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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 45830/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdat-e-awisg-age-PaFti-; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Palermo ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato del delitto di cui all'art. 455 cod. pen., recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile.

La deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619).

Peraltro, già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824).

Donde, poiché il motivo di ricorso è stato genericamente articolato, senza alcuna specificità censoria in relazione ai decisivi profili posti in evidenza dall'ermeneusí di questa Corte, lo stesso è destituito di giuridico pregio.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui si addiviene con la procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdat-e-awisg-age-PaFti-; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Palermo ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato del delitto di cui all'art. 455 cod. pen., recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. La deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619). Peraltro, già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824). Donde, poiché il motivo di ricorso è stato genericamente articolato, senza alcuna specificità censoria in relazione ai decisivi profili posti in evidenza dall'ermeneusí di questa Corte, lo stesso è destituito di giuridico pregio. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui si addiviene con la procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il C
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