “perché non conforme all’entità del credito e non conoscendosi l’esito del portafoglio scaduto e a scadere”.

Successivamente, a dire del ricorrente (p. 3), Nonostante atto di diffida con invito a comunicare l’esatto ammontare del preteso credito, con riserva di ogni possibile danno, rimasto senza esito, la Banca poneva in essere una serie di atti vessatori ed arbitrari, quali la proposizione di ricorso di fallimento (rigettato), ricorso per decreto ingiuntivo, pignoramento dell’intero patrimonio immobiliare sulla base della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, diffusione tra gli istituti di credito di “dossier”, nel quale si disegnava la presunta “pericolosità bancaria” della Doddato, comunicazione alla centrale rischi presso Banca d’Italia di credito “a sofferenza” e in misura sempre più esorbitante rispetto a quanto risulterà effettivamente dovuto .

2. Con atto di citazione notificato il 24/11/1998 la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Salerno la società [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima condotta tenuta dalla convenuta nel corso del rapporto bancario intercorso con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società Doddato, conferitaria della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], nonché l’intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria, mentre, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta da entrambe le parti nonché mediante prova per testi e espletamento di consulenza tecnica d’ufficio diretta a quantificare i danni subiti dagli attori.

Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 97/2000 riteneva la legittimazione ad agire sia della società Doddato per tutti i diritti spettanti alla ditta individuale conferita sia di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], per il danni biologici e morali; qualificava come extracontrattuale l’azione risarcitoria della società attorea, che tuttavia dichiarava prescritta, sul presupposto il fatto di danno si era perfezionato sul finire degli anni Settanta; riteneva non provata la domanda risarcitoria esperita da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; e compensava integralmente tra le parti le spese processuali.

3. Avverso la decisione del giudice di primo grado proponeva appello la società Doddato, che insisteva nella richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti: danno emergente da mancato guadagno, da perdita del patrimonio tecnico culturale, da perdita dell’avviamento dell’attività produttiva in Italia, nonché danni extrapatrimoniali a decorrere dal 1976, con ordine, ex art. 120 c.p.c. di pubblicazione del dispositivo a fini riparatori e riabilitativi del buon nome dell’appellante sul mercato della propria attività d’impresa.

Si costituiva anche nel giudizio di appello la Banca, che proponeva appello incidentale.

In sintesi, l’istituto bancario: -in via principale, chiedeva il rigetto dell’appello con conferma della sentenza impugnata salvo che nella statuizione della compensazione delle spese di lite; -in via subordinata, chiedeva l’accoglimento, gradatamente, degli appelli incidentali relativi a) al pregresso giudicato di cui alla sentenza definitiva n. 485/1996 della Corte di Appello di Salerno; b) all’inammissibilità dell’autonoma proposizione delle domande di risarcimento danni rispetto ai singoli procedimenti giudiziari ai quali sarebbero correlati i lamentati danni; c) alla mancanza di prova del danno, anche non patrimoniale, ed alla intrasmissibilità dell’azione agli aventi causa; d) all’infondatezza nel merito, in fatto e in diritto, della domanda; e) alla carenza di legittimazione attiva o dell’interesse ad agire in capo a società estranea ai fatti di causa; - in ogni caso, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; -in via ulteriormente subordinata, ammissione di ctu valutativa dei presunti danni dalla risoluzione del contratto sulla scorta dei soli dati di fatto coevi a tale risoluzione; -in via ancora più subordinata, la declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle diverse conclusioni formulate in grado di appello.

La Corte territoriale con sentenza n. 620/2018 respingeva sia l’appello principale che quello incidentale, compensando le spese processuali nella misura di un terzo.

4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (ora denominata [OSCURATO:SOCIETA].), che ha proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società ricorrente, già difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con procura speciale 21 aprile 2022 ha conferito incarico anche al prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c.

I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso della società Doddato è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo parte ricorrente articoladue censure: -denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto che la definizione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che aveva accertato, alle pp. 20 e 21, la nullità della clausola negoziale, relativa agli interessi debitori “uso piazza”, nonché l’entità dell’effettivo credito e la congruità dell’offerta reale alla data del 15 gennaio 1976) era stato il presupposto necessario per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno e comunque atto interruttivo del decorso della prescrizione; - denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha tenuto conto della sentenza n. 465/1996 della Corte di Appello di Salerno in punto di nullità di clausola negoziale “uso piazza” (p. 20) e di esclusione della mora debendi(p. 27).

In sostanza il ricorrente deduce che soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 465/1996 della Corte di appello di Salerno, che aveva definito l’opposizione a decreto ingiuntivo, si era reso conto della illiceità della condotta ingiusta della banca e della possibilità di promuovere un’azione risarcitoria sulla base di dati oggettivi; e richiama a sostegno del proprio assunto la sentenza n. 6343 del 2019 della Sezione Lavoro di questa Corte.

1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 primo comma c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, pur avendo sostanzialmente qualificato la condotta della banca come fatto illecito permanente, ha individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione nella prima manifestazione delle conseguenze dannose della condotta della banca, rapportate alla presentazione del ricorso di fallimento ed alla eco della relativa vicenda presso il ceto creditizio, senza considerare che la condotta illecita della banca si era per l’appunto protratta nel tempo.1.3.

In via subordinata, cioè nel caso in cui sia ritenuto che la corte territoriale non aveva affermato la sussistenza di un illecito permanente, con il terzo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha considerato la rilevanza autonoma delle comunicazioni periodiche di credito classificato a sofferenza alla [OSCURATO:PERSONA] (per importi via via più esorbitanti), intercorse tra l’atto stragiudiziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la data di notifica dell’atto di citazione del 1998.

1.4. Sempre in via subordinata, cioè nel caso in cui la sentenza impugnata fosse ritenuta frutto anche della argomentazione in tema di concorso ex art. 1227 c.c., con il quarto ed ultimo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata sotto tre profili (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.).

In primo luogo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in quanto la Corte territoriale nella sentenza impugnata ha affermato (p. 12) che parte attrice “abbia contribuito alla causazione dei danni che lamenta”, ma non ha effettuato alcuna analisi della graduazione della responsabilità, come invece richiesto dalla norma denunciata, che presuppone una ponderata ed espressa valutazione della misura della presunta incidenza causale della condotta del danneggiato.

Quindi, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale non ha considerato l’esistenza di un giudicato (la citata sentenza della corte di appello di Salerno n. 465/1996) per quanto atteneva l’esclusione della mora debendidel Doddato in relazione al mancato deposito della somma.

Infine, sempre in via subordinata, cioè nel caso in cui la sentenza sia ritenuta frutto anche della argomentazione in tema di concorso ex art. 1227 c.c., denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione in tema di graduazione delle rispettive presunte responsabilità.

2. Il ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. è affidato a due motivi ed è subordinato al caso in cui il ricorso principale venga accolto.

2.1. Con il primo l’istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 c.c. nella parte in cui la corte territoriale - a fronte della sentenza n. 456/1996 della Corte di appello di Salerno (oggi cosa giudicata), che aveva affermato che il suo comportamento nel rifiutare l’offerta reale era stato legittimo, che l’offerta reale non aveva valore in quanto non era stata seguita da deposito, che il recesso era stato effettuato dal Doddato e che la richiesta di danno non era fondata - non ha rite nuto inammissibile la domanda attorea.

2.2. Con il secondo motivo l’istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 81, 100, 110 e 111 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale non ha affermato la carenza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] nella proposizione della domanda risarcitoria avanzata sulla base dei titoli indicati nell’atto di citazione, come da esso eccepito fin dalla comparsa di risposta in primo grado.

In sintesi, secondo l’istituto ricorrente in via incidentale, avendo il signor [OSCURATO:PERSONA] sempre avuto i rapporti con il banco di Roma, avendo il signor [OSCURATO:PERSONA] impugnato le azioni giudiziarie intestate solo ed esclusivamente nei suoi confronti ed avendo il signor [OSCURATO:PERSONA] fatto (ma ciò non è accertato bensì soltanto un assunto) investimenti in Africa, è soltanto lui che poteva e può dolersi della presunta attività della banca .3.

Il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto.

3.1. In primo luogo, il Collegio osserva che, alla luce della ricostruzione del fatto operata in sentenza (pp. 5 e 6), il ricorso non fornisce tutti gli elementi utili a ricostruire la specifica vicenda processuale contestata, come risulta dalla diversa ricostruzione fattuale operata dalla controparte in controricorso (pp.1-10).

Sotto questo profilo, l’esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, si palesa gravemente insufficiente: si consideri, ad es., il laconico riferimento (contenuto nelle ultime righe di p. 6 del ricorso) alle difese svolte dall’Istituto nel costituirsi, riferimento che nulla dice delle articolate argomentazioni svolte dall’Istituto (ripercorse in controricorso alle pp. 6-9).

Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommariadei fatti, prescritto a p ena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa deifatt i di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez.

Un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie, il ricorso, poiché nell’esposizione del fatto non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia all’insufficienza), va per ciò stesso dichiarato inammissibile.

3.2. Al profilo di inammissibilità che precede se ne aggiunge un altro parimenti dirimente.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte il ricorrente che intende dolersi dell’erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito è gravato dall’onere non soltanto di indicare esattamente in ricorso in quale fase processuale il documento è stato prodotto e in quale fascicolo esso si trovi, ma anche di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi termini esatti, senza che questa Corte debba procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte.

Ciò in quanto il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l’esame.

Nella specie il ricorrente, da una parte, nulla dice sul riconoscimento compiuto il 16 settembre 1975, e, d’altra parte, richiama gli atti, che reputa rilevanti, ma non li trascrive e neppure li riassume nei suoi termini esatti.

Tanto avviene, in particolare, per l’offerta reale formulata il 19 gennaio 1976 e per il successivo mancato deposito delle somme offerte, per il ricorso di fallimento e per il suo rigetto, per l’atto di diffida stragiudiziale notificato il 22 aprile 1985, per le comunicazioni periodiche di credito classificato a sofferenza alla [OSCURATO:PERSONA], intercorse tra l’atto stragiudiziale del 29 marzo 1985 e la data di notifica dell’atto di citazione del 1998; per il contenuto della sentenza del Tribunale di Salerno n. 872/1989 e per quello della sentenza della Corte di appello di Salerno n. 485/1996, nonché per i diversi documenti negoziali relativi ai rapporti bancari evocati in giudizio (compreso l’invocato contratto cd.

Costa d’Avorio, risolto nel 1977)

4. Ai profili di inammissibilità sopra esposti, vanno aggiunti anche i seguenti.

4.1. Inammissibili sono le censure sollevate in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.

Invero - poiché la sentenza d’appello impugnata (confermativa della sentenza di primo grado per le medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto) è stata emessa in giudizio introdotto dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - si applica l’art. 348 ter comma 5 c.p.c. nella formulazione vigente, in base al quale, quando la sentenza di appello abbia confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 4 c.p.c.

Ed invero questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che (cfr., tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 2016) che: “Nell’ipotesi di “ doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”.

Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata emessa dopo la suddetta data è confermativa della sentenza di primo grado ed il ricorrente non ha affatto dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito sono tra loro diverse.

Donde l’inammissibilità di tutte le censure formulate in relazione all’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.nei motivi primo, terzo e quarto.

4.2. Ma inammissibili sono anche le censure sollevate in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. in tutti e quattro i motivi.

Occorre partire dal rilievo che la Corte territoriale, nella impugnata sentenza - dopo aver ricostruito i fatti (pp.5 e 6) e dopo aver effettuato una ricostruzione normativa, giurisprudenziale e dogmatica sulla questione della prescrizione (pp. 7-11)- ha rigettato l’appello principale (pp. 11-12), confermando la declaratoria di prescrizione del giudice di primo grado, non ravvisando il decorso di cause di sospensione del termine prescrizionale.

In sintesi, secondo la corte territoriale (p. 12), la società attrice avrebbe dovuto, ad intervalli regolari, rinnovare l’interruzione dei termini prescrizionali come pure si era inizialmente peritata a fare con atti stragiudiziali notificati direttamente alla parte, ma come aveva smesso di fare quanto meno a partire dal 29 marzo 1985.

A) Ciò posto, da un lato, occorre qui ribadire che: «in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall'art. 360, comma, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015).

Orbene, nei motivi primo e secondo, il ricorrente denuncia la violazione di una serie di disposizioni di legge, ma le sue censure tralignano dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 n. 3 c.p.c., perchè, nella illustrazione delle censure, è postaa fondamento delle stesse una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti.

Il ricorrente, in sostanza, contesta al giudice di merito, non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie prescrittiva: e tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta, non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto.B) D’altra parte, occorre rilevare altresì che il ricorrente, che eccepisca la violazione o falsa applicazione di norma di legge, deve confrontarsi con la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata e deve confrontare detta ratio con la giurisprudenza di legittimità.Invero, il motivo, che non si correla alla ratio decidendi è, dunque, inammissibile alla stregua del principio di diritto (già affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, e ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017), secondo cui: «Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che - in quanto, per denunciare un errore, bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione - l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. .

Alla luce del suddetto principio, sono inammissibili non soltanto le censure articolate nei motivi terzo e quarto (che attengono a questioni estranee alla ratio decidendi), ma anche quelle articolate nei motivi primo e secondo, che, pur attenendo a questioni che concernono la ratio decidendi, hanno erroneamente confrontato detta ratiocon la giurisprudenza di legittimità.

Invero, come è noto, l’art. 360 bis c.p.c., introdotto dalla legge n. 69/2009 (entrata in vigore il 4/7/2009 e, pertanto, applicabile alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato mediante ricorso per cassazione sia stato pubblicato o depositato successivamente a detta data), al primo comma numero 1, prevede che il ricorso per cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Tanto si verifica nel caso di specie nel quale la corte territoriale, dopo una corretta disamina della giurisprudenza di questa Corte, nel ritenere di optare per una mobilità del dies a quo dei termini prescrizionali sulla base di una valutazione caso per caso da effettuare con il parametro dell’equità e della ragionevolezza , ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata.

E, con valutazioni in fatto, la Corte territoriale ha ritenuto che: a) l’odierna ricorrente per lo meno a decorrere dalla notifica del ricorso di fallimento (di poco successiva al 27.04.1976) e dalla eco – per quanto anomala – della relativa vicenda presso il ceto creditizio, abbia avuto chiara percezione della lesività per il proprio affidamento bancario – determinante per lo sviluppo industriale – dell’avversa censurata condotta, lesività immediatamente concretizzatasi con la necessità di procedere al rientro anche degli affidamenti presso altri istituti di credito, con la risoluzione del contratto di fornitura con la Costa d’Avorio, con la dismissione di alcune linee di produzione acquistate all’uopo, con evidente facoltà risarcitoria sin da allora ; b) non ha costituito causa di sospensione del termine di prescrizione la prospettata “pregiudiziale” in ordine alla legittimità del titolo esecutivo opposto, attesa l’effettività della situazione debitoria e la circostanza per cui esso è stato revocato per essere comunque sostituito da statuizione condannatoria per le, invero non esorbitanti, differenze risultate a debito ; c) parte attrice avrebbe dovuto, ad intervalli regolari, rinnovare l’interruzione dei termini prescrizionali come pure si era peritata a fare con atti stragiudiziali notificati direttamente alla parte e non ai suoi procuratori costituiti, al fine di preservare i termini della propria azione, cosa che evidentemente ha smesso di fare almeno e a tutto concedere dal 29.03.1985”.

Le suddette valutazioni, proprio perché frutto di un giudizio di fatto, sono insindacabili nella presente sede di legittimità,

5. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue , oltre all’assorbimento del ricorso incidentale, la condanna d i parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute daparte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per leggeed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U.20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquidain euro 8300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19933/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.Srl in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t. , domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ( ora [OSCURATO:PERSONA] ) , come di seguito rappresentata e difesa; -controricorrente - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]), in persona dei [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], come sopra rappresentata e difesa; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 620/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 09/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - originariamente titolare dell’omonima impresa individuale esercente l’importazione, la trasformazione e la commercializzazione di legname proveniente da regioni tropicali del continente africano, ditta che poi conferiva nella società [OSCURATO:PERSONA] C. (prima s.p.a. e poi, dal 1978, s.r.l.)- intratteneva rapporto bancario con il Banco di Roma, Filiale di Salerno. A metà degli anni Settanta del secolo scorso, l’istituto bancario revocava le linee di credito, concesse alla ditta [OSCURATO:PERSONA], e con lettera [OSCURATO:DATA_NASCITA] del suo legale, intimava alla ditta Doddato il pagamento di complessive 33.368.810 delle vecchie lire per scoperto di conto corrente ordinario e due conti anticipi. [OSCURATO:PERSONA] onorava il debito a mezzo offerta re ale, con assegni circolari della complessiva somma di lire 34.434.418, ma l’offerta veniva rifiutata “perché non conforme all’entità del credito e non conoscendosi l’esito del portafoglio scaduto e a scadere”. Successivamente, a dire del ricorrente (p. 3), Nonostante atto di diffida con invito a comunicare l’esatto ammontare del preteso credito, con riserva di ogni possibile danno, rimasto senza esito, la Banca poneva in essere una serie di atti vessatori ed arbitrari, quali la proposizione di ricorso di fallimento (rigettato), ricorso per decreto ingiuntivo, pignoramento dell’intero patrimonio immobiliare sulla base della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, diffusione tra gli istituti di credito di “dossier”, nel quale si disegnava la presunta “pericolosità bancaria” della Doddato, comunicazione alla centrale rischi presso Banca d’Italia di credito “a sofferenza” e in misura sempre più esorbitante rispetto a quanto risulterà effettivamente dovuto . 2. Con atto di citazione notificato il 24/11/1998 la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Salerno la società [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima condotta tenuta dalla convenuta nel corso del rapporto bancario intercorso con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società Doddato, conferitaria della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], nonché l’intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria, mentre, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta da entrambe le parti nonché mediante prova per testi e espletamento di consulenza tecnica d’ufficio diretta a quantificare i danni subiti dagli attori. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 97/2000 riteneva la legittimazione ad agire sia della società Doddato per tutti i diritti spettanti alla ditta individuale conferita sia di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], per il danni biologici e morali; qualificava come extracontrattuale l’azione risarcitoria della società attorea, che tuttavia dichiarava prescritta, sul presupposto il fatto di danno si era perfezionato sul finire degli anni Settanta; riteneva non provata la domanda risarcitoria esperita da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; e compensava integralmente tra le parti le spese processuali. 3. Avverso la decisione del giudice di primo grado proponeva appello la società Doddato, che insisteva nella richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti: danno emergente da mancato guadagno, da perdita del patrimonio tecnico culturale, da perdita dell’avviamento dell’attività produttiva in Italia, nonché danni extrapatrimoniali a decorrere dal 1976, con ordine, ex art. 120 c.p.c. di pubblicazione del dispositivo a fini riparatori e riabilitativi del buon nome dell’appellante sul mercato della propria attività d’impresa. Si costituiva anche nel giudizio di appello la Banca, che proponeva appello incidentale. In sintesi, l’istituto bancario: -in via principale, chiedeva il rigetto dell’appello con conferma della sentenza impugnata salvo che nella statuizione della compensazione delle spese di lite; -in via subordinata, chiedeva l’accoglimento, gradatamente, degli appelli incidentali relativi a) al pregresso giudicato di cui alla sentenza definitiva n. 485/1996 della Corte di Appello di Salerno; b) all’inammissibilità dell’autonoma proposizione delle domande di risarcimento danni rispetto ai singoli procedimenti giudiziari ai quali sarebbero correlati i lamentati danni; c) alla mancanza di prova del danno, anche non patrimoniale, ed alla intrasmissibilità dell’azione agli aventi causa; d) all’infondatezza nel merito, in fatto e in diritto, della domanda; e) alla carenza di legittimazione attiva o dell’interesse ad agire in capo a società estranea ai fatti di causa; - in ogni caso, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; -in via ulteriormente subordinata, ammissione di ctu valutativa dei presunti danni dalla risoluzione del contratto sulla scorta dei soli dati di fatto coevi a tale risoluzione; -in via ancora più subordinata, la declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle diverse conclusioni formulate in grado di appello. La Corte territoriale con sentenza n. 620/2018 respingeva sia l’appello principale che quello incidentale, compensando le spese processuali nella misura di un terzo. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (ora denominata [OSCURATO:SOCIETA].), che ha proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società ricorrente, già difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con procura speciale 21 aprile 2022 ha conferito incarico anche al prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso della società Doddato è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo parte ricorrente articoladue censure: -denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto che la definizione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che aveva accertato, alle pp. 20 e 21, la nullità della clausola negoziale, relativa agli interessi debitori “uso piazza”, nonché l’entità dell’effettivo credito e la congruità dell’offerta reale alla data del 15 gennaio 1976) era stato il presupposto necessario per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno e comunque atto interruttivo del decorso della prescrizione; - denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha tenuto conto della sentenza n. 465/1996 della Corte di Appello di Salerno in punto di nullità di clausola negoziale “uso piazza” (p. 20) e di esclusione della mora debendi(p. 27). In sostanza il ricorrente deduce che soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 465/1996 della Corte di appello di Salerno, che aveva definito l’opposizione a decreto ingiuntivo, si era reso conto della illiceità della condotta ingiusta della banca e della possibilità di promuovere un’azione risarcitoria sulla base di dati oggettivi; e richiama a sostegno del proprio assunto la sentenza n. 6343 del 2019 della Sezione Lavoro di questa Corte. 1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 primo comma c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, pur avendo sostanzialmente qualificato la condotta della banca come fatto illecito permanente, ha individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione nella prima manifestazione delle conseguenze dannose della condotta della banca, rapportate alla presentazione del ricorso di fallimento ed alla eco della relativa vicenda presso il ceto creditizio, senza considerare che la condotta illecita della banca si era per l’appunto protratta nel tempo.1.3. In via subordinata, cioè nel caso in cui sia ritenuto che la corte territoriale non aveva affermato la sussistenza di un illecito permanente, con il terzo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha considerato la rilevanza autonoma delle comunicazioni periodiche di credito classificato a sofferenza alla [OSCURATO:PERSONA] (per importi via via più esorbitanti), intercorse tra l’atto stragiudiziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la data di notifica dell’atto di citazione del 1998. 1.4. Sempre in via subordinata, cioè nel caso in cui la sentenza impugnata fosse ritenuta frutto anche della argomentazione in tema di concorso ex art. 1227 c.c., con il quarto ed ultimo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata sotto tre profili (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). In primo luogo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in quanto la Corte territoriale nella sentenza impugnata ha affermato (p. 12) che parte attrice “abbia contribuito alla causazione dei danni che lamenta”, ma non ha effettuato alcuna analisi della graduazione della responsabilità, come invece richiesto dalla norma denunciata, che presuppone una ponderata ed espressa valutazione della misura della presunta incidenza causale della condotta del danneggiato. Quindi, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale non ha considerato l’esistenza di un giudicato (la citata sentenza della corte di appello di Salerno n. 465/1996) per quanto atteneva l’esclusione della mora debendidel Doddato in relazione al mancato deposito della somma. Infine, sempre in via subordinata, cioè nel caso in cui la sentenza sia ritenuta frutto anche della argomentazione in tema di concorso ex art. 1227 c.c., denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione in tema di graduazione delle rispettive presunte responsabilità. 2. Il ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. è affidato a due motivi ed è subordinato al caso in cui il ricorso principale venga accolto. 2.1. Con il primo l’istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 c.c. nella parte in cui la corte territoriale - a fronte della sentenza n. 456/1996 della Corte di appello di Salerno (oggi cosa giudicata), che aveva affermato che il suo comportamento nel rifiutare l’offerta reale era stato legittimo, che l’offerta reale non aveva valore in quanto non era stata seguita da deposito, che il recesso era stato effettuato dal Doddato e che la richiesta di danno non era fondata - non ha rite nuto inammissibile la domanda attorea. 2.2. Con il secondo motivo l’istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 81, 100, 110 e 111 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale non ha affermato la carenza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] nella proposizione della domanda risarcitoria avanzata sulla base dei titoli indicati nell’atto di citazione, come da esso eccepito fin dalla comparsa di risposta in primo grado. In sintesi, secondo l’istituto ricorrente in via incidentale, avendo il signor [OSCURATO:PERSONA] sempre avuto i rapporti con il banco di Roma, avendo il signor [OSCURATO:PERSONA] impugnato le azioni giudiziarie intestate solo ed esclusivamente nei suoi confronti ed avendo il signor [OSCURATO:PERSONA] fatto (ma ciò non è accertato bensì soltanto un assunto) investimenti in Africa, è soltanto lui che poteva e può dolersi della presunta attività della banca .3. Il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto. 3.1. In primo luogo, il Collegio osserva che, alla luce della ricostruzione del fatto operata in sentenza (pp. 5 e 6), il ricorso non fornisce tutti gli elementi utili a ricostruire la specifica vicenda processuale contestata, come risulta dalla diversa ricostruzione fattuale operata dalla controparte in controricorso (pp.1-10). Sotto questo profilo, l’esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, si palesa gravemente insufficiente: si consideri, ad es., il laconico riferimento (contenuto nelle ultime righe di p. 6 del ricorso) alle difese svolte dall’Istituto nel costituirsi, riferimento che nulla dice delle articolate argomentazioni svolte dall’Istituto (ripercorse in controricorso alle pp. 6-9). Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommariadei fatti, prescritto a p ena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa deifatt i di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Nella specie, il ricorso, poiché nell’esposizione del fatto non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia all’insufficienza), va per ciò stesso dichiarato inammissibile. 3.2. Al profilo di inammissibilità che precede se ne aggiunge un altro parimenti dirimente. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte il ricorrente che intende dolersi dell’erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito è gravato dall’onere non soltanto di indicare esattamente in ricorso in quale fase processuale il documento è stato prodotto e in quale fascicolo esso si trovi, ma anche di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi termini esatti, senza che questa Corte debba procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte. Ciò in quanto il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l’esame. Nella specie il ricorrente, da una parte, nulla dice sul riconoscimento compiuto il 16 settembre 1975, e, d’altra parte, richiama gli atti, che reputa rilevanti, ma non li trascrive e neppure li riassume nei suoi termini esatti. Tanto avviene, in particolare, per l’offerta reale formulata il 19 gennaio 1976 e per il successivo mancato deposito delle somme offerte, per il ricorso di fallimento e per il suo rigetto, per l’atto di diffida stragiudiziale notificato il 22 aprile 1985, per le comunicazioni periodiche di credito classificato a sofferenza alla [OSCURATO:PERSONA], intercorse tra l’atto stragiudiziale del 29 marzo 1985 e la data di notifica dell’atto di citazione del 1998; per il contenuto della sentenza del Tribunale di Salerno n. 872/1989 e per quello della sentenza della Corte di appello di Salerno n. 485/1996, nonché per i diversi documenti negoziali relativi ai rapporti bancari evocati in giudizio (compreso l’invocato contratto cd. Costa d’Avorio, risolto nel 1977) 4. Ai profili di inammissibilità sopra esposti, vanno aggiunti anche i seguenti. 4.1. Inammissibili sono le censure sollevate in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Invero - poiché la sentenza d’appello impugnata (confermativa della sentenza di primo grado per le medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto) è stata emessa in giudizio introdotto dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - si applica l’art. 348 ter comma 5 c.p.c. nella formulazione vigente, in base al quale, quando la sentenza di appello abbia confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 4 c.p.c. Ed invero questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che (cfr., tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 2016) che: “Nell’ipotesi di “ doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”. Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata emessa dopo la suddetta data è confermativa della sentenza di primo grado ed il ricorrente non ha affatto dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito sono tra loro diverse. Donde l’inammissibilità di tutte le censure formulate in relazione all’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.nei motivi primo, terzo e quarto. 4.2. Ma inammissibili sono anche le censure sollevate in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. in tutti e quattro i motivi. Occorre partire dal rilievo che la Corte territoriale, nella impugnata sentenza - dopo aver ricostruito i fatti (pp.5 e 6) e dopo aver effettuato una ricostruzione normativa, giurisprudenziale e dogmatica sulla questione della prescrizione (pp. 7-11)- ha rigettato l’appello principale (pp. 11-12), confermando la declaratoria di prescrizione del giudice di primo grado, non ravvisando il decorso di cause di sospensione del termine prescrizionale. In sintesi, secondo la corte territoriale (p. 12), la società attrice avrebbe dovuto, ad intervalli regolari, rinnovare l’interruzione dei termini prescrizionali come pure si era inizialmente peritata a fare con atti stragiudiziali notificati direttamente alla parte, ma come aveva smesso di fare quanto meno a partire dal 29 marzo 1985. A) Ciò posto, da un lato, occorre qui ribadire che: «in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall'art. 360, comma, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015). Orbene, nei motivi primo e secondo, il ricorrente denuncia la violazione di una serie di disposizioni di legge, ma le sue censure tralignano dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 n. 3 c.p.c., perchè, nella illustrazione delle censure, è postaa fondamento delle stesse una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti. Il ricorrente, in sostanza, contesta al giudice di merito, non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie prescrittiva: e tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta, non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto.B) D’altra parte, occorre rilevare altresì che il ricorrente, che eccepisca la violazione o falsa applicazione di norma di legge, deve confrontarsi con la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata e deve confrontare detta ratio con la giurisprudenza di legittimità.Invero, il motivo, che non si correla alla ratio decidendi è, dunque, inammissibile alla stregua del principio di diritto (già affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, e ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017), secondo cui: «Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che - in quanto, per denunciare un errore, bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione - l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. . Alla luce del suddetto principio, sono inammissibili non soltanto le censure articolate nei motivi terzo e quarto (che attengono a questioni estranee alla ratio decidendi), ma anche quelle articolate nei motivi primo e secondo, che, pur attenendo a questioni che concernono la ratio decidendi, hanno erroneamente confrontato detta ratiocon la giurisprudenza di legittimità. Invero, come è noto, l’art. 360 bis c.p.c., introdotto dalla legge n. 69/2009 (entrata in vigore il 4/7/2009 e, pertanto, applicabile alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato mediante ricorso per cassazione sia stato pubblicato o depositato successivamente a detta data), al primo comma numero 1, prevede che il ricorso per cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. Tanto si verifica nel caso di specie nel quale la corte territoriale, dopo una corretta disamina della giurisprudenza di questa Corte, nel ritenere di optare per una mobilità del dies a quo dei termini prescrizionali sulla base di una valutazione caso per caso da effettuare con il parametro dell’equità e della ragionevolezza , ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata. E, con valutazioni in fatto, la Corte territoriale ha ritenuto che: a) l’odierna ricorrente per lo meno a decorrere dalla notifica del ricorso di fallimento (di poco successiva al 27.04.1976) e dalla eco – per quanto anomala – della relativa vicenda presso il ceto creditizio, abbia avuto chiara percezione della lesività per il proprio affidamento bancario – determinante per lo sviluppo industriale – dell’avversa censurata condotta, lesività immediatamente concretizzatasi con la necessità di procedere al rientro anche degli affidamenti presso altri istituti di credito, con la risoluzione del contratto di fornitura con la Costa d’Avorio, con la dismissione di alcune linee di produzione acquistate all’uopo, con evidente facoltà risarcitoria sin da allora ; b) non ha costituito causa di sospensione del termine di prescrizione la prospettata “pregiudiziale” in ordine alla legittimità del titolo esecutivo opposto, attesa l’effettività della situazione debitoria e la circostanza per cui esso è stato revocato per essere comunque sostituito da statuizione condannatoria per le, invero non esorbitanti, differenze risultate a debito ; c) parte attrice avrebbe dovuto, ad intervalli regolari, rinnovare l’interruzione dei termini prescrizionali come pure si era peritata a fare con atti stragiudiziali notificati direttamente alla parte e non ai suoi procuratori costituiti, al fine di preservare i termini della propria azione, cosa che evidentemente ha smesso di fare almeno e a tutto concedere dal 29.03.1985”. Le suddette valutazioni, proprio perché frutto di un giudizio di fatto, sono insindacabili nella presente sede di legittimità, 5. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue , oltre all’assorbimento del ricorso incidentale, la condanna d i parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute daparte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per leggeed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquidain euro 8300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ag
Sentenza Cassazione n. 27012/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris