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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34168/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MIT; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO ttre ha concluso ctrtettentle 2-45 L-t "..e. 't" Q- 9,02'\-n 5., C, ‘e.: cik fn-; ; uttte il difensore 04 cfaa beft.c-, e-2-• 4 C-0 t----0-‘;‘* 92»- i e_ ---- o A^ it ° cari 2L (2£)1443 - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di L'Aquila, che dichiarava, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno, ha rideterminato detta pena in anni dieci di reclusione, con conferma nel resto.

2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. in relazione al disposto dell'art. 612 cod. pen.

Si prospetta una diversa ricostruzione dell'episodio del 22 luglio 2021 e si contesta la sussistenza nella fattispecie dei requisiti dell'idoneità e della non equivocità degli atti.

Si rileva che Tairi non aveva mai avuto l'intenzione di azionare l'accendino, che infatti non azionò pur potendolo fare.

2.2. Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, sempre in merito all'individuazione degli estremi del tentato omicidio.

Si critica l'assunto della Corte territoriale sulla condivisibilità dell'affermazione del primo Giudice, secondo cui il meccanismo dell'accendino non si era azionato perché bagnato dal liquido infiammabile già cosparso dall'imputato, in assenza di verifica della sua funzionalità.

Si osserva che tale assunto travisante ha finito per escludere senza prove il dato di fatto che Tairi, pur potendolo nel corso di vari minuti, aveva volontariamente evitato di dare fuoco al liquido, proprio perché non aveva la volontà di uccidere la persona offesa.

Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, con requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Entrambi i motivi di ricorso contengono doglianze in fatto e comunque reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di L'Aquila con la sentenza impugnata.

Invero, l'intero apparato argomentativo del ricorso si fonda sulla circostanza che Tairi per ben sei minuti, come risulta dalle telecamere, non azionava l'accendino, a riprova della mancanza di volontà di azionarlo e dell'assenza di idoneità e non equivocità dell'azione a determinare l'evento letale, indispensabili per poter configurare il tentato omicidio di cui alla condanna.

E così facendo non si confronta con la ricostruzione logica del fatto svolta dai Giudici del merito e fondata su ben tre inequivoche deposizioni, di cui quella della persona offesa Puiu, che ha riferito di come l'uomo avesse tentato di azionare il suo accendino di colore nero dopo averla cosparsa di benzina, ma anche quelle - più significative in quanto rese da persone prive di qualsivoglia, anche ipotetico, interesse a mentire - di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito con certezza di come il ricorrente avesse più volte tentato di mettere in funzione il proprio accendino e di come fosse disperata la reazione della vittima che, dopo un primo tentativo di fuga, si era gettata addosso all'imputato per evitare l'innesco del fuoco.

Ricostruzione altresì riscontrata dai filmati visionati da detti Giudici.

La Corte territoriale evidenzia che: - i suddetti elementi convergono nel dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato ha più volte cercato, non riuscendovi, di innescare una combustione della benzina precedentemente versata con esiti potenzialmente letali sia per la persona offesa sia per se stesso; - del tutto irrilevante è la ragione per cui l'accendino non ha funzionato (o per essere stato investito dal liquido infiammabile, che, venuto a contatto con il meccanismo di accensione, lo avrebbe bloccato, o per la concitazione del momento, con i movimenti parzialmente bloccati dalla persona offesa); - quello che rileva è che l'imputato, mentre prospettava verbalmente l'intenzione di "dare fuoco" alla Puiu, abbia cercato di azionare il meccanismo di accensione dell'accendino che aveva nella mano destra; - si deve ritenere provato che Tairi abbia agito al fine di appiccare il fuoco alla persona offesa dopo averla cosparsa di benzina e quindi di provocarne la morte; il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. risulta, quindi, configurato anche nella sua componente soggettiva.

Il fatto del cospargere la vittima di liquido infiammabile e di adoperare, sia pure in modo vano, l'accendino, diversamente da come lamentato dalla difesa, ha determinato, da un lato, il raggiungimento da parte della condotta dello stadio dell'idoneità e della non equivocità ed è stato interpretato, con motivazione non manifestamente illogica, come chiaramente dimostrativo della volontà omicidiaria dell'agente alla base della condotta.

A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi coerenti con le risultanze investigative e conformi al dato normativo che si assume violato, il ricorso, reiterando i medesimi argomenti proposti in appello e ancor prima in primo grado, sollecita una non consentita rivalutazione di elementi fattuali.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MIT; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO ttre ha concluso ctrtettentle 2-45 L-t "..e. 't" Q- 9,02'\-n 5., C, ‘e.: cik fn-; ; uttte il difensore 04 cfaa beft.c-, e-2-• 4 C-0 t----0-‘;‘* 92»- i e_ ---- o A^ it ° cari 2L (2£)1443 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di L'Aquila, che dichiarava, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno, ha rideterminato detta pena in anni dieci di reclusione, con conferma nel resto. 2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. in relazione al disposto dell'art. 612 cod. pen. Si prospetta una diversa ricostruzione dell'episodio del 22 luglio 2021 e si contesta la sussistenza nella fattispecie dei requisiti dell'idoneità e della non equivocità degli atti. Si rileva che Tairi non aveva mai avuto l'intenzione di azionare l'accendino, che infatti non azionò pur potendolo fare. 2.2. Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, sempre in merito all'individuazione degli estremi del tentato omicidio. Si critica l'assunto della Corte territoriale sulla condivisibilità dell'affermazione del primo Giudice, secondo cui il meccanismo dell'accendino non si era azionato perché bagnato dal liquido infiammabile già cosparso dall'imputato, in assenza di verifica della sua funzionalità. Si osserva che tale assunto travisante ha finito per escludere senza prove il dato di fatto che Tairi, pur potendolo nel corso di vari minuti, aveva volontariamente evitato di dare fuoco al liquido, proprio perché non aveva la volontà di uccidere la persona offesa. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, con requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso contengono doglianze in fatto e comunque reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di L'Aquila con la sentenza impugnata. Invero, l'intero apparato argomentativo del ricorso si fonda sulla circostanza che Tairi per ben sei minuti, come risulta dalle telecamere, non azionava l'accendino, a riprova della mancanza di volontà di azionarlo e dell'assenza di idoneità e non equivocità dell'azione a determinare l'evento letale, indispensabili per poter configurare il tentato omicidio di cui alla condanna. E così facendo non si confronta con la ricostruzione logica del fatto svolta dai Giudici del merito e fondata su ben tre inequivoche deposizioni, di cui quella della persona offesa Puiu, che ha riferito di come l'uomo avesse tentato di azionare il suo accendino di colore nero dopo averla cosparsa di benzina, ma anche quelle - più significative in quanto rese da persone prive di qualsivoglia, anche ipotetico, interesse a mentire - di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito con certezza di come il ricorrente avesse più volte tentato di mettere in funzione il proprio accendino e di come fosse disperata la reazione della vittima che, dopo un primo tentativo di fuga, si era gettata addosso all'imputato per evitare l'innesco del fuoco. Ricostruzione altresì riscontrata dai filmati visionati da detti Giudici. La Corte territoriale evidenzia che: - i suddetti elementi convergono nel dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato ha più volte cercato, non riuscendovi, di innescare una combustione della benzina precedentemente versata con esiti potenzialmente letali sia per la persona offesa sia per se stesso; - del tutto irrilevante è la ragione per cui l'accendino non ha funzionato (o per essere stato investito dal liquido infiammabile, che, venuto a contatto con il meccanismo di accensione, lo avrebbe bloccato, o per la concitazione del momento, con i movimenti parzialmente bloccati dalla persona offesa); - quello che rileva è che l'imputato, mentre prospettava verbalmente l'intenzione di "dare fuoco" alla Puiu, abbia cercato di azionare il meccanismo di accensione dell'accendino che aveva nella mano destra; - si deve ritenere provato che Tairi abbia agito al fine di appiccare il fuoco alla persona offesa dopo averla cosparsa di benzina e quindi di provocarne la morte; il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. risulta, quindi, configurato anche nella sua componente soggettiva. Il fatto del cospargere la vittima di liquido infiammabile e di adoperare, sia pure in modo vano, l'accendino, diversamente da come lamentato dalla difesa, ha determinato, da un lato, il raggiungimento da parte della condotta dello stadio dell'idoneità e della non equivocità ed è stato interpretato, con motivazione non manifestamente illogica, come chiaramente dimostrativo della volontà omicidiaria dell'agente alla base della condotta. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi coerenti con le risultanze investigative e conformi al dato normativo che si assume violato, il ricorso, reiterando i medesimi argomenti proposti in appello e ancor prima in primo grado, sollecita una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, dis
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