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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35062/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 11 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in data 9 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato deducendo che lo stesso era detenuto al momento della consumazione del reato non è manifestamente infondato in quanto il ricorrente denuncia un difetto di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità nonostante la sua detenzione che avrebbe richiesto una giustificazione più approfondita; ritenuto che l'apertura del rapporto processuale correlata alla non manifesta infondatezza del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 11 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in data 9 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato deducendo che lo stesso era detenuto al momento della consumazione del reato non è manifestamente infondato in quanto il ricorrente denuncia un difetto di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità nonostante la sua detenzione che avrebbe richiesto una giustificazione più approfondita; ritenuto che l'apertura del rapporto processuale correlata alla non manifesta infondatezza del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 35062/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris