CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 gennaio 1989
Cassazione n. 45125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/05/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sottoposto a custodia cautelare in carcere poiché indiziato di aver perpetrato in [OSCURATO:PERSONA] e Rosarno, tra il mese di maggio e il mese di dicembre 2020, numerose cessioni di sostanza stupefacente sia del tipo marijuana sia del tipo cocaina (capi 3,4, 5, 11, 17, 38, 39, 40, 41, 42), per tali fatti [OSCURATO:PERSONA] era condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione. In pari data il giudice dell'udienza preliminare sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Con istanza ex art. 299 cod. proc. pen., il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revoca della misura degli arresti domiciliari o, in subordine, la sua sostituzione con altra meno afflittiva. Avverso l'ordinanza di rigetto il difensore proponeva appello ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen. Con la pronuncia in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, rigettava l'impugnazione. 2. Avverso tale ultima ordinanza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza e deducendo i seguenti due motivi. 2.1. Errata applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ove il soggetto sia stato sottoposto, come nel caso di specie, alla più afflittiva tra le misure cautelari per un periodo di tempo apprezzabile (oltre sei mesi) e la custodia cautelare sia stata seguita da ulteriore restrizione domiciliare di congrua durata, occorre valutare il comportamento tenuto in stato di restrizione, per stabilire se la protrazione della misura cautelare abbia fronteggiato il pericolo prospettato, ed eventualmente attenuarne la portata. 2.2. Violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto all'inadeguatezza di misura non custodiale. L'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. richiede un rischio di recidiva non soltanto concreto ma anche attuale (dovendosi prevedere, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie). Ciò premesso, occorre valutare, sulla scorta della vicenda fattuale alla base del sub-procedimento cautelare, se permane la situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede. Solo quando il fatto non fornisca elementi idonei ad operare una valutazione sul rischio di recidiva, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti e non congetturali, quali la vicinanza ai fatti rivelatori delle potenzialità criminali dell'indagato ovvero la presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale rischio di reiterazione. Di conseguenza, i giudici avrebbero dovuto argomentare se l'attività professionale dell'indagato, bracciante agricolo, prima del suo arresto, ignorata dal Tribunale del riesame ma documentata in tale sede, in uno con il concreto ruolo rivestito nella vicenda dall'indagato, consentissero di ritenere altamente probabile che all'imputato si ripresentasse un'occasione concreta di delinquere, considerato altresì che l'operazione della quale egli è stato accusato è sostanzialmente unica e che, come risulta dal provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] è incensurato. Quanto al fattore temporale, le condotte sono state realizzate nel periodo compreso tra maggio e dicembre del 2020, e quindi oltre due anni prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione dell'ordinanza genetica. Sicché, si conclude, non emergono elementi concreti che consentano di ritenere altamente probabile che lo stesso, se rimesso in libertà, porrà in essere condotte analoghe. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, premesso che l'imputato, condannato in primo grado per numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacenti, risulta per tali fatti agli arresti domiciliari, i giudici del riesame, nel confermare il provvedimento con cui la Corte di appello ha negato la revoca o sostituzione della misura, hanno ben lumeggiato i profili di pericolosità sociale dell'imputato che ostano alla revoca o alla sostituzione della misura, peraltro già attenuata, desumendone un'elevata prognosi di recidivanza, in assenza di stringenti controlli da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. In particolare, hanno sottolineato come, oltre ad operare nelle piazze di spaccio calabresi, [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato di aver contatti con spacciatori di origine africana stanziati anche nel nord Italia e che gestiscono commercio di marijuana gestito anche a Firenze e Bologna. Hanno valorizzato i riscontri alle intercettazioni, evidenziando come presso il domicilio dell'imputato fosse stata rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo cocaina, sostanza da taglio e una cospicua somma di denaro in contanti (€17.000): il che, in uno con la mancanza di stabile attività lavorativa, lascia inferire un abituale coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nello spaccio di cocaina. Hanno aggiunto che l'imputato si è mostrato refrattario agli avvertimenti anche impliciti delle forze dell'ordine e che, anzi, quando uno dei corrieri incaricati di trasportare lo stupefacente al Nord Italia era stato tratto in arresto, egli aveva provveduto immediatamente a riorganizzare una nuova spedizione di sostanza stupefacente, con ciò dimostrando inequivocabilmente professionalità e propensione alla reiterazione delle condotte. . Hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA] rappresentava «una figura di spicco nel mercato degli stupefacenti» e come l'attività delittuosa rappresentasse verosimilmente la principale fonte di reddito sua e della sua famiglia. Hanno anche escluso l'idoneità di una misura meno afflittiva, quale l'obbligo di dimora nel Comune di residenza, a soddisfare le suddette esigenze cautelari, precisando come proprio il Comune di Rosarno e quello, limitrofo, di [OSCURATO:PERSONA] fossero risultati i principali luoghi di perpetrazione delle condotte delittuose. Si sono, in definitiva, espressi con motivazione completa e tutt'altro che illogica. 2. Lo stesso può dirsi del profilo relativo alla persistenza delle esigenze cautelari, in rapporto al quale i giudici hanno Rirerelie correttamente negato rilievo alla mera osservanza delle prescrizioni imposte attraverso l'applicazione della cautela (tra le tante, Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139), osservando come tale osservanza rappresenti la stessa modalità ordinaria di esecuzione della misura, con la conseguenza che non può assumere rilevanza premiale: senza che - incidentalmente - tale ragionamento sia in alcun modo inficiato dalla dedotta circostanza che la massima misura custodiale sia stata successivamente sostituita con gli arresti domiciliari. Adeguatamente motivata è, infine, l'ordinanza impugnata quanto al c.d. 'tempo silente) (due anni) decorso dalla commissione dei reati. In disparte la considerazione che dalle rilevate emergenze processuali è stata desunta una dedizione "professionale" dell'imputato all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i giudici del riesame si sono, infatti, conformati all'insegnamento di legittimità secondo cui il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (tra le altre, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567).2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle