CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 gennaio 1959
Cassazione n. 05418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1959 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Torino in sede di rinvio da giudizio annullatorio del giudice di legittimità confermava la decisione del Tribunale di Alessandria aveva riconosciuto CORCIONE Luigi, quale legale rappresentante della imresa commerciale Eurologistica, con domicilio fiscale in Alessandria e riconosciuta la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale contesta lo aveva condannato alla pena di mesi quindici di reclusione. 2. La Corte di appello, a fronte dei rilievi svolti in sede di legittimità sui difetti motivazionali della sentenza annullata, delimitato il materiale istruttorio utilizzabile con esclusione alle dichiarazioni rese dal CORCIONE in sede di accertamento tributario, assumeva che sulla base degli elementi acquisiti agli atti poteva esprimersi una valutazione affermativa sia in relazione alla operatività (mediante istituzione delle scritture contabili) e alla redditività della ditta Eurologistica, sia in relazione alla condotta di occultamento di scritture contabili obbligatorie al fine di evadere le imposte. Sotto il primo profilo rappresentava come gli accertamenti tributari eseguiti non avessero portato al rinvenimento delle fatture commerciali trasmesse ad alcune società con le quali aveva intrattenuto rapporti commerciali, e in particolare con la società [OSCURATO:PERSONA]; dagli accertamenti incrociati era emerso che tali fatture non erano state utilizzate da tali aziende allo scopo di abbattere il reddito ma nell'ambito di una ordinaria attività di impresa, resa ancora più plausibile dalla medesimezza del settore merceologico in cui operavano (smaltimento e ricomposizione di riviste provenienti da edicole), dal fatto che erano state emesse nell'anno di imposta di riferimento, prima della cessazione della società e del fatto che la Eurologistica, in relazione all'anno di imposta di riferimento, aveva dichiarato un reddito pari a zero, così da rendere plausibile che il mancato rinvenimento delle fatture in originale fosse funzionale ad occultare le suddette operazioni. Quanto alla commissione della condotta tipica, il giudice del rinvio evidenziava che la contestazione principale consisteva nell'occultamento delle fatture, rinvenute in copia presso le ditte destinatarie, che le fatture di vendita rappresentavano scritture contabili la cui tenuta era obbligatoria e che pertanto il mancato rinvenimento di tali documenti presso il domicilio fiscale, in costanza degli elementi logici di rilievo indiziario sopra indicati, era argomento per inferire l'occultamento delle fatture, non essendovi prova, né avendo il contribuente allegato la circostanza, della intervenuta distruzione delle stesse. Poiché inoltre, come evidenziato dal giudice dell'annullamento, il discrimen tra occultamento e distruzione risultava fondamentale ai fini el decorso del termine prescrizionale, l sarebbe stato onere della parte ricorrente, che assumeva essersi realizzato il compimento del termine prescrizionale, allegare che gli originali delle fatture, ovvero che le copie in possesso della Eurologistic,a fossero andate distrutte per qualche causa, non essendo una siffatta circostanza nella disponibilità dell'organo di accusa. 2.1 Ritenuta pertanto provata la condotta di occultamento delle scritture contabili costituite dalle fatture e richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, riteneva che il reato aveva carattere permanente e che pertanto soltanto dalla data dell'accertamento fiscale, intervenuto il 2 Aprile 2012 era decorso il tempo necessario a prescrivere pari ad anni sei che doveva essere elevato di un terzo ai sensi dell'art.17 comma 2 D.L.vo 74/2000, così come modificato dalla legge 148/2011 (in vigore dal 17 Settembre 2011), di talchè il termine prescrizionale, tenuto conto degli atti interruttivi e della sospensione del dibattimento per rinvio della udienza a seguito di adesione all'astensione del difensore dal 5.12.2019 al 3.6.2020, veniva in scadenza soltanto in data 30 Settembre 2022. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato proponendo un unico motivo di ricorso articolato in due censure, denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione ai due profili di carenza motivazionale posti in luce dal giudice di legittimità che aveva annullato la sentenza di appello. Con un primo argomento viene censurato come illogico l'apparato motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la ricorrenza di una impresa commerciale attiva e produttiva di reddito sulla base del rinvenimento di fatture commerciali riconducibili all'EUROLOGISTICA, emergenza che aveva costituito ragione di annullamento della sentenza di appello, in assenza di ulteriori elementi da cui desumere l'istituzione di scritture contabili obbligatorie, se non la emissione di fatture commerciali che costituivano elementi occasionali ed equivoci di una operatività commerciale, che peraltro potevano trovare giustificazione in prestazioni fittizie o comunque sporadiche, funzionali alla riscossione di un corrispettivo, ma non necessariamente correlate alla realizzazione di una attività commerciale e alla istituzione di scritture contabili di impresa ove registrare le singole operazioni. Quanto poi alla riconosciuta condotta di occultamento assume che la sentenza di annullamento risolve una questione di diritto anche quando decide sul mancato adempimento all'onere di motivazione di talchè il giudice di rinvio avrebbe dovuto comunque muoversi lungo il sentiero tracciato nella suddetta pronuncia laddove aveva ritenuto insufficiente la spiegazione fornita dal giudice di appello sul fatto che fosse stata data prevalenza all'opzione dell'occultamento delle scritture, atteso che il giudice del rinvio, che pure aveva escluso la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal CORCIONE nel corso dell'accertamento tributario, aveva finito per riproporre argomenti già censurati dal giudice di legittimità, facendo onere al CORCIONE di fornire la prova della distruzione delle fatture mentre il rinvenimento di fatture commerciali presso terzi non era stato riconosciuto dal giudice dell'annullamento sufficiente né per ritenere provata la istituzione delle scritture contabili, nè per desumere l'occultamento delle stesse prima della verifica tributaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ritiene la Corte che il giudice del rinvio ha fornito una adeguata risposta alle censure di deficit motivazionale formulate dalla Corte di Cassazione all'iter argomentativo seguito dalla Corte di Appello, mentre il ricorrente si limita a ribadire il proprio dissenso al pronunciamento senza peraltro confrontarsi, né contrastare i nuovi argomenti introdotti dalla Corte territoriale per adeguarsi al solco tracciato nella sentenza di annullamento. 2. Invero la Corte di Appello di Torino non si è limitata a sostenere, a sostegno della effettività e redditività della azienda del CORCIONE nel corso dell'anno 2006, della ricorrenza del volume di affari riconducibile alle scritture contabili commerciali (fatture) emesse nei confronti di tre distinte società (EUKOS Distribuzione s.r.I., M.M. Trasporti s.r.l. e in particolare MAIL Sevice s.r.l.), ma ha altresì evidenziato che a seguito di controlli incrociati delle suddette imprese erano scaturiti accertamenti, anche in una prospettiva penale, che avevano confermato la effettività di tali transazioni, senza che emergessero elementi di carattere fittizio ed elusivo, tantochè non erano emersi indizi di reato a carico delle aziende destinatarie delle fatture allo scopo di eludere l'obbligo tributario e d'altro canto in tal senso deponeva la medesimezza di oggetto sociale tra azienda emittente le fatture (Eurologistica del Cordone) e quella prenditrice ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), la circostanza che l'ultima fattura era stata emessa in data 31 Dicembre 2006 coincidente con la data di cessazione dell'impresa emittente e che in relazione al relativo anno di imposta la stessa aveva presentato una dichiarazione fiscale pari a zero, circostanza questa che forniva una lettura all'occultamento delle scritture da cui risultavano le suddette operazioni commerciali. 3. Da questo punto di vista invero se, come riferisce la sentenza di annullamento, la ipotesi di reato in esame presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, laddove non è sufficiente un comportamento meramente passivo nella tenuta delle scritture contabili, nondimeno la condotta illecita risulta integrata anche mediante la omessa conservazione in copia delle fatture emesse dal soggetto agente e successivamente trasmesse, a documentazione della prestazione efettuata, al beneficiario della prestazione stessa (sez.3, n.12858 del 28 Febbraio 2020, non massimata), in quanto la conservazione delle fatture è imposta ai fini fiscali dagli art.39 comma 3 D.p.R. n.633 del 1972 e 22 d.P.R. n.600 del 1973 oltre che, ai fini civilistici dall'art.2214 comma 2 codice civile. Invero la fattura deve essere emessa in duplice esemplare di cui uno viene consegnato alla parte. Deve pertanto ritenersi conforme a canoni di logica desumere dal rinvenimento di una fattura presso un terzo depositario il fatto che di quel documento esista un esemplare anche presso il soggetto che la ha emessa (sez.3, n.41683 del 2 Marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274862). D'altro canto il giudice di rinvio ha rappresentato in termini del tutto logici che la pluralità delle fatture emesse e la circostanza che le stesse siano state rinvenute e registrate presso le ditte destinatarie, che pure presentavano profili di stabilità nelle relazioni commerciali con EUROLOGISTICA come era emerso negli accertamenti incrociati e nelle relative verifiche fiscali che non avevano fatto emergere il carattere fittizio delle transazioni, rendono del tutto coerente il convincimento della ricorrenza di una realtà commerciale effettiva e produttrice di reddito, coerentemente con le operazioni fiscalmente documentate, cui facevano carico i relativi obblighi di conservazione delle scritture contabili obbligatorie tra cui l'esemplare delle fatture emesse (sul rilievo probatorio degli esiti di accertamenti incrociati sez.3, n.51836 del 3 Ottobre 2018, M., Rv.274110; sez.3, n.3571, [OSCURATO:PERSONA], n.nn.). 4. Quanto poi alla correttezza dell'inferenza del giudice del rinvio sulla ricorrenza della condotta illecita di occultamento delle scritture, di natura permanente, il giudice di legittimità ha affermato che a fronte degli obblighi di tenuta di un esemplare delle fatture commerciali in uscita di cui sopra riferito, "non è manifestamente illogico desumere dal mancato rinvenimento di detta copia la conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento" (sez.3, n.41683 del 2 Marzo 2018 cit.) soprattutto quando risultavano pari a zero i componenti attivi dichiarati per quell'anno di imposta, pure a fronte del numero e del valore delle transazioni commerciali realizzate. 5. Quanto infine al termine necessario a prescrivere il giudice del rinvio ha fornito logica e non contraddittoria spiegazione dell'opzione operata a favore dell'occultamento delle scritture non rinvenute presso il domicilio fiscale della EUROLOGISTICA del Corcione, trattandosi della condotta primariamente contestata in imputazione, logicamente desunta dal mancato rinvenimento delle fatture, dall'interesse del CORCIONE a non evidenziare il volume delle operazioni compiute nel corso dell'anno 2006 in relazione al quale aveva presentato una dichiarazione inveritiera, in assenza di elementi oggettivi o dichiarativi da cui desumere l'intervenuta soppressione delle scritture e tento conto della mancata allegazione da parte del ricorrente dell'intervenuta distruzione degli esemplari delle fatture rinvenute presso le ditte cui erano destinate, allegazione che il CORCIONE aveva interesse a fornire e, in ragione della conoscenza personale dei fatti concernenti la ditta dallo stesso gestita, era l'unico a potere fornire. 5.1 Il ragionamento operato dal giudice distrettuale risulta peraltro rispettoso dei principi dettati dal giudice di legittimità in materia di prova logica in ordine all'occultamento delle scritture (recentemente sez.3, n.3571 del 20 Settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]) e più in generale sul carattere permanente del reato di occultamento delle scritture contabili allo scopo di evadere le imposte e dell'onere probatorio invertito per consentire di ritenere realizzata la ipotesi alternativa della distruzione (sez.3, n.14461 del 25 Maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA].269898), con la conseguenza che la consumazione dell'illecito si protrae fino alla data di compimento della verifica fiscale, da cui decorre il dies a quo del termine prescrizionale, insensibile pertanto alla data di cancellazione della azienda dal registro delle imprese (sez.3, n.38376 del 9 Luglio 2015, Palermo, Rv.264676). 6. Ritiene in definitiva la Corte che il giudice di rinvio si sia pienamente attenuto al perimetro motivazionale segnato dalla pronuncia rescindente, avendo fornito adeguato conto degli elementi documentali presenti agli atti e avendo utilizzato argomenti logici aderenti alla concreta realtà aziendale della EUROLOGISTICA del Corcione, idonei a superare le lacune segnalate dal giudice dell'annullamento, escludendo il carattere fittizio e non reddituale della impresa da questi gestita, ma ponendo in rilievo gli indici di emersione di una operatività aziendale coerente che la natura, il numero e il volume di affari delle fatture emesse. Sotto diverso aspetto ha valorizzato il dato del mancato rinvenimento della documentazione fiscale obbligatoria, assumendo motivatamente la riconducibilità di tale mancanza ad una scelta consapevole dell'imputato, il quale al contempo aveva omesso di fornire le ragioni di tale mancato rinvenimento. 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. u2A P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe