CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31595/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto a firma del comune difensore avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ha confermato la loro condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, provvedendo, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, a ridurre la durate delle pene accessorie fallimentari agli stessi irrogate. Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato e generico, atteso che la sentenza impugnata, con la cui motivazione i ricorrenti non si sono compiutamente confrontati, non ha fondato la prova dell'esistenza della merce ovvero dei ricavi relativi alla sua vendita di cui si assume la distrazione su mere presunzioni, come eccepito, bensì in principalità sulla base delle fatture di acquisto consegnate al curatore. È dunque certo che la società avesse un magazzino e che la merce acquistata non sia stata rinvenuta, rimanendo irrilevante l'effettivo ammontare dei ricavi conseguiti dall'eventuale vendita, ancorché legittimamente, in tal senso, la Corte ha fatto affidamento in proposito anche sui valori dichiarati nei bilanci societari. Ed in proposito la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella di primo grado, rimasta incontestata sul punto, quanto alla valutazione di attendibilità delle annotazioni contabili e dell'esistenza all'apertura della liquidazione, dunque, del residuo di cassa di cui è stata assunta la distrazione da parte del Petrone. Peraltro le censure svolte con il ricorso in merito alla posizione di quest'ultimo devono ritenersi comunque inammissibili in quanto inedite, avendo ad oggetto un autonomo profilo non già devoluto con il gravame di merito al giudice dell'appello. Considerato che non meno inammissibili sono le doglianze relative alla contestata bancarotta documentale, attesa la generica evocazione di presunte dichiarazioni rese dal curatore in senso contrario a quello riportato nelle sentenze di merito. Quanto alla sussistenza del dolo specifico del reato la motivazione della sentenza lo ha legittimamente desunto dalle modalità di consumazione della bancarotta patrimoniale e dalla natura delle scritture risultate assenti, mentre, per quanto riguarda la mancata consegna delle fatture relative al 2011, la Corte non ha sostenuto di aver ritenuto essenziale la circostanza ai fini della configurabilità del reato. Considerato che quelle prospettate con il secondo motivo si rivelano essere mere censure in fatto, posto che la valutazione sulla gravità dei fatti accertati svolta in primo grado era funzionale alla commisurazione della pena, mentre di diversa natura è quella effettuata in appello in funzione del giudizio sulla pericolosità degli imputati. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm