CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 15042/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17110/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 67 MILANO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA]. rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1292/2019 depositata il 25/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 1292/2019 della Corte d’appello di Milano, depositata il 25 marzo 2019. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] n. 67 di Milano. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. 3. La causa ha ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 3841/2015 intimato dal [OSCURATO:PERSONA] n. 67 di Milano alla condomina [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi Covivio s.a., per la riscossione dei contributi, pari ad € 34.287,81, fondati sulla delibera assembleare del 26 febbraio 2014, che aveva approvato il rendiconto per l’annualità 2012 - 2013, nonché il preventivo per l’annualità 2013 – 2014. In particolare, i titoli dei crediti azionati venivano descritti come “saldo spese gestione 2011- 2012, spese ordinarie e straordinarie [OSCURATO:PERSONA], spese ordinarie e straordinarie [OSCURATO:PERSONA], spese ordinarie e straordinarie dei tre piani, acqua potabile gestione 2012-2013, preventivo spese annualità 2013 -2014”. L’opposizione venne respinta dal Tribunale di Milano, come anche è stato rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fondamento del primo motivo di ricorso, la Covivio s.a. ha tuttavia dedotto che la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1498/2019 del 3 aprile 2019, ha annullato la deliberazione assembleare del 26 febbraio 2014, su cui è fondato il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione. La sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1498/2019 del 3 aprile 2019 è stata a sua volta impugnata con ricorso per cassazione contraddistinto dal n. RG 31227/2019, depositato il 30 ottobre 2019 e tuttora pendente dinanzi a questa Corte. E’ noto che la sentenza delle Sezioni Unite 14 aprile 2021, n. 9839, ha chiarito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto. Secondo più risalenti precedenti di questa Corte, peraltro, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali non avrebbe assunto rilevanza l’avvenuta impugnazione, in separato giudizio, della deliberazione assembleare posta a fondamento della domanda monitoria, atteso che il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto pur sempre limitarsi a verificarne la perdurante esistenza ed efficacia, senza poterne sindacare, incidentalmente, la validità, dovendo tuttavia accogliere l’opposizione quando la delibera condominiale avesse perduto la sua efficacia, per esserne stata sospesa l’esecuzione dal giudice dell’impugnazione o per essere stata da questi annullata con sentenza anche non passata in giudicato (Cass. n. 7741 del 2017). La sentenza sopravvenuta di annullamento della delibera potrebbe, peraltro, prodursi altresì nel giudizio di cassazione inerente al parallelo processo di opposizione al decreto ingiuntivo, non incorrendo nel divieto cui all'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 19938 del 2012). Il regime di pregiudizialità tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., ed il giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, escluso nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4421 del 2007, era stato altrimenti delineato nella più recente sentenza Cass. n. 25890 del 2013 secondo il modello dell’art. 337 c.p.c. ove nella causa pregiudicante sia intervenuta la sentenza di primo grado, dichiarativa della nullità della delibera in forza del quale il decreto sia stato emesso. Diverse, comunque, sono le conseguenze in ordine alla fondatezza ed all’esigibilità del credito azionato dal condominio in sede monitoria in caso, rispettivamente, di annullamento di una delibera di ripartizione delle spese ordinarie ed in caso di annullamento di una delibera di approvazione di spese straordinarie, rivestendo la deliberazione stessa in quest’ultima ipotesi, e non nella prima, il ruolo di fatto costitutivo necessario per l’insorgenza dell’obbligo di pagamento da parte dei condomini (Cass. n. 20836 del2022; n. 18129 del 2020). Avendo, tuttavia, la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 9839 del 2021 riconosciuto che oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione delle spese condominiali sono anche la nullità o l’annullabilità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione, qualora l’impugnazione ex art. 1137 c.c. e l’opposizione ex art. 645 c.p.c. siano distintamente instaurate, tra gli esiti delle due cause pare inevitabile ravvisare quel rapporto di “dipendenza” che è proprio di ogni situazione di coesistenza tra una controversia con la quale si sia fatto valere un credito e altra nella quale, fra le stesse parti, sia stata messa in discussione la validità del titolo costitutivo del credito medesimo. Ciò rende opportuno rinviare a nuovo ruolo la decisione del presente ricorso, riguardante la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in maniera da trattarlo unitariamente alricorso contraddistinto dal n. RG 31227/2019, riguardante la causa di impugnazione della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo la causa, perché sia fissata unitariamente alla decisione del ricorso n. RG 31227/