CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to del ricorso.Udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità o il rigetto del ricorso.Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 29 ottobre 2025 la Corte d'appello di Milano ha confermato lasentenza del 17 luglio 2024 con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale diMilano, in rito abbreviato, ha condannato XXXXXXXXXXX alla pena di 3 anni e 10 mesi direclusione per il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. per aver tentato di uccidere ilconoscente XXXXXXXXXXXX colpendolo con una accetta in direzione del capo nel corso diuna colluttazione, senza riuscire nel proprio intento per l'intervento di alcuni passanti e per laresistenza opposta dalla vittima. Il fatto è avvenuto il 2 giugno 2022.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con unico motivo in cui deduce vizio della motivazione perché dal referto delpronto soccorso, e dalla fotografia dell'imputato scattata subito dopo il fatto, emerge comenon vi sia stata alcuna aggressione, ma solo una colluttazione tra i due, preceduta da unaaggressione della vittima in danno dell'imputato; le dichiarazioni del testimone XXXX nondeporrebbero in senso contrario perché XXXX ha visto soltanto la seconda parte dell’azione;se il colpo di accetta è stato dato in auto, si tratta di un luogo troppo angusto perché l’azionepossa essere ritenuta idonea a cagionare un omicidio; la ferita che ha riportato la vittima nonè stata oggetto di consulenza medico-legale per cui non è nota l'intensità del colpo, ladirezione e la parte del corpo attinta.3. Il difensore dell’imputato ha chiesto la trattazione orale.Con memoria scritta, confermata in udienza, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto del ricorso.Il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilitào il rigetto del ricorso.Il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Nell’unico motivo il ricorso deduce, anzitutto, che dal referto del pronto soccorso edalla fotografia del volto dell'imputato scattata subito dopo il fatto emergerebbe come non visia stata alcuna aggressione, ma solo una colluttazione tra i due, preceduta da unaaggressione della vittima in danno dell'imputato; la circostanza si comprenderebbe dallefotografie del volto dell'imputato, ripreso pieno di sangue e con un morso al viso, e dalreferto medico del pronto soccorso in cui c'è scritto che l'imputato ha riportato una feritalacero-contusa, il che renderebbe illogica la motivazione della sentenza che ha ritenuto che ilsangue sul volto dell’imputato potesse essere quello della vittima che gli era schizzatoindosso.L’argomento è infondato.Il referto del pronto soccorso e la fotografia del volto dell'imputato scattata subito dopo ifatti sono elementi di prova che non introducono vizi logici nel percorso argomentativo dellasentenza impugnata. Essi, infatti, danno conto soltanto del fatto che anche l’imputato hariportato una ferita nel corso dell’azione, il che, però, non è incompatibile con la ricostruzionedel fatto come accertato nelle sentenze di merito, che, peraltro, hanno anche considerato ilparticolare della ferita lacero-contusa refertata all’imputato, perchè hanno ritenuto che solouna parte del sangue sul volto dell’imputato provenisse dalla vittima.Il ricorso deduce che le dichiarazioni del testimone XXXX, estraneo ai fatti, nondeporrebbero in senso contrario alla versione dell’imputato, perché XXXXXha visto soltantola seconda parte dell’azione, quella accaduta in strada, ma non la prima parte, quella in cuila vittima si avvicinò alla macchina dell'imputato ed in cui sarebbe avvenuto il fattocontestato. Il ricorso aggiunge che se il colpo di accetta è stato dato nella autovettura, essoera inidoneo a cagionare un omicidio, perché il luogo era tropo angusto perché il colpopotesse essere sferrato con la forza necessaria; d’altronde, la ferita che ha riportato lavittima non è stata oggetto di consulenza medico-legale per cui non si può sapere l'intensitàdel colpo, la direzione e la parte del corpo attinta.L’argomento è inammissibile perché fonda la deduzione su una ipotesi non dimostratanell’istruttoria processuale, ovvero che il colpo di accetta sarebbe stato sferrato in auto, ed ilmotivo formulato su elementi meramente ipotetici o congetturali è inidoneo, per la assenza dicapacità dimostrativa, a determinare una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 1, n.17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile,Rv. 278237).Nel caso in esame, le dichiarazioni della vittima sulla base delle quali è stata formulatala contestazione, le dichiarazioni di XXXXXche le confermano nella parte della vicendacriminosa cui ha assistito il testimone, unite al referto medico da cui emerge che la vittima hariportato una ferita lacero-contusa in regione frontale nonché alla circostanza della presenza,non contestata, dell'accetta, come strumento con cui fu commesso il reato, rendono nonmanifestamente illogico il giudizio di responsabilità formulato dai giudici del merito chesussume il comportamento tenuto dall’imputato in danno del conoscente in un tentatoomicidio.Il ricorso è, pertanto, infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. In ossequio al principio della soccombenza, l’imputato ricorrente deve esserecondannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile.4. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXX che liquida in complessivi euro3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.