CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 45038/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato, quanto a pena irrogata, la sentenza del Tribunale di Parma con cui Bisacco è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 30.000,00 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309/90. 2. Il ricorrente censura, quale unico motivo, la ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. udf 2. In via preliminare deve rilevarsi che con atto depositato il 16 giugno 2023 la difesa del ricorrente, munita di procura speciale, ha rinunciato al ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (v. da ultimo, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373 secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità) che si stima adeguata quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in dat