CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 gennaio 1971
Cassazione n. 01354/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:OIA6QW8) nato il 01/01/1971 avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 14 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione ed C 14.000 di multa per i real:c ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, per la cessione di una dose di cocHina a [OSCURATO:PERSONA]Andrea e l'illecita detenzione di gr. 20 di cocaina, divisi in 31 dosi, e di altri 102,5 grammi di cocaina (in Lido di Camaiore il 15 aprile 2021). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, altresì, disposto la confisca, e x art. 240, comma 2, cod. pen., degli strumenti del bilancino e del telefono celluare, e della somma di C 37.940,00. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il dif( nsore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza ed erronea applica2ion ! della legge penale, l'illogicità della motivazione sulla confisca del denaro e id te afono cellulare e la mancanza di motivazione sul nesso di pertinenzialità :ra beni sequestrati ed il reato contestato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge :ier la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, limitatamente alla confisca del telefono cellulare, è fordatc. 1.1. A prescindere dall'erroneo richiamo all'art. 240, comma 2, cod. wm., la confisca del telefono è stata disposta quale strumento destinato al contattx cori i clienti, in base alle dichiarazioni di un acquirente, quindi quale bene adopero per commettere il reato di cessione. All'imputato è contestato un solo episclio di cessione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, pertanto, disposto lz cerifisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod. pen. che è una misura di sicJi-e2za ed implica la motivazione sulla pericolosità della res. La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel sewo che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapp n Irto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il (li. ale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Non è, pertanto, sufficiente il semplice impiego nella commissione del reatD, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con )'/ essa un rapporto funzionale, collegamento che consentirà la commissione di nuovi reati. La motivazione sulla confisca, limitata al contatto con i clienti, r spe:to ad una più ampia imputazione, è dunque parziale, perché manca quella sul rappon:o funzionale e sulla pericolosità della res. 1.2. La somma di denaro è stata, invece, sottoposta a confisca ex a -tt •E;5-1is d.P.R. 309/1990 e 240-bis cod. pen.: è stata, cioè, disposta la cd. (:onfis:a per sproporzione. 1.2.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, infatti, ritenutc che si sia trattato di una somma di cui l'imputato non ha saputo giustificare la pr)veAenza e che è sproporzionata alle sue condizioni economiche alla luce dell' .r.gen.:e importo, della sua suddivisione in più pacchetti dislocati in vari punti della camera da letto, della varietà del taglio delle banconote e dell'inconciliabilità con i rn3de5ti redditi di impresa prodotti, pari a 18.312 per il 2019, 18.326 per il 2018 ed eurc 15.450 per il 2017, secondo le dichiarazioni dei redditi prodotti dal difens ,:,re. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, altresì, ritenuto che la documentazione relativa al conto deposito della moglie del ricorrente, prodotta in udienzi: , non attesti il prelievo di somme in contanti riferibili al denaro sequestrato. 1.2.2. È, dunque, del tutto insussistente il vizio della motivazione perché il Giudice per le indagini preliminari ha esplicitamente preso in esarie la documentazione prodotta dalla difesa ed ha motivato sul perché non dimos Tasse la legittima provenienza del denaro, tenuto conto in particolare del luogo n cui erano dislocate le somme, della varietà del taglio delle banconote e della inconciliabilità con l'entità dei redditi ricavato negli anni 2017-2019. Con tale motivazione il ricorso non si confronta ed è pertanto in3rnmi:sibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 1.2.3. Irrilevanti sono, poi, le argomentazioni relative al compimento di altra attività illecita, tenuto conto che nella confisca per sproporzione è s.ifriciente la condanna per il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, senza che sus!Asta il nesso di pertinenzialità. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1. Ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la senten;:a di e x art.444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi atl. nenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la riclies .:a e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita dell pena o della misura di sicurezza. È inammissibile, perché proposto per motivi diversi da quelli ex ari 4z-8 comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione, avverso la se nte.rza di • patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte cel ciiudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 coi proc. pen. 2.2. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata limitatamente. alla confisca del telefono cellulare con rinvio al Tribunale di Lucca; si cli::hiara inammissibile nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca cel te efono cellulare con rinvio al Tribunale di Lucca. Dichiara inammissibile nel rest