CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19499/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG _ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla custodia cautelare sofferta in relazione al reato di cui agli artt. 110, 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. L'istante fu arrestato in flagranza di reato il 16 luglio 2017 e, all'esito della convalida del 19 luglio 2017, venne sottoposto agli arresti domiciliari, con ordinanza confermata dal Tribunale del riesame. Con sentenza pronunciata a seguito di rito abbreviato il 17 novembre 2017, fu condannato alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione: sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli il 21 settembre 2018, cui fece seguito, in data 21 maggio 2019, l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Il giudizio di rinvio si concluse con sentenza di assoluzione (20 settembre 2019; divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2020) per non aver commesso il fatto. 2. L'applicazione della custodia cautelare trovava origine nelle seguenti circostanze: in base a fonte confidenziale, la polizia giudiziaria aveva individuato un'abitazione con ingresso continuo di persone che ne uscivano recando con sé sostanza stupefacente, suddivisa in dosi per uso personale. Ritenendo che all'interno dell'abitazione fosse in atto un'attività di spaccio, gli operanti, approfittando del fatto che tre persone vi stavano entrando, fecero irruzione seguendo a un dipresso l'ultimo dei tre, l'odierno ricorrente. In loco, la polizia giudiziaria rinveniva alcune persone intorno a un tavolo ove era presente cocaina sfusa ed oggetti atte al confezionamento della stessa. Rilevava che alcuni degli astanti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], avevano indosso alcune dosi di cocaina già pronte per l'uso. 2.1. L'assoluzione, come si legge nell'ordinanza all'odierno vaglio, è stata motivata nei seguenti termini: "la semplice presenza, probabilmente dovuta alla prospettiva di una "sniffata gratis" - come in qualche modo rilevato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] - è indizio fin troppo generico per affermare il concorso nella modesta attività di spaccio del CENTRA". 3. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha negato l'invocato indennizzo, ritenendo che l'istante abbia concorso a dare causa alla custodia cautelare subita. Ha osservato come il giudicato penale assolutorio abbia accertato che [OSCURATO:PERSONA], consapevole della detenzione di cocaina destinata allo spaccio presso l'abitazione del Centra, si era recato presso quell'abitazione con alcuni amici, all'espresso fine di assumere cocaina, a tal fine portandone con sé alcune dosi che aveva già indosso quando la polizia giudiziaria, seguendolo a un dipresso, fece irruzione e che, inoltre, all'atto dell'irruzione, egli era, con gli altri, vicino al tavolo ove erano presenti la cocaina sfusa e gli strumenti per il confezionamento. Ha ritenuto pertanto che la condotta dell'imputato, qualificabile come connivenza non punibile, sia di per sé idonea a costituire colpa ostativa. 4. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli propone ricorso il difensore dell'istante che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di i legge e vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione sia meramente apparente, in ogni caso illogica, perché fondata su presupposti erronei e travisanti le risultanze investigative e la situazione che si presentava al Giudice della cautela al momento dell'adozione della misura, e cioè la circostanza che, all'atto dell'irruzione degli operanti, l'odierno istante fosse vicino al tavolo ove erano presenti la cocaina sfusa e gli strumenti per il confezionamento in dosi. Così non era: nel verbale di arresto del 16 luglio 2017 si legge infatti che "I verbalizzanti, dopo aver atteso che i quattro entrassero all'interno dell'unità immobiliare, sostanzialmente in simultanea con l'ultimo dei quattro soggetti attenzionati ovvero [OSCURATO:PERSONA], facevano accesso all'interno della villetta prima che questi chiudesse le porte di accesso". Ne consegue che il ricorrente, al momento dell'irruzione della polizia non era con gli altri intorno al tavolo. Al di là dell'anzidetto dato travisato, non vi sarebbe alcun elemento dimostrativo della consapevolezza in capo all'odierno ricorrente dell'attività illecita perpetrata dal Centra. Travisate sono state anche le dichiarazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio di garanzia, poiché egli si è limitato ad asserire che si stava recando dal Centra per partecipare ad una festa e che era la prima volta che vi si recava. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 6. In data 19 ottobre 2024, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale con cui si chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il provvedimento impugnato ha congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano stati comportamenti del ricorrente che hanno concorso a dar causa al provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, essendosi egli recato, unitamente ad altre persone di sua conoscenza, presso un'abitazione che sapeva essere luogo di spaccio al fine di assumere cocaina e portando alcune dosi. Poco rileva, ai fini del giudizio di riparazione, la circostanza che gli operanti fossero entrati contestualmente allo [OSCURATO:PERSONA], all'interno della stanza, ove erano presenti gli astanti, come posto in rilievo dalla stessa sentenza assolutoria, a fronte della evidente e significativa situazione descritta dall'ordinanza impugnata secondo cui vi era un tavolo sul quale erano presenti la cocaina sfusa e gli arnesi per il confezionamento delle dosi, che avrebbero dovuto essere cedute. La stessa sentenza di assoluzione evidenzia che l'imputato si era recato in quel luogo per effettuare "una sniffata gratis". Da tali circostanze il Giudice della riparazione ha plausibilmente tratto (sulla base di un coerente e lineare sviluppo argomentativo) la conclusione della piena consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, del carattere illecito dell'attività che si svolgeva nella casa del Centra. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto osservato che l'essersi l'istante consapevolmente recato in un luogo di spaccio e l'essersi intrattenuto intorno al tavolo ove era presente la cocaina e si preparavano le dosi, costituisce connivenza non punibile, di per sé idonea a costituire causa ostativa per colpa grave, ben avendo egli potuto astenersi dal recarsi presso il luogo di spaccio. In tal senso, il provvedimento impugnato si colloca nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la connivenza può integrare la colpa grave che, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione allorché, nella situazione in concreto accertata, può essere ritenuta indice del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, ovvero si concreti - non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato - ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa (Sez. 4, n. 16369 del 18.3.2003, Cardillo, Rv. 224773). Più recentemente, è stato precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente ( Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280391; Sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). Con motivazione del tutta congrua e rispettosa dei richiamati principi di diritto, la Corte territoriale ha ritenuto la descritta condotta del ricorrente, accertata in fatto dal Giudice della sentenza di assoluzione, macroscopicamente imprudente, tale da indurre in ragionevole errore il Giudice della cautela, ponendosi come sinergica all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che vengono liquidate in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente