CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 27268/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : t o contro F i r m a 1 3 - G.E. 1 a 2 0 f 0 e 7 e e 8 7 6 0 1 5 f avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di PESCARA 7 d f a 4 4 e l # : i a 1 b 8 2 c c Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] maglia; lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. U A L I F I E D C A 1 S e r l # : i a S e r 1 C A [OSCURATO:PERSONA] T R U S T P R O Q U A L I F I E D 1. Con ordinanza del 3 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari del D a : T R U S T P R O Q Tribunale di Pescara ha respinto la richiesta di incidente probatorio con la quale il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale l'aveva sollecitato a disporre perizia sulla persona di G.E. , sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 612-bis e 337 cod. pen., allo scopo accertarne la capacità di partecipare coscientemente al processo, secondo quanto previsto all'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., nonché la capacità d'intendere e volere al momento del I R E N E S C O R D A M A G L I A E m e s s o D a : E m e s s o P I S T O R E L L I L U C A D a : D a : t o t o F i r m a F i r m a fatto e l'eventuale pericolosità sociale; questo perché in G.E. si erano manifestati segni deponenti per una condizione di sopravvenuta incapacità, determinata da disturbi per il cui contenimento e per la cui cura era stato necessario sottoporlo ad un trattamento sanitario obbligatorio e al ricovero in una struttura sanitaria specializzata. A sostegno della decisione assunta, il Giudice ha evidenziato come l'istante 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d Pubblico Ministero non avesse allegato elementi atti a dimostrare la modificazione 2 4 d b 4 a non evitabile dello stato psichico dell'indagato nonché la sospensione del l # : i a dibattimento per un tempo superiore a sessanta giorni in ipotesi di espletamento dell'accertamento peritale in quella sede. 2. Il ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara è affidato ad un solo motivo, che eccepisce l'abnormità funzionale dell'ordinanza impugnata. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Secondo il ricorrente, infatti, il diniego del giudice di disporre l'accertamento D a : della capacità processuale dell'indagato sarebbe tale da generare una stasi del procedimento non rimediabile, trattandosi di incombente riservatogli in via esclusiva e che l'obbligherebbe ad aprire una fase incidentale peritale onde provvedervi. S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o 3. Con requisitoria in data 20 maggio 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D a : t o [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, F i r m a richiamando il principio di diritto secondo cui «È affetta da abnormità funzionale, 1 3 - l a alla quale consegue una non rimediabile situazione di stasi, l'ordinanza con la quale 2 0 f 0 e il giudice per le indagini preliminari respinga, per difetto delle condizioni previste 7 e e 8 7 8 0 1 5 f dall'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., una richiesta di perizia sulla capacità 7 d f a 4 4 e l ? i a dell'indagato di partecipare coscientemente al procedimento, atteso che l'art. 70, 1 b 8 2 c c comma 3, cod. proc. pen. richiede l'osservanza delle forme dell'incidente probatorio, ma non anche la ricorrenza dei casi previsti dall'art. 392 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 51134 del 10/07/2019, P., Rv. 277445 - 01). 4. Con memoria in data 13 giugno 2025 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r l # : i a S e r 1 C A Q U A L I F I E D difensore di G.E. ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore della D a : T R U S T P R O Repubblica di Pescara. Il ricorrente, infatti, non avrebbe chiarito in che cosa sarebbe consistita in concreto l'eccepita abnormità funzionale dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, come invece sarebbe stato necessario, dal momento che al giudice sarebbe riservata la facoltà di non disporre perizia, ove ritenesse evidente l'incapacità dell'incolpato, o di disporla nel corso dell'udienza prelim mar e. I R E N E S C O R D A M A G L I A E m e o D a : E m e s s o L U C A P I S T O R E L L I D D a : t o t o 2 F i r m a F i r m a [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La questione sottoposta all'esame del Collegio, ossia, se, nel corso delle 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d indagini preliminari, integri o meno atto abnorme il diniego da parte del giudice 2 4 d b 4 a per le indagini preliminari di disporre, su richiesta del pubblico ministero, perizia l # : i a sulla persona dell'indagato onde accertarne la capacità di partecipare coscientemente al processo, ai sensi dell'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità. 1.1. Secondo la sentenza Sez. 6, n. 51134 del 10/07/2019, P., Rv. 277445 - 01, sarebbe affetta da abnormità funzionale, alla quale consegue una non rimediabile situazione di stasi, l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r preliminari respinga, per difetto delle condizioni previste dall'art. 392, comma 2, D a : cod. proc. pen., una richiesta di perizia sulla capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al procedimento, atteso che l'art. 70, comma 3, cod. proc. pen. richiede l'osservanza delle forme dell'incidente probatorio, ma non anche la ricorrenza dei casi previsti dall'art. 392 cod. proc. pen. A suffragio, si è osservato che le norme di cui all'art. 392 cod. proc. pen. e di S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o cui all'art. 70 cod. proc. pen. disciplinano istituti che hanno funzioni, presupposti D a : t o e ambiti applicativi differenti: l'art. 70 cod. proc. pen. detta la regolamentazione F i r m a dell'accertamento della capacità processuale dell'indagato o dell'imputato, cioè la 1 3 - l a sua idoneità a partecipare coscientemente al procedimento o al processo, mentre 2 0 f 0 e l'art. 392 cod. proc. pen. regola l'assunzione anticipata di una prova che rischia di 7 e e 8 7 8 0 1 5 f 7 d f a 4 4 edisperdersi e, quindi, di non potere essere assunta nel dibattimento; l'art. 70, l ? i a comma 1, cod. proc. pen. prevede che la perizia è disposta "se occorre", cioè se 1 b 8 2 c c T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r l # : vi è un furrius di incapacità, senza ulteriori condizioni, mentre l'art. 392 cod. proc. i a S e r 1 pen. esige che la perizia sia indispensabile al fine di cristallizzare una prova C A riguardante «una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile» [(lett, pg] o «che, se fosse disposta nel dibattimento, Q U A L I F I E D ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni» (comma 2); l'art. 70, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, infine, che, durante le indagini D a : T R U S T P R O preliminari, la perizia sulla capacità processuale si svolge "con le forme I R E N E S C O R D A M A G L I A E m e o D a : dell'incidente probatorio", ma non richiama i "casi" previsti dall'art. 392 cod. proc. pen. E m e s s o Gli illustrati caratteri distintivi dei due istituti avvalorerebbero la tesi secondo la quale all'accertamento della capacità processuale dell'indagato si applicherebbero le garanzie procedurali dell'incidente probatorio (contraddittorio e L U C A P I S T O R E L L I D D a : t o t o 3 F i r m a F i r m a verbalizzazione), ma non i relativi presupposti sostanziali, come previsti dall'art.392 cod. proc. pen. Dunque, poiché il diniego di perizia sulla capacità processuale del l'indagato richiesta ai sensi dell'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., sarebbe tale da compromettere l'esercizio del potere-dovere del pubblico ministero di compiere quegli atti d'indagine che ne richiedono la partecipazione cosciente e, così, da determinare una stasi irrimediabile del procedimento - trattandosi di 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d accertamento riservato ex lege alla competenza del giudice il relativo 2 4 d b 4 a provvedimento sarebbe affetto da abnormità funzionale, secondo la definizione l # : i a offertane dal diritto vivente (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094- 01; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603 -01). 1.2. Secondo la sentenza Sez. 5, n. 48832 del 1.5/11/2023, P., Rv. 285648 - 02, non sarebbe abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari respinga, per difetto delle condizioni previste dall'art. 392, comma 2, T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r cod. proc. pen., la richiesta di perizia sulla capacità dell'indagato di partecipare D a : coscientemente al procedimento avanzata dal pubblico ministero qualora questi non abbia assolto all'onere di far emergere il "fumus" di tale incapacità. Ricordato come sia abnorme solo l'atto che sia estraneo all'ordinamento processuale o che impedisca la prosecuzione del processo, per effetto di uno sviamento del potere del giudice, la Corte ha stabilito che le disposizioni di cui al S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o primo e al terzo comma dell'art. 70 cod. proc. pen. non sarebbero suscettibili di D a : t o una lettura disgiunta, essendo entrambe volte, pur in fasi processuali distinte, ad F i r m a assicurare il fondamentale e indefettibile presupposto della corretta instaurazione 1 3 - l a del rapporto processuale: ossia, «che esso faccia capo ad un soggetto capace di 2 0 f 0 e partecipazione cosciente al processo, in grado di esercitare quella possibilità di 7 e e 8 7 8 0 1 5 f autodifesa che è garanzia del "giusto processo" presidiato dall'art. 24 della 7 d f a 4 4 e l ? i a Costituzione (v. Corte cost., sentenze 20 luglio 1992, n. 340 e 10 febbraio 1993, 1 b 8 2 c c n. 41». Donde, come «Nel processo si dispone perizia 'se occorre', cioè qualora emerga un fumus di incapacità processuale che non sia già prova sufficiente di tale condizione», «nelle indagini si procede allo stesso modo, con le forme dell'incidente probatorio, quando 'risulta' la 'necessità di provvedere', cioè quando sia emersa analoga condizione di furnus»: tanto comporterebbe che, nell'ipotesi di T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r l # : i a S e r 1 C A Q U A L I F I E D cui al terzo comma dell'art. 70 cod. proc. pen., «Essendo l'incidente probatorio D a : T R U S T P R O disposto a richiesta di parte, è onere di chi lo richiede far emergere il fumus di incapacità processuale nel quale si concretizza la necessità di procedere a perizia». 2. Le riportate sentenze convergono, dunque, nel ritenere che l'accertamento specialistico da disporre ai sensi dell'art. 70, comma 3, cod. proc. pen. presupponga l'esistenza di un tfITILIS di incapacità sopravvenuta dell'indagato. I R E N E S C O R D A M A G L I A E m e o D a : E m e s s o L U C A P I S T O R E L L I D D a : t o t o 4 F i r m a F i r m a 2.1. Quel che la sentenza Sez. 5, n. 48832 del 1.5/11/2023, P, , Rv. 285648 - 02, esige è soltanto che sia il pubblico ministero a dovere allegare gli elementi fattuali deponenti per l'esistenza del detto fumus nel momento in cui formula la richiesta di perizia sulla capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al procedimento: in tal senso orienta l'inciso che si riferisce alla possibilità per il pubblico ministero di reiterare la richiesta di incidente probatorio, corredandola di 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d quanto necessario a soddisfare l'onere di allegazione del fumus relativo alla 2 4 d b 4 a sopravvenuta incapacità del l'indagato. l # : i a Tale inciso, tuttavia, non convince: è di tutta evidenza, infatti, che l'impossibilità per il pubblico ministero di ottenere l'accertamento della capacità del l'indagato di partecipare coscientemente al procedimento, fino a quando non riesca ad adempiere, in termini specifici, al menzionato onere di allegazione, determinerebbe una stasi, non altrimenti, emendabile nello sviluppo delle indagini preliminari, che, invece, potrebbero richiedere il compimento di atti urgenti, che T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r presuppongono quella capacità nella persona dell'indagato stesso. Del resto, è la D a : stessa sentenza Sez. .5, n. 48832/2023 a dare atto che «quando vi è pericolo nel ritardo», a tale situazione può porsi rimedio, assumendo le prove indifferibili, sempre che ricorrano i «"casi" (e non, come nella prima parte del terzo comma, semplicemente "con le forme") previsti dall'art. 392 cod. proc. pen.» (in motivazione, punto 2.2., pag. 5, secondo capoverso) S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o 2.2. Merita seguito, pertanto, l'enunciazione direttiva secondo cui «In tema di D a : t o capacità dell'imputato a stare in giudizio, il giudice - alla luce di un'interpretazione F i r m a costituzionalmente orientata dell'espressione "se occorre", contenuta nella 1 3 - l a previsione dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen. - può non procedere ad 2 0 f 0 e approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di 7 e e 8 7 8 0 1 5 f incapacità, mentre a fronte di un "fumus" di incapacità non può negare l'indagine 7 d f a 4 4 e l ? i a peritale senza rendere idonea e convincente motivazione» (Sez. 2, n. 33098 del 1 b 8 2 c c 19/04/2019, Cecchin, Rv. 276983 - 01). In tal senso è stato spiegato che «Ove dalla diretta constatazione o dagli atti acquisiti emerga un furnus di incapacità dell'imputato e vi sia, dunque, ragione di ritenere che egli non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio perizia. Il significato della norma, fatto palese, dalla concatenazione delle T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r l # : i a S e r 1 C A Q U A L I F I E D proposizioni letterali usate [«il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, D a : T R U S T P R O perizia»], non lascia adito a dubbi di sorta in ordine alla scansione dei momenti essenziali della fattispecie processuale in esame: riscontro diretto e/o onere di allegazione-furnus d'incapacità-conseguente determinazione», di modo che «Ai fini delle pertinenti determinazioni, va considerato che il giudice non è, comunque, tenuto a disporre indagine peritale, potendo ritenere sufficiente anche il quadro valutativo a sua disposizione e provvedere direttamente, senz'altro incombente. I R E N E S C O R D A M A G L I A E m e o D a : E m e s s o L U C A P I S T O R E L L I D D a : t o t o 5 F i r m a F i r m a Infatti, il senso della dinamica decisionale è che, in presenza di elementi sintomatici di uno stato di anomalia psichica o, comunque, di una condizione di oggettiva incertezza ingenerata da elementi contraddittori, il giudice non può negare, tout court, l'indagine peritale richiesta dalle parti, se non offrendo adeguata motivazione sulle ragioni del mancato esercizio del suo potere discrezionale. L'espressione "se occorre", di cui all'art. 70, comma 1, cod. proc. 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d pen, va, dunque, letta nel senso che il giudice può non procedere ad 2 4 d b 4 a approfondimento specialistico se si convinca, autonomamente, dello stato l # : i a d'incapacità. Ma a fronte di un fumus di incapacità non può negare l'indagine peritale e, in caso di diniego, deve comunque rendere idonea e convincente giustificazione» (Sez. 5, n. 13088 del 07/12/2007, dep. 2008, Boccaccini, Rv. 240009 - 01, in motivazione; conf. Sez. 5, n. 29906 del 08/04/2008, Notarci, Rv. 240443 - 01). 2.3. Va, dunque, ribadito che il giudice per le indagini preliminari, investito T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r della richiesta del pubblico ministero di accertare la capacità dell'indagato di D a : partecipare coscientemente al procedimento ai sensi dell'art. 70, comma 3, cod. proc. peri., non è tenuto a disporre perizia ove autonomamente disponga di elementi valutativi deponenti per la sopravvenuta incapacità della persona sottoposta ad indagini, mentre è obbligato a provvedervi, nelle forme dell'incidente probatorio, quando, anche sulla base di allegazioni del pubblico ministero, emerga S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o il furnus della menzionata incapacità. D a : t o F i r m a 3. Applicati tali principi al caso di specie, deve, dunque, riconoscersi che il 1 3 - l a diniego da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara di 2 0 f 0 e disporre l'accertamento peritale richiesto sulla persona di G.E. It ha 7 e e 8 7 8 0 1 5 f determinato una stasi irrimediabile del procedimento. Il provvedimento ha, infatti, 7 d f a 4 4 e l ? i a impedito al Pubblico Ministero, che aveva registrato una situazione di possibile, 1 b 8 2 c c sopravvenuta, incapacità dell'indagato, desumibile dal trattamento sanitario obbligatorio cui questi era stato sottoposto nonché dal suo ricovero nel reparto di psichiatria dell'Ospedale Civile di Pescara, e l'aveva tempestivamente rappresentata al giudice delle indagini preliminare affinché ne accertasse la capacità di partecipare coscientemente al processo, secondo quanto previsto T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r l # : i a S e r 1 C A Q U A L I F I E D dall'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., di compiere quegli atti d'indagine che quella D a : T R U S T P R O capacità presupponevano. 4. Alla stregua delle argomentazioni sin qui sviluppate, s'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. I R E N E S C O R D A M A G L I A E m e o D a : E m e s s o L U C A P I S T O R E L L I D D a : t o t o 6 F i r m a F i r m a In ragione della peculiarità della materia, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d P.Q.M. 2 4 d b 4 a l # : Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al i a Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r D a : Cosi è deciso, 07/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : t o F i r m a 1 3 - l a 2 0 f 0 e 7 e e 8 7 8 0 1 5 f 7 d f a 4 4