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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2023

Cassazione n. 20350/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 10340 / 20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 32 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1053/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la pronunzia in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria, confermando la sentenza di primo grado resa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, aveva parzialmente accolto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento notificatogli in relazione ai redditi per l’anno 2006; l’atto impositivo traeva origine da indagini finanziarie effettuate ai sensi dell’art. 32, comma primo, num. 7), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dalle quali erano emersi maggiori redditi per compensi sulla base di operazioni bancarie non giustificate; la C.T.P. aveva ridotto l’ammontare delle somme non giustificate sulla base di una consulenza tecnica disposta in corso di causa; i giudici d’appello, investiti dal gravame principale del contribuente e da quello incidentale dell’Ufficio, successivamente rinunziato, avevano ritenuta persuasiva la motivazione della prima decisione, in quanto fondata sui documenti in atti e su verifiche operate in base a criteri oggettivi; l’Amministrazione ha depositato controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo; in esito all’udienza del 19 maggio 2021 il Collegio, preso atto dell’intervenuto deposito di nota del contribuente contenente istanza di estinzione del giudizio, ha pronunziato ordinanza interlocutoria per ottenere documentazione a chiarimenti, poi depositata dal ricorrente con ulteriore nota, in prossimità della nuovaudienza fissata.

Considerato che: preliminarmente allo scrutinio dei motivi, va esaminata l’istanza con la quale il contribuente ha chiesto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136; su tale istanza, come detto, il Collegio ha disposto procedersi ad integrazione documentale per le cure del contribuente, mediante produzione della quietanza relativa al versamento dell’importo previsto per la definizione, o quantomeno della prima rata, dal citato art. 6, comma 10; in realtà, e come da ultimo evidenziato dal ricorrente principale con memoria depositata il 29 maggio 2023, al fine di addivenire alla definizione agevolata il contribuente non era tenuto a versare alcun importo in aggiunta a quello già corrisposto in corso di giudizio, siccome previsto dall’art. 6, comma 9, del citato decreto; in ogni caso, l’Amministrazione, destinataria della notifica di tali atti, non ha opposto alcun diniego alla definizione agevolata della controversia nel termine di cui all’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018; va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, preso atto del venir meno dell’interesse dell’Amministrazione anche al proprio ricorso incidentale; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta ce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 10340 / 20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 32 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1053/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la pronunzia in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria, confermando la sentenza di primo grado resa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, aveva parzialmente accolto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento notificatogli in relazione ai redditi per l’anno 2006; l’atto impositivo traeva origine da indagini finanziarie effettuate ai sensi dell’art. 32, comma primo, num. 7), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dalle quali erano emersi maggiori redditi per compensi sulla base di operazioni bancarie non giustificate; la C.T.P. aveva ridotto l’ammontare delle somme non giustificate sulla base di una consulenza tecnica disposta in corso di causa; i giudici d’appello, investiti dal gravame principale del contribuente e da quello incidentale dell’Ufficio, successivamente rinunziato, avevano ritenuta persuasiva la motivazione della prima decisione, in quanto fondata sui documenti in atti e su verifiche operate in base a criteri oggettivi; l’Amministrazione ha depositato controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo; in esito all’udienza del 19 maggio 2021 il Collegio, preso atto dell’intervenuto deposito di nota del contribuente contenente istanza di estinzione del giudizio, ha pronunziato ordinanza interlocutoria per ottenere documentazione a chiarimenti, poi depositata dal ricorrente con ulteriore nota, in prossimità della nuovaudienza fissata. Considerato che: preliminarmente allo scrutinio dei motivi, va esaminata l’istanza con la quale il contribuente ha chiesto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136; su tale istanza, come detto, il Collegio ha disposto procedersi ad integrazione documentale per le cure del contribuente, mediante produzione della quietanza relativa al versamento dell’importo previsto per la definizione, o quantomeno della prima rata, dal citato art. 6, comma 10; in realtà, e come da ultimo evidenziato dal ricorrente principale con memoria depositata il 29 maggio 2023, al fine di addivenire alla definizione agevolata il contribuente non era tenuto a versare alcun importo in aggiunta a quello già corrisposto in corso di giudizio, siccome previsto dall’art. 6, comma 9, del citato decreto; in ogni caso, l’Amministrazione, destinataria della notifica di tali atti, non ha opposto alcun diniego alla definizione agevolata della controversia nel termine di cui all’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018; va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, preso atto del venir meno dell’interesse dell’Amministrazione anche al proprio ricorso incidentale; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta ce
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