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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 03264/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14713/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo Avvocato, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 5 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 54/44/2012, depositata il 16 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Orazio.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, il rigetto nel resto Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], per la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e per i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato, per l’Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 211/15/2010), che aveva accolto i ricorsi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e dal socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti dall’Agenzia delle entrate, ai fini Irpef ed Irap 2002.

I ricorrenti, dopo 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 aver premesso che il ricorso presentato dal socio doveva far ritenere sanata la mancata presentazione di un ricorso tempestivo della società, deducevano la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento, l’omessa notifica dell’atto di diniego di condono presentato dalla società, l’avvenuto versamento delle somme richieste ai fini del condono; quanto al merito, contestavano la ripresa fiscale relativa alle perdite su crediti per la somma di euro 1.500.000,00, in ragione dei problemi intercorsi con l’acquirente del ramo d’azienda e contestavano la determinazione della plusvalenza relativa alla cessione del ramo d’azienda, ricavata dall’Agenzia delle entrate in base al condono effettuato in relazione all’imposta di registro.

Il giudice di prime cure, dopo aver integrato il contraddittorio con l’altro socio, aveva accolto il ricorso ritenendo, quanto alla pretesa tardività della presentazione dello stesso che, stante il litisconsorzio necessario originario, la proposizione tempestiva anche di un solo ricorso rimetteva in termini anche la società; quanto al condono, reputava lo stesso correttamente perfezionato, ritenendo, dunque, che il diniego di condono era stato illegittimo.

Il giudice d’appello riteneva rituale la notifica del diniego del condono nei confronti della società, come risultava dalle cartoline delle diverse raccomandate e dalle annotazioni compiute dall’agente notificatore; reputava corretto il diniego di condono non avendo la società contribuente versato la somma minima di euro 500,00, non essendo necessaria peraltro una comunicazione dell’Ufficio a tale fine; la comunicazione del 2004 da parte dell’Ufficio, volta a sollecitare il pagamento di quanto dovuto, riguardava le annate precedenti a quella del 2002 e non sussisteva l’errore scusabile della società contribuente; il condono relativo alla società non precludeva all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica dei redditi di partecipazione dei soci; le perdite su crediti potevano emergere 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 solo all’esito del contenzioso tra la cessionaria del ramo d’azienda e la contribuente cedente; “dai documenti” non risultavano i costi di gestione vantati; il valore definito ai fini dell’imposta di registro spiegava i propri effetti anche per l’accertamento delle plusvalenze realizzate ai fini Irpef.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la società ed i due soci, depositando anche memoria scritta.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione la società ed i soci deducono la “violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli articoli 159, primo comma, 324,329, 2º comma, e 336 c.p.c.

Denunzia ai sensi dell’art. 360, numeri 3 e 4 c.p.c., richiamato dall’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992”.

In particolare, emergeva pacificamente dagli atti che la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. era costituita per il 99% dal socio [OSCURATO:PERSONA] e per l’1% dalla socia [OSCURATO:PERSONA]; il giudice di prime cure, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti della socia Virtuani, ha accertato l’impossibilità per l’Agenzia, nel caso di esito favorevole del processo tributario, di notificare avviso di accertamento anche alla parte nei cui confronti sia intervenuta decadenza, “come nel caso in esame per la socia Virtuani”.

L’Agenzia delle entrate ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado solo su 3 specifiche questioni:a) riguardo il perfezionamento del condono tombale per l’anno 2002 non essendo stato versato l’importo minimo di euro 500,00 e non essendo intervenuta la sanatoria del vizio per l’anno 2002;b) sulla legittimità dell’accertamento della maggiore plusvalenza in conseguenza della definizione del valore della cessione del ramo d’azienda ai fini dell’imposta di registro;c) la legittimità della ripresa relativa ai componenti negativi per euro 1.665.000,00, in quanto non 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Su tutto il resto l’Ufficio non ha proposto gravame, e segnatamente sulla accertata compartecipazione in ragione dell’1% di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e sulla ormai intervenuta decadenza dell’Ufficio da ogni accertamento a carico di [OSCURATO:PERSONA], quanto al reddito di partecipazione della stessa in ragione dell’1%.

Su tali aspetti si è ormai formato il giudicato interno.

Inoltre, quanto alle spese di giudizio, nessuna soccombenza era configurabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo intervenuto un giudicato interno totalmente favorevole.

Aveva errato, dunque, il giudice d’appello a condannare la “parte soccombente” al pagamento delle spese del grado di appello.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. [OSCURATO:SOCIETA], devono essere sintetizzati fatti di causa che si sono svolti del modo seguente; il 17 gennaio 2008 è stato emesso avviso di accertamento nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (R1Q02T301277), per l’anno 2002, sia per la plusvalenza non dichiarata della cessione del ramo di azienda da parte della [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la somma di euro 2.013.700,00, come definita ai fini dell’imposta di registro dalla parte venditrice, sia per il disconoscimento di componenti negativi del reddito per la somma di euro 1.665.005,00 (in relazione alla mancata cessione del secondo ramo di azienda), con una maggiore reddito di impresa pari ad euro 2.178.908,00; tale avviso di accertamento nei confronti della società non è stato impugnato; successivamente il 22 maggio 2008 è stato emesso ulteriore avviso di accertamento nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] (R1Q01T300525), ritenuto erroneamente socio al 100% della società, per il reddito da partecipazione, con la maggiore Irpef per 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 euro 956.985,00, oltre all’emissione di una sanzione amministrativa per euro 986.790,00; in realtà soci della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. erano [OSCURATO:PERSONA] per la quota del 99% e [OSCURATO:PERSONA] per l’1%; il ricorso tempestivo avverso l’avviso di accertamento del socio è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], unitamente al ricorso presentato dalla società tardivamente, e nel corso del processo di prime cure è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altra socia [OSCURATO:PERSONA]; il giudice di prime cure ha ravvisato la sussistenza di un litisconsorzio necessario originario, ha rimesso in termini la società per l’impugnazione dell’avviso di accertamento diretto nei confronti della stessa, ha considerato che la società, pur non potendo più proporre ricorso in via autonoma, tuttavia poteva essere chiamata in causa legittimamente, sicché la sentenza favorevole al contribuente poteva essere opposta all’ufficio, ad esempio per impugnare la cartella esattoriale e gli atti successivi della riscossione, e concludeva nel senso che era impossibile per l’Ufficio, nel caso di esito favorevole del processo tributario, notificare avviso di accertamento “anche alla parte nei cui confronti sia intervenuta decadenza come nel caso in esame per la socia Virtuani”.

Il ricorso autonomo della società [OSCURATO:PERSONA], pure se tardivo, era idoneo a salvaguardare la necessaria sua presenza in giudizio evitando la chiamata in causa che sarebbe stata antieconomica, essendo già la parte presenti in giudizio.

L’appello della Agenzia delle entrate non ha in alcun modo censurato la decisione del primo giudice con riferimento alla ormai intervenuta decadenza dell’Amministrazione ad emettere avviso di accertamento anche nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’1% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], l’appello dell’ufficio è stato articolato con riferimento a 3 specifiche questioni:1) il mancato perfezionamento del condono per 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Pertanto, effettivamente, si è formato il giudicato interno in ordine all’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui tale accertamento ha riguardato il 100% delle quote della [OSCURATO:PERSONA], in luogo del 99%.

Anche le spese del giudizio di appello, in assenza di soccombenza da parte della socia [OSCURATO:PERSONA], vittoriosa in toto, nel giudizio, stante la decadenza ormai intervenuta per l’Amministrazione di emettere ulteriore avviso di accertamento nei suoi confronti per l’1% delle quote della società [OSCURATO:PERSONA], non potevano essere accollate alla stessa.

2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 56 d.lgs. n. 546 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In subordine, violazione o falsa applicazione dell’art. 42, commi 2 e 3 , del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli articoli 7 legge n. 212 del 2003 legge n. 241 del 1990.

Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 4 e 3 , c.p.c., come richiamato dall’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992”.

In sostanza, il giudice d’appello non avrebbe in alcun modo provveduto sulla doglianza presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale socio della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sulla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per il principio di trasparenza di cui all’art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 (R1Q01T300525).

Tra l’altro, la società nel ricorso proposto contro l’avviso di accertamento societario (R1Q02T301277) aveva dedotto l’illegittimità dell’avviso stesso per difetto di motivazione; dinanzi all’accoglimento dei ricorsi da parte del giudice di prime cure, che non si era pronunciato su tali doglianze specifiche, a fronte dell’appello proposto dall’Ufficio, sia l’appellato [OSCURATO:PERSONA] che l’appellata [OSCURATO:PERSONA], nelle controdeduzioni del 2 novembre 2011, avevano espressamente devoluto al giudice d’appello i motivi relativi ai denunziati vizi di motivazione degli accertamenti impugnati.

Il giudice d’appello avrebbe, dunque, totalmente omesso di pronunciarsi in ordine motivi specificati come pregiudiziali nei due ricorsi e specificamente devoluti al giudice d’appello.

2.1. Tale motivo è infondato.

2.2. [OSCURATO:SOCIETA], poiché il giudice d’appello ha affrontato il merito della controversia, giungendo a ritenere la correttezza del diniego di condono da parte dell’Agenzia delle entrate, in quanto la società non ha versato il minimo necessario sufficiente per la definizione agevolata, con la conseguenza del mancato perfezionamento del condono, con le connesse statuizioni in ordine alla mancata documentazione sui costi di gestione e sulla determinazione del 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deve interpretarsi la locuzione che si rinviene nella parte finale della motivazione ove si afferma che “ogni altra questione deve ritenersi definita dalla sentenza impugnata laddove non specificamente contestata”.

2.3. Peraltro, anche ove si volesse ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia sulla specifica doglianza relativa alla insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e di quello emesso nei confronti del socio, ciò non comporta la cassazione della sentenza in ogni caso. [OSCURATO:SOCIETA], per questa Corte la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., sez.un., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., sez. 5, 28 giugno 2017, n. 16171; 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 per analoga possibilità per la Corte anche con riferimento alla motivazione apparente vedi Cass., sez.

L, 1 marzo 2019, n. 6145).

È evidente, proprio dal tenore della motivazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ritualmente trascritto nei suoi tratti essenziali nel ricorso per cassazione, che tale avviso è motivato in modo esauriente, facendo riferimento alla cessione di azienda, con plusvalenza non dichiarata, in tutto o in parte, per l’anno 2002, alla interrogazione dell’anagrafe tributaria, alla presentazione da parte della società di definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002, relativamente all’anno di imposta 2002, al mancato versamento della somma minima di euro 500,00, in relazione ai ricavi pari ad euro 179.281,00 per l’anno 2002, all’omessa risposta ai due questionari regolarmente notificati, oltre che al sollecito dell’Ufficio per vie brevi ad [OSCURATO:PERSONA], al mancato perfezionamento del condono, al venire meno delle limitazione dei poteri di accertamento previsti alla determinazione del valore della maggiore plusvalenza pari ad euro 464.329,00, al mancato riconoscimento dei componenti negativi di reddito di euro 1.165.005,00, per assenza di documentazione.

Allo stesso modo risulta esaustivo il contenuto della motivazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto è riportato, sempre per stralci, nel ricorso per cassazione (a pagina 4 del ricorso), ove si fa riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per l’anno 2002, al reddito di impresa calcolato in euro 2.178.809,00, con avviso di accertamento notificato alla società in data 28 gennaio 2008 e al socio [OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio 2008, alla imputazione dei redditi per trasparenza in misura proporzionale a ciascun socio ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1009 86, alla detenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una quota di 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 partecipazione pari al 100%, al reddito di partecipazione a carico del socio di euro 2.178.809,00.

L’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di società di persone è, dunque, correttamente motivato, anche con il rimando all’avviso di accertamento della società, che risulta notificato, oltre che alla società, anche al socio [OSCURATO:PERSONA], perfettamente a conoscenza, quindi, del contenuto della ripresa fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate.

Tra l’altro, recentemente la Corte costituzionale, con sentenza del 17 settembre 2020, n. 201, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, in ordine al principio di “trasparenza” in quanto la diretta imputazione del reddito ai soci di società di persone è la conseguenza logica immediata del principio di “immedesimazione” esistente tra società a base personale e singoli soci che la compongono, per cui non è configurabile una soggettività distinta, separata o disgiunta della società rispetto ai soci; tale principio costituisce espressione della giuridica irrilevanza della soggettività delle società di persone in campo tributario, considerando il fisco le società di persone come uno schermo dietro il quale operano i soci con i particolari poteri di direzione, di controllo e di gestione anche se non sono amministratori.

I soci, dunque, sono chiamati a contribuire alle pubbliche spese in relazione a un incremento patrimoniale realizzato per effetto dell’attività sociale, rispetto alla quale hanno un onere e un potere di controllo (articoli 2261 e 2320 del codice civile) che, da un lato, li pone giuridicamente in grado di avere piena conoscenza dell’indicato incremento patrimoniale e, dall’altro, rende irrilevante, a questi fini, la distinzione tra soci amministratori e non amministratori. 11Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della “violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 e 329, secondo comma, c.p.c., nonché dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992.

In subordine: violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione ai richiamati articoli 140 e 145 c.p.c.

Omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 , c.p.c., richiamato dall’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992”.

In particolare, sia nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], sia in quello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. era stata dedotta l’illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati in quanto basati sull’assunto della mancata impugnazione del diniego di condono asseritamente notificato dall’ente impositore, ma in realtà mai notificato ai contribuenti.

Si era anche osservato che il procedimento notifica per irreperibilità temporanea ex art. 140 c.p.c. non si era perfezionato, mancando la notifica alla residenza del socio amministratore, mentre non era stato trovato il responsabile della società presso la sede della stessa in via Legnone, n. 45 a Milano.

Essendo legittimo il condono eseguito dalla società per l’anno 2002 ne derivava l’illegittimità sia del diniego di condono che degli avvisi di accertamento emessi per tale anno nei confronti della società e del socio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha affermato che la notifica effettuata ad [OSCURATO:PERSONA] non era documentata dalla prova della ricezione della raccomandata né dalla sua spedizione.

L’Agenzia delle entrate, con l’appello, non ha impugnato questa parte della decisione di prime cure, essendosi limitata a sostenere il mancato perfezionamento del condono automatico, senza nulla dedurre in ordine alla notifica del diniego di condono.

Pertanto, quanto alla notifica del diniego di condono a [OSCURATO:PERSONA], la decisione resa dal giudice di prime cure, circa il 12Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Quanto alla notifica del diniego di condono alla società, era errata la statuizione del giudice d’appello, in quanto non è stata inviata la raccomandata informativa.

Inoltre, sussisterebbero anche un vizio di motivazione per non avere il giudice d’appello esaminato e preso in considerazione quanto dedotto dai contribuenti, omettendo di considerare la mancata affissione sulla porta dell’ufficio dell’avviso di deposito in comune del diniego di condono.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Anzitutto, si rileva che la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in data 16 maggio 2003 ha presentato, ex art. 8 della legge n. 289 del 2002, “dichiarazione integrativa” ai fini Iva, versando euro 500,00 per ciascuno degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, ed ex art. 9 della legge n. 289 2002, domanda di definizione automatica ai fini Irap/Irpef per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, versando per ciascuno di essi l’importo di euro 100,00.

Il condono relativo agli anni dal 1997 al 2001 si è, quindi, perfezionato, anche se con la successiva integrazione del versamento.

Con riferimento, invece, all’anno 2002, la società ha presentato in data 16 aprile 2004 dichiarazione per l’integrazione e definizione automatica, versando nei termini di importo di euro 600 per Iva e di euro 100,00 per Irpef/Irap.

Tuttavia, sempre relazione all’anno 2002, la società avrebbe dovuto versare ai fini Irpef, la somma di euro 500,00, in luogo di quella di euro 100,00 versata, in quanto nel 2002 i ricavi dichiarati ammontavano ad euro 179.281,00.

Successivamente, a seguito di richiesta dell’Agenzia delle entrate la società ha provveduto ad integrare il versamento con riferimento al 13Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nel novembre del 2004, quindi dopo che la società aveva presentato anche il condono relativo a tale anno, in data 16 aprile 2004, l’Agenzia delle entrate ha comunicato la regolarità del condono relativo agli anni 1997-2001, ma non del condono presentato il 16 aprile 2004 per l’anno 2002.

Nessun ulteriore versamento integrativo è stato effettuato dalla società per il condono relativo all’anno di imposta 2002.

3.3. La questione in ordine alla eventuale illegittima notifica del diniego di condono da parte dell’Agenzia delle entrate nei confronti della società perde di consistenza.

Non può, infatti, farsi derivare, dall’eventuale illegittimità della notifica del diniego di condono alla società, la piena legittimità del condono relativo all’anno 2002, sicché, per i ricorrenti, la conseguenza della mancata notifica del diniego di condono avrebbe “l’effetto che tutti gli atti successivi derivanti dall’illegittimo diniego e cioè gli avvisi di accertamento….debbano essere considerati inevitabilmente illegittimi privi di effetti giuridici”.

L’eventuale irrituale notifica del diniego di condono non comporta in automatico, in alcun modo, la legittimità del condono stesso, ove questo non presenti tutti i requisiti di legge.

3.4. Il diniego di condono, infatti, è un provvedimento negativo sull’istanza del privato al quale non può applicarsi la decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 602 del 1973, non essendo prevista per la procedura di condono di cui alla legge 289 del 2002 alcuna ipotesi decadenza e non potendo farsi applicazione, attesa la natura eccezionale dell’istituto, di altre norme dell’ordinamento tributario generale che prevedano la decadenza in questione per casi simili.

Si applica, sotto il profilo diacronico 14Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Si è chiarito, in modo inequivocabile che il diniego di condono per mancato integrale versamento delle somme dovute non deve essere comunicato dall'Ufficio al contribuente, poiché tale obbligo non è previsto né dalla l. n. 289 del 2002, né dall'art. 6, comma 2, della l. n. 212 del 2000 (Cass., sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27890).

Inoltre, si è ritenuto che, in tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dall'art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la mancata notificazione al contribuente di un provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria, senza che la predetta omissione si traduca in una violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale resta tutelato dalla facoltà, riconosciutagli dall'art. 19, comma terzo, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell'imposta dovuta, tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto non notificatogli (Cass., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1557; Cass., sez. 5, 22 luglio 2011, n. 16100).

Il termine fissato dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 39, comma 12, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la notifica all’interessato, con le modalità di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 300 del 1973, del diniego di definizione della lite fiscale sospesa non è perentorio, perché il legislatore non considera la sua eventuale 15Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Pertanto, in tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, in tema di definizione delle liti pendenti), l'Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l'istanza invalida ma può procedere, in forza dell'atto impositivo, all'iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono (Cass., sez. 5, 20 luglio 2016, n. 14878).

4. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la “violazione o falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002.

Omessa o insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo per il giudizio.

Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., in relazione all’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992”.

In realtà, per i ricorrenti vi è stata una valida definizione tombale delle pendenze anche per l’anno 2002; per gli anni pregressi, infatti, a fronte di regolare versamento, l’Ufficio aveva invitato i contribuenti a versare quanto residualmente dovuto e contribuenti vi avevano prontamente provveduto.

Con riguardo al 2002, invece, l’Ufficio non aveva fatto alcun invito, in tal modo contravvenendo alle indicazioni di cui alla circolare n. 17/E del 21 marzo 2003, così che i contribuenti non avevano effettuato alcuna integrazione, peraltro senza loro colpa e per mero errore scusabile.

Per il giudice di prime cure, che aveva accolto il ricorso dei 16Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Alla società spettava, dunque, analoga comunicazione ai sensi della circolare n. 17 del 31 marzo 2003; non vi era stata la comunicazione mentre la lettera della Agenzia delle entrate che evidenziava la correttezza del condono, pur se riferita alla dichiarazione presentata il 12 giugno 2003, era del novembre 2004 e, quindi, successiva anche alla presentazione della dichiarazione integrativa sicché ben poteva aver indotto la società a ritenere perfezionata l’intera procedura, compresa la dichiarazione integrativa.

Tale dichiarazione, proprio perché integrativa, si era saldata alla definizione automatica complessivamente presentata dalla società sicché legittimamente quest’ultima, sulla base della comunicazione, successiva di oltre sette mesi rispetto alla presentazione della dichiarazione integrativa, ha ritenuto corretta la procedura; di qui l’illegittimità del diniego di condono.

Il giudice d’appello, accogliendo il gravame dell’Ufficio, ha invece ritenuto che la società non avesse versato il minimo necessario e sufficiente, sicché il condono non si era perfezionato, né era necessaria una comunicazione dell’Ufficio per rendere ufficiale il mancato condono.

La comunicazione dell’anno 2004 dell’Ufficio era chiaramente relativa alle annate precedenti e, comunque, non vincolava l’Agenzia in alcun 17Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 modo nemmeno a procedere ad ulteriori comunicazioni per l’anno 2002.

Per i ricorrenti giudice d’appello sarebbe incorso in evidente vizio logico della motivazione, omettendo di considerare il fatto controverso e decisivo, costituito dall’incidenza causale della condotta dell’Ufficio che nel 2004, in epoca successiva alla presentazione del condono anche per l’anno 2002, aveva attestato con apposita comunicazione fatta al contribuente la correttezza del condono, così ingenerando del contribuente il convincimento della regolarità della dichiarazione dei versamenti già fatti anche riferimento 2002, oltre che per gli anni precedenti, legittimato in tal modo la scusabilità dell’errore.

4.1. Tale motivo è infondato.

4.2. [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento al condono presentato dalla società il 16 aprile 2004, per l’anno 2002, l’art. 9 della legge 289 del 2000 (definizione automatica per gli anni pregressi) prevede, al comma 3, che “il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo di imposta, almeno pari:…b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d’impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi…:1) 400 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;2) 500 euro, dell’ammontare dei ricavi e compensi non è superiore a 180.000 euro”.

Nella specie, poiché i ricavi della società, nell’anno 2002, erano di euro 179.281,00, la somma da versare era di euro 500,00, trattandosi di somma superiore ad euro 50.000,00 ed inferiore ad euro 180.000,00.

La società, invece, ha versato solo la somma di euro 100,00.

Né la società ha provveduto alla integrazione del versamento successivamente, mentre ha integrato il versamento, su sollecito 18Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 dell’Agenzia delle entrate, in relazione al condono relativo agli anni dal 1997 al 2001.

L’omessa integrazione del versamento iniziale di euro 100,00 ha, quindi, impedito il perfezionamento del condono di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002.

Del resto, il procedimento di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002 non prevede in alcun modo l’obbligo dell’Agenzia delle entrate di comunicare al contribuente la necessità di integrare il versamento eseguito.

In realtà tale obbligo previsto dall’art. 16 della legge n. 289 del 2002 (chiusura delle liti fiscali pendenti), il quale, oltre a stabilire che l’eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della Commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, all’interessato, il quale entro 60 giorni dopo impugnare dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite, ha sancito al comma 9 che “in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio”.

Tale disposizione, dettata per la peculiare ipotesi della “chiusura delle liti fiscali pendenti”, non può essere estesa anche alle altre ipotesi di definizione agevolata previste dalla legge n. 289 del 2002.

Del resto, questa Corte ha affermato, con riferimento all’art. 15 della legge n. 289 del 2002 (definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e processi verbali di constatazione), che è onere della parte provvedere al tempestivo ed integrale pagamento dell’importo dovuto, determinato secondo i criteri di calcolo fissati ex lege; in caso di errore l’Amministrazione, solo ove ne riconosca la scusabilità, 19Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 perché sussistono le condizioni di obiettiva incertezza e di particolare complessità del calcolo, invitava la parte alla regolarizzazione del pagamento atteso che la scusabilità dell’errore è invocabile se l’esimente si relazioni alla oggettiva difficoltà della conoscenza o interpretazione di una norma, non rilevando invece una mera complessità dei calcoli imposti dalla disciplina, ove l’ausilio di un consulente possa ovviare agli inconvenienti (Cass., sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27890; Cass., sez. 5, nn. 18023/2013; 2723/2011).

Anche la circolare n. 1 del 17 marzo 2003, con riferimento alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, riconosce la possibilità della comunicazione dell’Ufficio in ordine al versamento della somma in misura inferiore a quella dovuta solo con riferimento al comma 9 dell’art. 16 di tale legge, evidenziando che, comunque l’errore potrà ritenersi scusabile “nelle ipotesi in cui il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti”.

Nel caso in esame, l’art. 9, comma 3 legge n. 289 del 2002, prevede in modo chiaro il pagamento della somma di euro 500,00 se l’ammontare dei ricavi e superiore ad euro 50.000,00 e inferiore ad euro 180.000,00, sicché non vi era alcuna difficoltà a comprendere quale fosse la somma da versare effettivamente da parte della società contribuente.

Il giudice d’appello, del tutto correttamente, ha ritenuto che la società non ha provveduto ad integrare il versamento iniziale di euro 100,00 relativo all’anno di imposta 2002, che non vi era un obbligo espresso da parte dell’Agenzia delle entrate di invitare la società ad effettuare l’integrazione del versamento e che non sussisteva neppure l’ipotesi dell’errore scusabile (“ ora nella fattispecie in esame la parte non ha versato il detto minimo necessario e sufficiente.

Quindi il condono non si è perfezionato.

Né era 20Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 necessaria una comunicazione dell’Ufficio per rendere ufficiale il mancato condono.

In conclusione la fattispecie qui in esame, rientrando, come più volte sottolineato anche dall’Agenzia, nelle ipotesi previste dall’art. 9 della citata legge, non consente al contribuente di invocare la buona fede, né l’errore scusabile, relativamente alla inesattezza nel calcolo della somma da versare per poter beneficiare dell’agevolazione: l’art. 9 infatti chiarisce senza possibilità di errore quale sia la somma da versare che va calcolata in relazione all’ammontare dei ricavi della società, e la somma versata dalla parte qui in giudizio era insufficiente ad integrare versamento richiesto-euro 100,00 contro gli euro 500,00 richiesti dal punto 2, comma 4, dell’art. 9 citato-: nulla avrebbe modificato un’eventuale comunicazione inviata dall’ufficio a seguito della dichiarazione integrativa trasmessa nel 2004”).

Il ragionamento e le argomentazioni logico-giuridiche del giudice d’appello sono conformi alla normativa che regola la materia del condono e costituiscono una motivazione della decisione congrua ed articolata, sì da non poter essere tacciata di insufficienza.

Tra l’altro, anche con riferimento alla “chiusura delle liti fiscali pendenti”, di cui all’art. 16 della legge n. 289 del 2002, ove si prevede la possibilità di integrazione delle somme, su sollecitazione dell’Agenzia delle entrate, è necessario, comunque, l’errore scusabile del contribuente, non rinvenuto nel caso in esame.

Per questa Corte, infatti, in tema di condono fiscale e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti, la previsione contenuta nell'art. 16, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 postula l'insufficienza delle somme versate secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce e presuppone, quindi, che la domanda di definizione non sia stata accettata per via di tale insufficienza.

In tale caso, qualora sia 21Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 riconosciuta l'esistenza di un errore scusabile da parte del contribuente, è previsto uno speciale procedimento finalizzato all'integrazione, consistente nella notifica di una comunicazione da parte dell'Ufficio cui deve seguire la regolarizzazione, mancando la quale non si produce l'effetto di definizione della lite fiscale in funzione surrogatoria dell'obbligazione tributaria controversa (Cass., sez. 5, 4 febbraio 2011, n. 2723).

5. Con il quinto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la “violazione degli articoli 112,324 e 329, secondo comma c.p.c.

Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 “.

Il giudice d’appello, prima di affrontare il merito della controversia, ha affermato che il condono della società non poteva esplicare effetti nei confronti dei soci e tale affermazione, non potendo essere considerata come un mero obiter dictum, era illegittima.

In tutto l’arco del processo nessuna delle parti aveva mai dedotto l’inapplicabilità al socio [OSCURATO:PERSONA] del condono tombale presentato ai fini Irpef-Irap dalla società.

Il rilievo d’ufficio effettuato per la prima volta dal giudice di secondo grado era in contrasto con l’art. 112 c.p.c.

Tra l’altro, il giudice di prime cure aveva espressamente sancito la regolarità del condono tombale e la sua valenza sia nei confronti della società che dei soci.

L’appello della Agenzia delle entrate non ha in alcun modo intaccato la forza decisoria della pronuncia di prime cure sul punto.

5.1. Il quinto motivo è inammissibile.

5.2. [OSCURATO:SOCIETA], la motivazione del giudice d’appello, con riferimento al condono, ed al suo mancato perfezionamento, in assenza del versamento da parte della società della corretta somma, è perfettamente autosufficiente, sicché l’argomentazione riportata a pagina 5 della motivazione non può che rappresentare un mero 22Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 obiter dictum, del tutto irrilevante ai fini della motivazione della decisione.

È pacifico, infatti, per questa corte che, in tema di imposte sui redditi, gli effetti della definizione agevolata ex art. 39 d.l. n. 98 del 2011, conv., con. modif., in l. n. 111 del 2011, di cui si sia avvalsa la società di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si articola attraverso distinti avvisi, diretti a soggetti diversi (ente e soci) ed aventi ad oggetto imposte differenti (IRES ed IRPEF); pertanto, il singolo socio che intenda avvalersi del beneficio del condono fiscale è tenuto a presentare autonoma istanza (Cass., sez. 65-, 15 luglio 2020, n. 15076; Cass., sez. 5, 4 ottobre 2017, n. 23168; Cass., sez. 6-5, 20 luglio 2016, n. 14858; Cass., sez. 6-5, 26 marzo 2014, n. 71344).

Tuttavia, la motivazione del giudice d’appello è tutta incentrata sull’insufficiente versamento da parte della società contribuente e sulla mancata integrazione dello stesso, escludendo ogni possibilità per la contribuente di invocare la buona fede o l’errore scusabile, stante il chiaro tenore della normativa applicabile.

6. Con il sesto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la “violazione o falsa applicazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697, 2º comma, c.c.

Omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5 c.p.c., in relazione all’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 “.

Il giudice d’appello ha errato laddove ha ritenuto di estendere all’imposizione ai fini reddituali il maggiore valore del ramo d’azienda ceduto così come definito ai fini dell’imposta di registro.

6. Il sesto motivo è fondato. 23Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6.1. [OSCURATO:SOCIETA], dagli atti di causa emerge che la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha ceduto uno dei suoi rami d’azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2002 per la somma dichiarata di euro 1.549.371,00.

Successivamente, la società venditrice [OSCURATO:PERSONA] ha definito con adesione l’avviso di liquidazione notificatole ai fini dell’imposta di registro, con determinazione del valore del ramo d’azienda per euro 2.013.700,00; la differenza tra i 2 valori è stata ripresa a tassazione dall’Agenzia delle entrate ai fini dell’Irpeg. 6.2.Deve tenersi conto dello ius superveniens costituito dall'art. 5, comma 3, della d.lgs. n. 147 del 14 settembre 2015. 6.3.Infatti, per questa Corte, nel giudizio di legittimità, lo "ius superveniens", che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni trattate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità (Cass., sez. 5, 2 agosto 2018, n. 24Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 19227; Cass., sez.

L., 26 luglio 2011, n. 16266; Cass., sez.

L., 1 ottobre 2012, n. 16642; Cass., sez. 5, 8 maggio 2006, n. 10547).

Il giudizio di legittimità ha ad oggetto, del resto, non solo l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico (Cass., sez.

L., 28 febbraio 2017, n. 5226). 6.4.Nella specie, i contribuenti, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, hanno contestato che il contenuto dell’avviso di rettifica emesso nei confronti della società, ai fini della imposta di registro, per la cessione di azienda, potesse riverberare “automaticamente” i suoi effetti su un accertamento ai fini Irpef, per plusvalenza, in relazione alla medesima cessione. 6.5.Pertanto, poiché il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica dai contribuenti il 3 giugno 2013, con notifica del 5 giugno 2015, mentre lo ius superveniens è stato introdotto con il d.lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, è possibile applicare alla fattispecie in esame la nuova normativa.

La determinazione del valore della plusvalenza non può avvenire, dunque, esclusivamente con riferimento all’adesione dei contribuenti all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro.

Il giudice d’appello, invece, ha ritenuto che il valore definito ai fini dell’imposta di registro, seppure i due tipi di imposta corrispondano a diversi criteri di determinazione, abbia carattere vincolante-salvo valida prova contraria-per l’accertamento delle plusvalenze realizzate ai fini Irpef.

Tale affermazione si pone in netto contrasto con il mutamento legislativo intervenuto.

7. Con il settimo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, richiamato dall’art. 61, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli articoli 132, n. 4, e 156, terzo comma, c.p.c. e dell’art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c., anche in relazione all’art. 111 della 25Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 Costituzione.

Insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 4 e 5 , c.p.c., richiamato dall’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992”.

La motivazione del giudice d’appello in ordine alla sussistenza dei costi di gestione dedotti dalla società è meramente apparente, essendosi limitata statuire che “dai documenti presentati in giudizio, altrettanto non risultano i costi di gestione vantati e quindi anche su questo punto di merito va accolto l’appello dell’ufficio”.

7.1. Il motivo è fondato.

7.2. [OSCURATO:SOCIETA], la lapidaria affermazione del giudice d’appello in ordine alla assenza di documentazione dei costi di gestione è del tutto avulsa dal rispetto dell’obbligo di motivazione, limitandosi ad evidenziare che “dai documenti presenti in giudizio”, in alcun modo indicati nella motivazione,” non risultano i costi di gestione vantati e quindi anche su questo punto di merito va accolto l’appello dell’ufficio”.

È evidente che una tale affermazione è del tutto sfornita del richiamo agli elementi istruttori presenti in giudizio, sì da costituire una motivazione meramente apparente.

8. Con l’ottavo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la “violazione dell’art. 112 c.p.c. e 56 d.lgs. n. 546 del 1992.

Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 62, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992”. [OSCURATO:PERSONA], nel proporre ricorso contro l’avviso di accertamento “personale”, ha specificatamente dedotto un quinto motivo relativo alla illegittimità delle sanzioni pecuniarie irrogate a suo carico nella misura di euro 986.796,00.

Il giudice di prime cure ha ritenuto assorbito il motivo, avendo accolto interamente i ricorsi dei contribuenti; a seguito dell’appello proposto dall’Ufficio, i contribuenti appellati hanno tempestivamente presentato controdeduzioni devolvendo al giudice 26Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 del gravame la decisione su tutti i motivi di difesa già illustrati nei ricorsi introduttivi del giudizio, da intendersi ribaditi e richiamati.

Il giudice d’appello ha totalmente omesso di pronunciare sul punto, incorrendo in tal modo nel vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

8.1. Il motivo è inammissibile.

8.2. [OSCURATO:SOCIETA], il socio nelle controdeduzioni del giudizio di appello, si è limitato a richiamare i motivi contenuti nel ricorso originario, in modo generico, senza identificarli in modo specifico ed analitico.

Nel ricorso per cassazione, infatti, si riporta il contenuto delle controdeduzioni d’appello, ove si legge che “tutti i motivi di difesa già illustrati in ricorsi introduttivi del presente giudizio (società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., socio [OSCURATO:PERSONA], socio [OSCURATO:PERSONA]”, quindi, “debbono intendersi in questa sede ribaditi e richiamati”.

Per questa Corte, infatti, nel processo tributario, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa a pena di decadenza nell'atto di controdeduzioni, da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in un atto successivo, perché, a norma dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gli atti successivi esplicano una funzione meramente illustrativa, e, più in generale, perché il giudizio tributario è improntato a criteri di speditezza e di concentrazione ed esige, quindi, che l'ambito della materia del contendere devoluto al giudice del gravame sia definito da entrambe le parti sin dal primo atto difensivo (Cass., sez. 5, 19 ottobre 2012, n. 17950; Cass., sez. 5, 2020/22459, non massimata; Cass., sez. 6-5, 30 gennaio 2020, n. 2061).

Si è chiarito che nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed 27Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 univoco, sia pure "per relationem", delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (Cass., sez. 5, 27 novembre 2015, n. 24267).

In tale ultima fattispecie il ricorrente aveva affermato che la riproposizione era in effetti avvenuta in quanto, in sede di controdeduzioni all’appello dell’ufficio, egli aveva “richiamato integralmente quanto già dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”.

Pertanto, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, la questione relativa alla sanzione applicata nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi rinunciata.

9. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso; riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14713/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo Avvocato, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 5 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 54/44/2012, depositata il 16 aprile 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Orazio. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, il rigetto nel resto Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], per la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e per i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato, per l’Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 211/15/2010), che aveva accolto i ricorsi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e dal socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti dall’Agenzia delle entrate, ai fini Irpef ed Irap 2002. I ricorrenti, dopo 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 aver premesso che il ricorso presentato dal socio doveva far ritenere sanata la mancata presentazione di un ricorso tempestivo della società, deducevano la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento, l’omessa notifica dell’atto di diniego di condono presentato dalla società, l’avvenuto versamento delle somme richieste ai fini del condono; quanto al merito, contestavano la ripresa fiscale relativa alle perdite su crediti per la somma di euro 1.500.000,00, in ragione dei problemi intercorsi con l’acquirente del ramo d’azienda e contestavano la determinazione della plusvalenza relativa alla cessione del ramo d’azienda, ricavata dall’Agenzia delle entrate in base al condono effettuato in relazione all’imposta di registro. Il giudice di prime cure, dopo aver integrato il contraddittorio con l’altro socio, aveva accolto il ricorso ritenendo, quanto alla pretesa tardività della presentazione dello stesso che, stante il litisconsorzio necessario originario, la proposizione tempestiva anche di un solo ricorso rimetteva in termini anche la società; quanto al condono, reputava lo stesso correttamente perfezionato, ritenendo, dunque, che il diniego di condono era stato illegittimo. Il giudice d’appello riteneva rituale la notifica del diniego del condono nei confronti della società, come risultava dalle cartoline delle diverse raccomandate e dalle annotazioni compiute dall’agente notificatore; reputava corretto il diniego di condono non avendo la società contribuente versato la somma minima di euro 500,00, non essendo necessaria peraltro una comunicazione dell’Ufficio a tale fine; la comunicazione del 2004 da parte dell’Ufficio, volta a sollecitare il pagamento di quanto dovuto, riguardava le annate precedenti a quella del 2002 e non sussisteva l’errore scusabile della società contribuente; il condono relativo alla società non precludeva all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica dei redditi di partecipazione dei soci; le perdite su crediti potevano emergere 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 solo all’esito del contenzioso tra la cessionaria del ramo d’azienda e la contribuente cedente; “dai documenti” non risultavano i costi di gestione vantati; il valore definito ai fini dell’imposta di registro spiegava i propri effetti anche per l’accertamento delle plusvalenze realizzate ai fini Irpef. 2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la società ed i due soci, depositando anche memoria scritta. 3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione la società ed i soci deducono la “violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli articoli 159, primo comma, 324,329, 2º comma, e 336 c.p.c. Denunzia ai sensi dell’art. 360, numeri 3 e 4 c.p.c., richiamato dall’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992”. In particolare, emergeva pacificamente dagli atti che la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. era costituita per il 99% dal socio [OSCURATO:PERSONA] e per l’1% dalla socia [OSCURATO:PERSONA]; il giudice di prime cure, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti della socia Virtuani, ha accertato l’impossibilità per l’Agenzia, nel caso di esito favorevole del processo tributario, di notificare avviso di accertamento anche alla parte nei cui confronti sia intervenuta decadenza, “come nel caso in esame per la socia Virtuani”. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado solo su 3 specifiche questioni:a) riguardo il perfezionamento del condono tombale per l’anno 2002 non essendo stato versato l’importo minimo di euro 500,00 e non essendo intervenuta la sanatoria del vizio per l’anno 2002;b) sulla legittimità dell’accertamento della maggiore plusvalenza in conseguenza della definizione del valore della cessione del ramo d’azienda ai fini dell’imposta di registro;c) la legittimità della ripresa relativa ai componenti negativi per euro 1.665.000,00, in quanto non 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 documentati e, comunque, privi dei caratteri di certezza e precisione di cui all’art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986. Su tutto il resto l’Ufficio non ha proposto gravame, e segnatamente sulla accertata compartecipazione in ragione dell’1% di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e sulla ormai intervenuta decadenza dell’Ufficio da ogni accertamento a carico di [OSCURATO:PERSONA], quanto al reddito di partecipazione della stessa in ragione dell’1%. Su tali aspetti si è ormai formato il giudicato interno. Inoltre, quanto alle spese di giudizio, nessuna soccombenza era configurabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo intervenuto un giudicato interno totalmente favorevole. Aveva errato, dunque, il giudice d’appello a condannare la “parte soccombente” al pagamento delle spese del grado di appello. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. [OSCURATO:SOCIETA], devono essere sintetizzati fatti di causa che si sono svolti del modo seguente; il 17 gennaio 2008 è stato emesso avviso di accertamento nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (R1Q02T301277), per l’anno 2002, sia per la plusvalenza non dichiarata della cessione del ramo di azienda da parte della [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la somma di euro 2.013.700,00, come definita ai fini dell’imposta di registro dalla parte venditrice, sia per il disconoscimento di componenti negativi del reddito per la somma di euro 1.665.005,00 (in relazione alla mancata cessione del secondo ramo di azienda), con una maggiore reddito di impresa pari ad euro 2.178.908,00; tale avviso di accertamento nei confronti della società non è stato impugnato; successivamente il 22 maggio 2008 è stato emesso ulteriore avviso di accertamento nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] (R1Q01T300525), ritenuto erroneamente socio al 100% della società, per il reddito da partecipazione, con la maggiore Irpef per 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 euro 956.985,00, oltre all’emissione di una sanzione amministrativa per euro 986.790,00; in realtà soci della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. erano [OSCURATO:PERSONA] per la quota del 99% e [OSCURATO:PERSONA] per l’1%; il ricorso tempestivo avverso l’avviso di accertamento del socio è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], unitamente al ricorso presentato dalla società tardivamente, e nel corso del processo di prime cure è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altra socia [OSCURATO:PERSONA]; il giudice di prime cure ha ravvisato la sussistenza di un litisconsorzio necessario originario, ha rimesso in termini la società per l’impugnazione dell’avviso di accertamento diretto nei confronti della stessa, ha considerato che la società, pur non potendo più proporre ricorso in via autonoma, tuttavia poteva essere chiamata in causa legittimamente, sicché la sentenza favorevole al contribuente poteva essere opposta all’ufficio, ad esempio per impugnare la cartella esattoriale e gli atti successivi della riscossione, e concludeva nel senso che era impossibile per l’Ufficio, nel caso di esito favorevole del processo tributario, notificare avviso di accertamento “anche alla parte nei cui confronti sia intervenuta decadenza come nel caso in esame per la socia Virtuani”. Il ricorso autonomo della società [OSCURATO:PERSONA], pure se tardivo, era idoneo a salvaguardare la necessaria sua presenza in giudizio evitando la chiamata in causa che sarebbe stata antieconomica, essendo già la parte presenti in giudizio. L’appello della Agenzia delle entrate non ha in alcun modo censurato la decisione del primo giudice con riferimento alla ormai intervenuta decadenza dell’Amministrazione ad emettere avviso di accertamento anche nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’1% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], l’appello dell’ufficio è stato articolato con riferimento a 3 specifiche questioni:1) il mancato perfezionamento del condono per 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 violazione dell’articolo 9, commi 2 e 4 della legge n. 289 del 2002, avendo la società versato per l’anno 2002 la somma di euro 100,00 in luogo del minimo previsto dalla norma agevolativa di euro 500,00, né vi era stata alcuna integrazione del versamento in ordine a tale insufficiente somma; 2) il valore della plusvalenza relativa alla cessione del ramo di azienda è stato così determinato in quanto proprio la [OSCURATO:PERSONA] ha definito in adesione ai fini dell’imposta di registro il valore di tale ramo per la somma di euro 2.013.700,00;3) quanto al disconoscimento di componenti negativi per euro 1.665.005,00, era assente ogni documentazione degli stessi, in quanto le perdite su crediti e, in particolare, quelle conseguente al mancato perfezionamento del contratto di opzione, afferente la residua attività non ceduta con il contratto n. 2364, stipulato con l’acquirente del ramo d’azienda, avrebbero potuto concretizzarsi solo in esito al contenzioso in essere tra Adierre e [OSCURATO:PERSONA] (acquirente), sì da non essere connotata dai caratteri di certezza e precisione richiesti dall’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986. Pertanto, effettivamente, si è formato il giudicato interno in ordine all’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui tale accertamento ha riguardato il 100% delle quote della [OSCURATO:PERSONA], in luogo del 99%. Anche le spese del giudizio di appello, in assenza di soccombenza da parte della socia [OSCURATO:PERSONA], vittoriosa in toto, nel giudizio, stante la decadenza ormai intervenuta per l’Amministrazione di emettere ulteriore avviso di accertamento nei suoi confronti per l’1% delle quote della società [OSCURATO:PERSONA], non potevano essere accollate alla stessa. 2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 56 d.lgs. n. 546 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 del 1992. In subordine, violazione o falsa applicazione dell’art. 42, commi 2 e 3 , del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli articoli 7 legge n. 212 del 2003 legge n. 241 del 1990. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 4 e 3 , c.p.c., come richiamato dall’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992”. In sostanza, il giudice d’appello non avrebbe in alcun modo provveduto sulla doglianza presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale socio della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sulla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per il principio di trasparenza di cui all’art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 (R1Q01T300525). Tra l’altro, la società nel ricorso proposto contro l’avviso di accertamento societario (R1Q02T301277) aveva dedotto l’illegittimità dell’avviso stesso per difetto di motivazione; dinanzi all’accoglimento dei ricorsi da parte del giudice di prime cure, che non si era pronunciato su tali doglianze specifiche, a fronte dell’appello proposto dall’Ufficio, sia l’appellato [OSCURATO:PERSONA] che l’appellata [OSCURATO:PERSONA], nelle controdeduzioni del 2 novembre 2011, avevano espressamente devoluto al giudice d’appello i motivi relativi ai denunziati vizi di motivazione degli accertamenti impugnati. Il giudice d’appello avrebbe, dunque, totalmente omesso di pronunciarsi in ordine motivi specificati come pregiudiziali nei due ricorsi e specificamente devoluti al giudice d’appello. 2.1. Tale motivo è infondato. 2.2. [OSCURATO:SOCIETA], poiché il giudice d’appello ha affrontato il merito della controversia, giungendo a ritenere la correttezza del diniego di condono da parte dell’Agenzia delle entrate, in quanto la società non ha versato il minimo necessario sufficiente per la definizione agevolata, con la conseguenza del mancato perfezionamento del condono, con le connesse statuizioni in ordine alla mancata documentazione sui costi di gestione e sulla determinazione del 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 valore della plusvalenza definita ai fini dell’imposta di registro, è evidente che ha superato, rigettandole implicitamente, tutte le questioni preliminari di merito, tra cui deve annoverarsi quella riguardante la pretesa insufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio e della società. Così deve interpretarsi la locuzione che si rinviene nella parte finale della motivazione ove si afferma che “ogni altra questione deve ritenersi definita dalla sentenza impugnata laddove non specificamente contestata”. 2.3. Peraltro, anche ove si volesse ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia sulla specifica doglianza relativa alla insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e di quello emesso nei confronti del socio, ciò non comporta la cassazione della sentenza in ogni caso. [OSCURATO:SOCIETA], per questa Corte la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., sez.un., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., sez. 5, 28 giugno 2017, n. 16171; 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 per analoga possibilità per la Corte anche con riferimento alla motivazione apparente vedi Cass., sez. L, 1 marzo 2019, n. 6145). È evidente, proprio dal tenore della motivazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ritualmente trascritto nei suoi tratti essenziali nel ricorso per cassazione, che tale avviso è motivato in modo esauriente, facendo riferimento alla cessione di azienda, con plusvalenza non dichiarata, in tutto o in parte, per l’anno 2002, alla interrogazione dell’anagrafe tributaria, alla presentazione da parte della società di definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002, relativamente all’anno di imposta 2002, al mancato versamento della somma minima di euro 500,00, in relazione ai ricavi pari ad euro 179.281,00 per l’anno 2002, all’omessa risposta ai due questionari regolarmente notificati, oltre che al sollecito dell’Ufficio per vie brevi ad [OSCURATO:PERSONA], al mancato perfezionamento del condono, al venire meno delle limitazione dei poteri di accertamento previsti alla determinazione del valore della maggiore plusvalenza pari ad euro 464.329,00, al mancato riconoscimento dei componenti negativi di reddito di euro 1.165.005,00, per assenza di documentazione. Allo stesso modo risulta esaustivo il contenuto della motivazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto è riportato, sempre per stralci, nel ricorso per cassazione (a pagina 4 del ricorso), ove si fa riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per l’anno 2002, al reddito di impresa calcolato in euro 2.178.809,00, con avviso di accertamento notificato alla società in data 28 gennaio 2008 e al socio [OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio 2008, alla imputazione dei redditi per trasparenza in misura proporzionale a ciascun socio ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1009 86, alla detenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una quota di 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 partecipazione pari al 100%, al reddito di partecipazione a carico del socio di euro 2.178.809,00. L’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di società di persone è, dunque, correttamente motivato, anche con il rimando all’avviso di accertamento della società, che risulta notificato, oltre che alla società, anche al socio [OSCURATO:PERSONA], perfettamente a conoscenza, quindi, del contenuto della ripresa fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate. Tra l’altro, recentemente la Corte costituzionale, con sentenza del 17 settembre 2020, n. 201, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, in ordine al principio di “trasparenza” in quanto la diretta imputazione del reddito ai soci di società di persone è la conseguenza logica immediata del principio di “immedesimazione” esistente tra società a base personale e singoli soci che la compongono, per cui non è configurabile una soggettività distinta, separata o disgiunta della società rispetto ai soci; tale principio costituisce espressione della giuridica irrilevanza della soggettività delle società di persone in campo tributario, considerando il fisco le società di persone come uno schermo dietro il quale operano i soci con i particolari poteri di direzione, di controllo e di gestione anche se non sono amministratori. I soci, dunque, sono chiamati a contribuire alle pubbliche spese in relazione a un incremento patrimoniale realizzato per effetto dell’attività sociale, rispetto alla quale hanno un onere e un potere di controllo (articoli 2261 e 2320 del codice civile) che, da un lato, li pone giuridicamente in grado di avere piena conoscenza dell’indicato incremento patrimoniale e, dall’altro, rende irrilevante, a questi fini, la distinzione tra soci amministratori e non amministratori. 11Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 3. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della “violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 e 329, secondo comma, c.p.c., nonché dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992. In subordine: violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione ai richiamati articoli 140 e 145 c.p.c. Omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 , c.p.c., richiamato dall’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992”. In particolare, sia nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], sia in quello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. era stata dedotta l’illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati in quanto basati sull’assunto della mancata impugnazione del diniego di condono asseritamente notificato dall’ente impositore, ma in realtà mai notificato ai contribuenti. Si era anche osservato che il procedimento notifica per irreperibilità temporanea ex art. 140 c.p.c. non si era perfezionato, mancando la notifica alla residenza del socio amministratore, mentre non era stato trovato il responsabile della società presso la sede della stessa in via Legnone, n. 45 a Milano. Essendo legittimo il condono eseguito dalla società per l’anno 2002 ne derivava l’illegittimità sia del diniego di condono che degli avvisi di accertamento emessi per tale anno nei confronti della società e del socio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha affermato che la notifica effettuata ad [OSCURATO:PERSONA] non era documentata dalla prova della ricezione della raccomandata né dalla sua spedizione. L’Agenzia delle entrate, con l’appello, non ha impugnato questa parte della decisione di prime cure, essendosi limitata a sostenere il mancato perfezionamento del condono automatico, senza nulla dedurre in ordine alla notifica del diniego di condono. Pertanto, quanto alla notifica del diniego di condono a [OSCURATO:PERSONA], la decisione resa dal giudice di prime cure, circa il 12Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 mancato perfezionamento della notifica del provvedimento di diniego, in quanto non appellata dall’Ufficio era passata in giudicato. Quanto alla notifica del diniego di condono alla società, era errata la statuizione del giudice d’appello, in quanto non è stata inviata la raccomandata informativa. Inoltre, sussisterebbero anche un vizio di motivazione per non avere il giudice d’appello esaminato e preso in considerazione quanto dedotto dai contribuenti, omettendo di considerare la mancata affissione sulla porta dell’ufficio dell’avviso di deposito in comune del diniego di condono. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. Anzitutto, si rileva che la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in data 16 maggio 2003 ha presentato, ex art. 8 della legge n. 289 del 2002, “dichiarazione integrativa” ai fini Iva, versando euro 500,00 per ciascuno degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, ed ex art. 9 della legge n. 289 2002, domanda di definizione automatica ai fini Irap/Irpef per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, versando per ciascuno di essi l’importo di euro 100,00. Il condono relativo agli anni dal 1997 al 2001 si è, quindi, perfezionato, anche se con la successiva integrazione del versamento. Con riferimento, invece, all’anno 2002, la società ha presentato in data 16 aprile 2004 dichiarazione per l’integrazione e definizione automatica, versando nei termini di importo di euro 600 per Iva e di euro 100,00 per Irpef/Irap. Tuttavia, sempre relazione all’anno 2002, la società avrebbe dovuto versare ai fini Irpef, la somma di euro 500,00, in luogo di quella di euro 100,00 versata, in quanto nel 2002 i ricavi dichiarati ammontavano ad euro 179.281,00. Successivamente, a seguito di richiesta dell’Agenzia delle entrate la società ha provveduto ad integrare il versamento con riferimento al 13Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 condono per gli anni dal 1997 al 2001, mentre non ha integrato il versamento con riferimento all’anno di imposta 2002. Nel novembre del 2004, quindi dopo che la società aveva presentato anche il condono relativo a tale anno, in data 16 aprile 2004, l’Agenzia delle entrate ha comunicato la regolarità del condono relativo agli anni 1997-2001, ma non del condono presentato il 16 aprile 2004 per l’anno 2002. Nessun ulteriore versamento integrativo è stato effettuato dalla società per il condono relativo all’anno di imposta 2002. 3.3. La questione in ordine alla eventuale illegittima notifica del diniego di condono da parte dell’Agenzia delle entrate nei confronti della società perde di consistenza. Non può, infatti, farsi derivare, dall’eventuale illegittimità della notifica del diniego di condono alla società, la piena legittimità del condono relativo all’anno 2002, sicché, per i ricorrenti, la conseguenza della mancata notifica del diniego di condono avrebbe “l’effetto che tutti gli atti successivi derivanti dall’illegittimo diniego e cioè gli avvisi di accertamento….debbano essere considerati inevitabilmente illegittimi privi di effetti giuridici”. L’eventuale irrituale notifica del diniego di condono non comporta in automatico, in alcun modo, la legittimità del condono stesso, ove questo non presenti tutti i requisiti di legge. 3.4. Il diniego di condono, infatti, è un provvedimento negativo sull’istanza del privato al quale non può applicarsi la decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 602 del 1973, non essendo prevista per la procedura di condono di cui alla legge 289 del 2002 alcuna ipotesi decadenza e non potendo farsi applicazione, attesa la natura eccezionale dell’istituto, di altre norme dell’ordinamento tributario generale che prevedano la decadenza in questione per casi simili. Si applica, sotto il profilo diacronico 14Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 dell’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione, la regola generale della prescrizione ordinaria decennale (Cass., sez. 5, 30 ottobre 2019, n. 27806), essendo peraltro sufficiente ai fini della motivazione l’indicazione del difetto dei requisiti previsti per l’applicazione del beneficio fiscale ed il rinvio al prospetto contabile (Cass., sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12251; Cass., sez. 5, 5 ottobre 2018, n. 24486). Si è chiarito, in modo inequivocabile che il diniego di condono per mancato integrale versamento delle somme dovute non deve essere comunicato dall'Ufficio al contribuente, poiché tale obbligo non è previsto né dalla l. n. 289 del 2002, né dall'art. 6, comma 2, della l. n. 212 del 2000 (Cass., sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27890). Inoltre, si è ritenuto che, in tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dall'art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la mancata notificazione al contribuente di un provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria, senza che la predetta omissione si traduca in una violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale resta tutelato dalla facoltà, riconosciutagli dall'art. 19, comma terzo, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell'imposta dovuta, tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto non notificatogli (Cass., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1557; Cass., sez. 5, 22 luglio 2011, n. 16100). Il termine fissato dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 39, comma 12, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la notifica all’interessato, con le modalità di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 300 del 1973, del diniego di definizione della lite fiscale sospesa non è perentorio, perché il legislatore non considera la sua eventuale 15Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 scadenza idonea per ritenere la regolarità della domanda e, di conseguenza, l’avvenuta produzione degli effetti sia sostanziale che processuali della stessa sulla lite pendente (Cass., sez. 6-5, 9 gennaio 2014, n. 272; Cass., sez. 5, 15 gennaio 2016, n. 581). Pertanto, in tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, in tema di definizione delle liti pendenti), l'Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l'istanza invalida ma può procedere, in forza dell'atto impositivo, all'iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono (Cass., sez. 5, 20 luglio 2016, n. 14878). 4. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la “violazione o falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002. Omessa o insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo per il giudizio. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., in relazione all’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992”. In realtà, per i ricorrenti vi è stata una valida definizione tombale delle pendenze anche per l’anno 2002; per gli anni pregressi, infatti, a fronte di regolare versamento, l’Ufficio aveva invitato i contribuenti a versare quanto residualmente dovuto e contribuenti vi avevano prontamente provveduto. Con riguardo al 2002, invece, l’Ufficio non aveva fatto alcun invito, in tal modo contravvenendo alle indicazioni di cui alla circolare n. 17/E del 21 marzo 2003, così che i contribuenti non avevano effettuato alcuna integrazione, peraltro senza loro colpa e per mero errore scusabile. Per il giudice di prime cure, che aveva accolto il ricorso dei 16Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 contribuenti, era in atti la risposta dell’Ufficio del novembre 2004, con cui si dava atto del riscontro di un carente versamento in relazione all’anno 1999, tanto che la società aveva provveduto ad integrare il versamento, con conseguente perfezionamento del condono presentato in data 12 giugno 2003; con riferimento, invece, all’anno 2002, la società aveva presentato il 16 aprile 2004 la dichiarazione per l’integrazione e definizione automatica, versando tempestivamente euro 600,00 ai fini Iva ed euro 100,00 ai fini Irpef; tale ultima versamento era insufficiente, in quanto i ricavi dichiarati erano pari ad euro 179.281,00, con conseguente necessità di versare euro 500,00. Alla società spettava, dunque, analoga comunicazione ai sensi della circolare n. 17 del 31 marzo 2003; non vi era stata la comunicazione mentre la lettera della Agenzia delle entrate che evidenziava la correttezza del condono, pur se riferita alla dichiarazione presentata il 12 giugno 2003, era del novembre 2004 e, quindi, successiva anche alla presentazione della dichiarazione integrativa sicché ben poteva aver indotto la società a ritenere perfezionata l’intera procedura, compresa la dichiarazione integrativa. Tale dichiarazione, proprio perché integrativa, si era saldata alla definizione automatica complessivamente presentata dalla società sicché legittimamente quest’ultima, sulla base della comunicazione, successiva di oltre sette mesi rispetto alla presentazione della dichiarazione integrativa, ha ritenuto corretta la procedura; di qui l’illegittimità del diniego di condono. Il giudice d’appello, accogliendo il gravame dell’Ufficio, ha invece ritenuto che la società non avesse versato il minimo necessario e sufficiente, sicché il condono non si era perfezionato, né era necessaria una comunicazione dell’Ufficio per rendere ufficiale il mancato condono. La comunicazione dell’anno 2004 dell’Ufficio era chiaramente relativa alle annate precedenti e, comunque, non vincolava l’Agenzia in alcun 17Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 modo nemmeno a procedere ad ulteriori comunicazioni per l’anno 2002. Per i ricorrenti giudice d’appello sarebbe incorso in evidente vizio logico della motivazione, omettendo di considerare il fatto controverso e decisivo, costituito dall’incidenza causale della condotta dell’Ufficio che nel 2004, in epoca successiva alla presentazione del condono anche per l’anno 2002, aveva attestato con apposita comunicazione fatta al contribuente la correttezza del condono, così ingenerando del contribuente il convincimento della regolarità della dichiarazione dei versamenti già fatti anche riferimento 2002, oltre che per gli anni precedenti, legittimato in tal modo la scusabilità dell’errore. 4.1. Tale motivo è infondato. 4.2. [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento al condono presentato dalla società il 16 aprile 2004, per l’anno 2002, l’art. 9 della legge 289 del 2000 (definizione automatica per gli anni pregressi) prevede, al comma 3, che “il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo di imposta, almeno pari:…b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d’impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi…:1) 400 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;2) 500 euro, dell’ammontare dei ricavi e compensi non è superiore a 180.000 euro”. Nella specie, poiché i ricavi della società, nell’anno 2002, erano di euro 179.281,00, la somma da versare era di euro 500,00, trattandosi di somma superiore ad euro 50.000,00 ed inferiore ad euro 180.000,00. La società, invece, ha versato solo la somma di euro 100,00. Né la società ha provveduto alla integrazione del versamento successivamente, mentre ha integrato il versamento, su sollecito 18Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 dell’Agenzia delle entrate, in relazione al condono relativo agli anni dal 1997 al 2001. L’omessa integrazione del versamento iniziale di euro 100,00 ha, quindi, impedito il perfezionamento del condono di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002. Del resto, il procedimento di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002 non prevede in alcun modo l’obbligo dell’Agenzia delle entrate di comunicare al contribuente la necessità di integrare il versamento eseguito. In realtà tale obbligo previsto dall’art. 16 della legge n. 289 del 2002 (chiusura delle liti fiscali pendenti), il quale, oltre a stabilire che l’eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della Commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, all’interessato, il quale entro 60 giorni dopo impugnare dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite, ha sancito al comma 9 che “in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio”. Tale disposizione, dettata per la peculiare ipotesi della “chiusura delle liti fiscali pendenti”, non può essere estesa anche alle altre ipotesi di definizione agevolata previste dalla legge n. 289 del 2002. Del resto, questa Corte ha affermato, con riferimento all’art. 15 della legge n. 289 del 2002 (definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e processi verbali di constatazione), che è onere della parte provvedere al tempestivo ed integrale pagamento dell’importo dovuto, determinato secondo i criteri di calcolo fissati ex lege; in caso di errore l’Amministrazione, solo ove ne riconosca la scusabilità, 19Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 perché sussistono le condizioni di obiettiva incertezza e di particolare complessità del calcolo, invitava la parte alla regolarizzazione del pagamento atteso che la scusabilità dell’errore è invocabile se l’esimente si relazioni alla oggettiva difficoltà della conoscenza o interpretazione di una norma, non rilevando invece una mera complessità dei calcoli imposti dalla disciplina, ove l’ausilio di un consulente possa ovviare agli inconvenienti (Cass., sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27890; Cass., sez. 5, nn. 18023/2013; 2723/2011). Anche la circolare n. 1 del 17 marzo 2003, con riferimento alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, riconosce la possibilità della comunicazione dell’Ufficio in ordine al versamento della somma in misura inferiore a quella dovuta solo con riferimento al comma 9 dell’art. 16 di tale legge, evidenziando che, comunque l’errore potrà ritenersi scusabile “nelle ipotesi in cui il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti”. Nel caso in esame, l’art. 9, comma 3 legge n. 289 del 2002, prevede in modo chiaro il pagamento della somma di euro 500,00 se l’ammontare dei ricavi e superiore ad euro 50.000,00 e inferiore ad euro 180.000,00, sicché non vi era alcuna difficoltà a comprendere quale fosse la somma da versare effettivamente da parte della società contribuente. Il giudice d’appello, del tutto correttamente, ha ritenuto che la società non ha provveduto ad integrare il versamento iniziale di euro 100,00 relativo all’anno di imposta 2002, che non vi era un obbligo espresso da parte dell’Agenzia delle entrate di invitare la società ad effettuare l’integrazione del versamento e che non sussisteva neppure l’ipotesi dell’errore scusabile (“ ora nella fattispecie in esame la parte non ha versato il detto minimo necessario e sufficiente. Quindi il condono non si è perfezionato. Né era 20Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 necessaria una comunicazione dell’Ufficio per rendere ufficiale il mancato condono. In conclusione la fattispecie qui in esame, rientrando, come più volte sottolineato anche dall’Agenzia, nelle ipotesi previste dall’art. 9 della citata legge, non consente al contribuente di invocare la buona fede, né l’errore scusabile, relativamente alla inesattezza nel calcolo della somma da versare per poter beneficiare dell’agevolazione: l’art. 9 infatti chiarisce senza possibilità di errore quale sia la somma da versare che va calcolata in relazione all’ammontare dei ricavi della società, e la somma versata dalla parte qui in giudizio era insufficiente ad integrare versamento richiesto-euro 100,00 contro gli euro 500,00 richiesti dal punto 2, comma 4, dell’art. 9 citato-: nulla avrebbe modificato un’eventuale comunicazione inviata dall’ufficio a seguito della dichiarazione integrativa trasmessa nel 2004”). Il ragionamento e le argomentazioni logico-giuridiche del giudice d’appello sono conformi alla normativa che regola la materia del condono e costituiscono una motivazione della decisione congrua ed articolata, sì da non poter essere tacciata di insufficienza. Tra l’altro, anche con riferimento alla “chiusura delle liti fiscali pendenti”, di cui all’art. 16 della legge n. 289 del 2002, ove si prevede la possibilità di integrazione delle somme, su sollecitazione dell’Agenzia delle entrate, è necessario, comunque, l’errore scusabile del contribuente, non rinvenuto nel caso in esame. Per questa Corte, infatti, in tema di condono fiscale e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti, la previsione contenuta nell'art. 16, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 postula l'insufficienza delle somme versate secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce e presuppone, quindi, che la domanda di definizione non sia stata accettata per via di tale insufficienza. In tale caso, qualora sia 21Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 riconosciuta l'esistenza di un errore scusabile da parte del contribuente, è previsto uno speciale procedimento finalizzato all'integrazione, consistente nella notifica di una comunicazione da parte dell'Ufficio cui deve seguire la regolarizzazione, mancando la quale non si produce l'effetto di definizione della lite fiscale in funzione surrogatoria dell'obbligazione tributaria controversa (Cass., sez. 5, 4 febbraio 2011, n. 2723). 5. Con il quinto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la “violazione degli articoli 112,324 e 329, secondo comma c.p.c. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 “. Il giudice d’appello, prima di affrontare il merito della controversia, ha affermato che il condono della società non poteva esplicare effetti nei confronti dei soci e tale affermazione, non potendo essere considerata come un mero obiter dictum, era illegittima. In tutto l’arco del processo nessuna delle parti aveva mai dedotto l’inapplicabilità al socio [OSCURATO:PERSONA] del condono tombale presentato ai fini Irpef-Irap dalla società. Il rilievo d’ufficio effettuato per la prima volta dal giudice di secondo grado era in contrasto con l’art. 112 c.p.c. Tra l’altro, il giudice di prime cure aveva espressamente sancito la regolarità del condono tombale e la sua valenza sia nei confronti della società che dei soci. L’appello della Agenzia delle entrate non ha in alcun modo intaccato la forza decisoria della pronuncia di prime cure sul punto. 5.1. Il quinto motivo è inammissibile. 5.2. [OSCURATO:SOCIETA], la motivazione del giudice d’appello, con riferimento al condono, ed al suo mancato perfezionamento, in assenza del versamento da parte della società della corretta somma, è perfettamente autosufficiente, sicché l’argomentazione riportata a pagina 5 della motivazione non può che rappresentare un mero 22Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 obiter dictum, del tutto irrilevante ai fini della motivazione della decisione. È pacifico, infatti, per questa corte che, in tema di imposte sui redditi, gli effetti della definizione agevolata ex art. 39 d.l. n. 98 del 2011, conv., con. modif., in l. n. 111 del 2011, di cui si sia avvalsa la società di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si articola attraverso distinti avvisi, diretti a soggetti diversi (ente e soci) ed aventi ad oggetto imposte differenti (IRES ed IRPEF); pertanto, il singolo socio che intenda avvalersi del beneficio del condono fiscale è tenuto a presentare autonoma istanza (Cass., sez. 65-, 15 luglio 2020, n. 15076; Cass., sez. 5, 4 ottobre 2017, n. 23168; Cass., sez. 6-5, 20 luglio 2016, n. 14858; Cass., sez. 6-5, 26 marzo 2014, n. 71344). Tuttavia, la motivazione del giudice d’appello è tutta incentrata sull’insufficiente versamento da parte della società contribuente e sulla mancata integrazione dello stesso, escludendo ogni possibilità per la contribuente di invocare la buona fede o l’errore scusabile, stante il chiaro tenore della normativa applicabile. 6. Con il sesto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la “violazione o falsa applicazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697, 2º comma, c.c. Omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5 c.p.c., in relazione all’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 “. Il giudice d’appello ha errato laddove ha ritenuto di estendere all’imposizione ai fini reddituali il maggiore valore del ramo d’azienda ceduto così come definito ai fini dell’imposta di registro. 6. Il sesto motivo è fondato. 23Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 6.1. [OSCURATO:SOCIETA], dagli atti di causa emerge che la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha ceduto uno dei suoi rami d’azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2002 per la somma dichiarata di euro 1.549.371,00. Successivamente, la società venditrice [OSCURATO:PERSONA] ha definito con adesione l’avviso di liquidazione notificatole ai fini dell’imposta di registro, con determinazione del valore del ramo d’azienda per euro 2.013.700,00; la differenza tra i 2 valori è stata ripresa a tassazione dall’Agenzia delle entrate ai fini dell’Irpeg. 6.2.Deve tenersi conto dello ius superveniens costituito dall'art. 5, comma 3, della d.lgs. n. 147 del 14 settembre 2015. 6.3.Infatti, per questa Corte, nel giudizio di legittimità, lo "ius superveniens", che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni trattate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità (Cass., sez. 5, 2 agosto 2018, n. 24Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 19227; Cass., sez. L., 26 luglio 2011, n. 16266; Cass., sez. L., 1 ottobre 2012, n. 16642; Cass., sez. 5, 8 maggio 2006, n. 10547). Il giudizio di legittimità ha ad oggetto, del resto, non solo l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico (Cass., sez. L., 28 febbraio 2017, n. 5226). 6.4.Nella specie, i contribuenti, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, hanno contestato che il contenuto dell’avviso di rettifica emesso nei confronti della società, ai fini della imposta di registro, per la cessione di azienda, potesse riverberare “automaticamente” i suoi effetti su un accertamento ai fini Irpef, per plusvalenza, in relazione alla medesima cessione. 6.5.Pertanto, poiché il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica dai contribuenti il 3 giugno 2013, con notifica del 5 giugno 2015, mentre lo ius superveniens è stato introdotto con il d.lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, è possibile applicare alla fattispecie in esame la nuova normativa. La determinazione del valore della plusvalenza non può avvenire, dunque, esclusivamente con riferimento all’adesione dei contribuenti all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro. Il giudice d’appello, invece, ha ritenuto che il valore definito ai fini dell’imposta di registro, seppure i due tipi di imposta corrispondano a diversi criteri di determinazione, abbia carattere vincolante-salvo valida prova contraria-per l’accertamento delle plusvalenze realizzate ai fini Irpef. Tale affermazione si pone in netto contrasto con il mutamento legislativo intervenuto. 7. Con il settimo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, richiamato dall’art. 61, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli articoli 132, n. 4, e 156, terzo comma, c.p.c. e dell’art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c., anche in relazione all’art. 111 della 25Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 Costituzione. Insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 4 e 5 , c.p.c., richiamato dall’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992”. La motivazione del giudice d’appello in ordine alla sussistenza dei costi di gestione dedotti dalla società è meramente apparente, essendosi limitata statuire che “dai documenti presentati in giudizio, altrettanto non risultano i costi di gestione vantati e quindi anche su questo punto di merito va accolto l’appello dell’ufficio”. 7.1. Il motivo è fondato. 7.2. [OSCURATO:SOCIETA], la lapidaria affermazione del giudice d’appello in ordine alla assenza di documentazione dei costi di gestione è del tutto avulsa dal rispetto dell’obbligo di motivazione, limitandosi ad evidenziare che “dai documenti presenti in giudizio”, in alcun modo indicati nella motivazione,” non risultano i costi di gestione vantati e quindi anche su questo punto di merito va accolto l’appello dell’ufficio”. È evidente che una tale affermazione è del tutto sfornita del richiamo agli elementi istruttori presenti in giudizio, sì da costituire una motivazione meramente apparente. 8. Con l’ottavo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la “violazione dell’art. 112 c.p.c. e 56 d.lgs. n. 546 del 1992. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 62, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992”. [OSCURATO:PERSONA], nel proporre ricorso contro l’avviso di accertamento “personale”, ha specificatamente dedotto un quinto motivo relativo alla illegittimità delle sanzioni pecuniarie irrogate a suo carico nella misura di euro 986.796,00. Il giudice di prime cure ha ritenuto assorbito il motivo, avendo accolto interamente i ricorsi dei contribuenti; a seguito dell’appello proposto dall’Ufficio, i contribuenti appellati hanno tempestivamente presentato controdeduzioni devolvendo al giudice 26Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 del gravame la decisione su tutti i motivi di difesa già illustrati nei ricorsi introduttivi del giudizio, da intendersi ribaditi e richiamati. Il giudice d’appello ha totalmente omesso di pronunciare sul punto, incorrendo in tal modo nel vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. 8.1. Il motivo è inammissibile. 8.2. [OSCURATO:SOCIETA], il socio nelle controdeduzioni del giudizio di appello, si è limitato a richiamare i motivi contenuti nel ricorso originario, in modo generico, senza identificarli in modo specifico ed analitico. Nel ricorso per cassazione, infatti, si riporta il contenuto delle controdeduzioni d’appello, ove si legge che “tutti i motivi di difesa già illustrati in ricorsi introduttivi del presente giudizio (società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., socio [OSCURATO:PERSONA], socio [OSCURATO:PERSONA]”, quindi, “debbono intendersi in questa sede ribaditi e richiamati”. Per questa Corte, infatti, nel processo tributario, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa a pena di decadenza nell'atto di controdeduzioni, da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in un atto successivo, perché, a norma dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gli atti successivi esplicano una funzione meramente illustrativa, e, più in generale, perché il giudizio tributario è improntato a criteri di speditezza e di concentrazione ed esige, quindi, che l'ambito della materia del contendere devoluto al giudice del gravame sia definito da entrambe le parti sin dal primo atto difensivo (Cass., sez. 5, 19 ottobre 2012, n. 17950; Cass., sez. 5, 2020/22459, non massimata; Cass., sez. 6-5, 30 gennaio 2020, n. 2061). Si è chiarito che nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed 27Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 14713/2013 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 14713/2013 Numero sezionale 110/2022 Numero di raccolta generale 3264/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 univoco, sia pure "per relationem", delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (Cass., sez. 5, 27 novembre 2015, n. 24267). In tale ultima fattispecie il ricorrente aveva affermato che la riproposizione era in effetti avvenuta in quanto, in sede di controdeduzioni all’appello dell’ufficio, egli aveva “richiamato integralmente quanto già dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”. Pertanto, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, la questione relativa alla sanzione applicata nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi rinunciata. 9. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso; riget
Sentenza Cassazione n. 03264/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris