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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29061/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17110-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - 2021 contro 5026 [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3577/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 29/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento n.

RCE0301022687 in materia di iva emesso dalla Agenzia delle Entrate di Roma ufficio 4 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione.

Tale accertamento era originato da indagine fiscale compiuta a seguito di attività di verifica nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] che aveva emesso numerose fatture nei confronti della Emag nell'anno 2003 .

In particolare dalla indagine era emerso : la LG24 non aveva personale dipendente addetto allo stoccaggio e al magazzino della carnei ubicazione della sede legale in un vilino di civile abitazione, la precarietà della struttura organizzativa e amministrativo-contabile, a fronte di un volume di affare di circa 20 milioni di euro, unita alla mancanza di documentazione amministrativa-contabile, l'esigua percentuale di ricarico applicata sulle fatture emesse, mancato versamento dell'iva incassata.

Partendo da tali presupposti l'Agenzia riteneva che le operazioni intercorse tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la società Emag carni srl dovessero essere qualificate soggettivamente inesistenti , in quanto la Lg 24 aveva solo la funzione di inserirsi solo apparentemente nella vendita tra fornitore comunitario e destinatario della merce , con lo scopo di evadere l'iva cheesebbene indicata nelle fatture,non era poi versata.

A seguito di ricorso presentato dalla società Emag carni srl , il giudice di primo grado confermava l'accertamento ritenendo l'esistenza della frode carosello.

In sede di appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ,la CTR del Lazio (sentenza nr. 3577\14\14) ritenendo che la società appellante avesse dimostrato la sua buona fede e quindi la sua estraneità all'attività fraudolenta posta in essere, accoglieva il ricorso originario proposto .

Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia Delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo ,così sintetizzabile : i)Violazione e falsa applicazione degli art. 17, 19 comma i e 54 comma 2 del Dpr 26 10 1972 n. 633 , dell'art. 2729 CC nonché dei principi indicati dalla sentenza della Corte di Giustizia 12.1.2006 in C.354\ 03 ,355\03e 484 \ 03 e 6.7.2006 in cause C.439\04 e 440 \ 04 in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc ;A tale ricorso, rispondeva il contribuente con controricorso chiedendone il rigetto .

Ragioni della decisione Con il ricorso la ricorrente l'Agenzia delle Entrate si duole che la ctr abbia ritenuto assolto l'onere probatorio sulla circostanza della regolarità formale della documentazione amministrativa fiscale e della tracciabilità dei pagamenti effettuati dall Emag carni, in un caso in cui era stato dedottcl una frode carosello .

Per quello che qui interessa, vero è che in ipotesi di fatture che l'Ufficio ritenga relative ad operazioni oggettivamente, o anche solo soggettivamente, inesistenti, l'amministrazione stessa (ordinanza n. 5873\2019 ) ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere, o non lo è stata tra i soggetti che figurano nella fattura, ma non può mettersi in discussione che tale prova possa essere fornita anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l'IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, (analoga previsione è contenuta, per le imposte dirette, nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma i, lett. d) (cfr. Cass. 21953/07, che fa riferimento alla possibilità che l'amministrazione produca elementi anche indiziari a sostegno della pretesa fiscale azionata).

Proprio la sussistenza di "indizi", che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell'emittente delle fatture, deve indurre l'operatore avveduto ad assumere informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi.

In difetto, non potrà che essere escluso - per le ragioni suindicate - il diritto del medesimo alla detrazione di imposta (C.

Giust.

CE, 21.6.12, cit.).

Nel caso lo stesso giudice di appello non dubita della frode posta in essere dall'emittente le fatture desumibile peraltro dai numerosi indizi indicati nell'accertamento , ma ha escluso la responsabilità del contribuente sulla base della mancanza di prova ,che doveva essere fornita dall'amministrazione , circa la connivenza tra cedente e cessionario .

Invero il giudice di appello non ha minimante, tenuto conto che le società interposte nell'acquisto con l'estero svolgono un ruolo ben preciso , in quanto queste ultime si accollano i debiti di imposta , poi non onorandoli , e poiché non possiedono capitali destinati alla attività di impresa producono un danno erariale irreversibile .

Né pare esaminata la circostanza che le fatture emesse ed annotate nella contabilità dalla Emag , nell'anno in questione erano state ben 156 per 2.817.876,00 (al netto di iva) .

Proprio dal volume degli affari appare evidente che la Emag potesse essere a conoscenza del meccanismo , in quanto tutti gli anelli della catena devono contribuire con il loro comportamento al raggiungimento del risultato illecito della elusione dell'iva , e normalmente proprio l'intensità degli scambi commerciali dimostra una stretta cooperazione e "fiducia" reciproca .

Trattandosi sostanzialmente di rapporti costanti nel tempo , ciò poteva facilmente consentire la deduzione di una consapevolezza dell'acquirente circa la frode .

Le modalità descritte dalla Agenzia si inseriscono in meccanismi frodatori definiti come frodi carosello, caratterizzati da una pluralità di scambi e passaggi fittizi ed imperniati sul ruolo delle cd. cartiere, cioè di mere "scatole vuote", il cui scopo è quello di emettere false fatture senza essere preposte ad alcuna reale attività economica, e la cui funzione è solo quella di rendere più difficile l'individuazione degli autori dell'evasione.

In definitiva , pur essendo il diniego del diritto di detrazione un'eccezione al principio di neutralità dell'IVA, sicchè l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria che contesti la frode carosello a struttura triangolare (quella cioè che si sostanzia nella interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente e il cessionario) , ma tale onere probatorio , può essere assolto anche con il ricorso a presunzioni semplici (purchè gravi, precise e concordanti), non solo con riferimento agli elementi di fatto attinenti al cedente ma anche circa la consapevolezza del cessionario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, senza che sia necessaria la prova della sua partecipazione alla condotta evasiva.

L'assolvimento di tale onere da parte dell'Amministrazione si può anche compendiare nella allegazione di elementi obiettivi e puntuali - integranti una presunzione semplice - in forza dei quali il contribuente (cessionario dei beni o delle prestazioni) conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sostanziale inesistenza del cedente, secondo i criteri della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico ed avuto riguardo alle concrete modalità e condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali.

Nel caso la Ctr , non ha applicato il principio di diritto che detta prova possa ritenersi raggiunta qualora l'Amministrazione fornisca attendibili indizi, idonei ad integrare una presunzione semplice, come prevede per l'IVA l'art. 54, ~ma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, Nel caso della prova contraria contraria da parte del contribuente di aver realmente concluso l'operazione con il cedente o di essere rimasto nell'ignoranza della fittizietà del soggetto cedente pur adoperando la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assume rilievo, a tal fine, l'effettiva consegna delle merci, la regolarità della documentazione contabile o dei mezzi di pagamento adoperati, trattandosi di circostanze di regola adoperate per far apparire reale un'operazione fittizia, (Cass. 20/04/2018, n. 9851; Cass. 19/04/2018, n. 9721).

In altri termini , avendo l'Amministrazione finanziaria indicato i presupposti di fatto e le "ragioni giuridiche" che sorreggevano la pretesa , essendo stati puntualizzati gli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, ed essendo stati nella fase contenziosa, accertati i fatti stessi come del resto indicato in sentenza ,la Ctr non poteva limitarsi ad esprimere solo dubbi circa la conoscenza da parte della Emag, sebbene fosse il soggetto che poteva completare la frode, e garantire il fine illecito .

Pare difficile ipotizzare che l'ultimo anello e decisivo della catena possa essere in buona fede .

Normalmente un imprenditore prima di rifornirsi per importi rilevantissimi in materia alimentare, procede ad accertare le capacità professionale del fornitore circa la lavorazione delle carni e dello stoccaggio nonché delle modalità di trasporto , appare difficile ipotizzare che una tale indagine non sia stata fatta .

Pertanto, avendo l'amministrazione forniti elementi di prova presuntiva attraverso la motivazione dell'accertamento, e considerati peraltro congrui peraltro dallo stesso giudice di appello , viene poi a ricadere, quindi, sul contribuente l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva, delle prestazioni documentate dalle fatture in contestazione, e nel caso il giudice del merito pare aver tratto illegittimamente la prova a favore del contribuente dal solo fatto che fossero state emesse le fatture e che i pagamenti erano tracciabili, dando prevalenza abnorme alla apparenza contabile .

Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame alla ctr Lazio in diversa composizione, che provvederà anche alle spese di questo grado di legittimità.

P. Q.M La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la sentenza impugnata rinviando alla ctr lazio in diversa composizione , che provvederà anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17110-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - 2021 contro 5026 [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3577/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 29/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento n. RCE0301022687 in materia di iva emesso dalla Agenzia delle Entrate di Roma ufficio 4 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione. Tale accertamento era originato da indagine fiscale compiuta a seguito di attività di verifica nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] che aveva emesso numerose fatture nei confronti della Emag nell'anno 2003 . In particolare dalla indagine era emerso : la LG24 non aveva personale dipendente addetto allo stoccaggio e al magazzino della carnei ubicazione della sede legale in un vilino di civile abitazione, la precarietà della struttura organizzativa e amministrativo-contabile, a fronte di un volume di affare di circa 20 milioni di euro, unita alla mancanza di documentazione amministrativa-contabile, l'esigua percentuale di ricarico applicata sulle fatture emesse, mancato versamento dell'iva incassata. Partendo da tali presupposti l'Agenzia riteneva che le operazioni intercorse tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la società Emag carni srl dovessero essere qualificate soggettivamente inesistenti , in quanto la Lg 24 aveva solo la funzione di inserirsi solo apparentemente nella vendita tra fornitore comunitario e destinatario della merce , con lo scopo di evadere l'iva cheesebbene indicata nelle fatture,non era poi versata. A seguito di ricorso presentato dalla società Emag carni srl , il giudice di primo grado confermava l'accertamento ritenendo l'esistenza della frode carosello. In sede di appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ,la CTR del Lazio (sentenza nr. 3577\14\14) ritenendo che la società appellante avesse dimostrato la sua buona fede e quindi la sua estraneità all'attività fraudolenta posta in essere, accoglieva il ricorso originario proposto . Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia Delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo ,così sintetizzabile : i)Violazione e falsa applicazione degli art. 17, 19 comma i e 54 comma 2 del Dpr 26 10 1972 n. 633 , dell'art. 2729 CC nonché dei principi indicati dalla sentenza della Corte di Giustizia 12.1.2006 in C.354\ 03 ,355\03e 484 \ 03 e 6.7.2006 in cause C.439\04 e 440 \ 04 in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc ;A tale ricorso, rispondeva il contribuente con controricorso chiedendone il rigetto . Ragioni della decisione Con il ricorso la ricorrente l'Agenzia delle Entrate si duole che la ctr abbia ritenuto assolto l'onere probatorio sulla circostanza della regolarità formale della documentazione amministrativa fiscale e della tracciabilità dei pagamenti effettuati dall Emag carni, in un caso in cui era stato dedottcl una frode carosello . Per quello che qui interessa, vero è che in ipotesi di fatture che l'Ufficio ritenga relative ad operazioni oggettivamente, o anche solo soggettivamente, inesistenti, l'amministrazione stessa (ordinanza n. 5873\2019 ) ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere, o non lo è stata tra i soggetti che figurano nella fattura, ma non può mettersi in discussione che tale prova possa essere fornita anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l'IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, (analoga previsione è contenuta, per le imposte dirette, nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma i, lett. d) (cfr. Cass. 21953/07, che fa riferimento alla possibilità che l'amministrazione produca elementi anche indiziari a sostegno della pretesa fiscale azionata). Proprio la sussistenza di "indizi", che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell'emittente delle fatture, deve indurre l'operatore avveduto ad assumere informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi. In difetto, non potrà che essere escluso - per le ragioni suindicate - il diritto del medesimo alla detrazione di imposta (C. Giust. CE, 21.6.12, cit.). Nel caso lo stesso giudice di appello non dubita della frode posta in essere dall'emittente le fatture desumibile peraltro dai numerosi indizi indicati nell'accertamento , ma ha escluso la responsabilità del contribuente sulla base della mancanza di prova ,che doveva essere fornita dall'amministrazione , circa la connivenza tra cedente e cessionario . Invero il giudice di appello non ha minimante, tenuto conto che le società interposte nell'acquisto con l'estero svolgono un ruolo ben preciso , in quanto queste ultime si accollano i debiti di imposta , poi non onorandoli , e poiché non possiedono capitali destinati alla attività di impresa producono un danno erariale irreversibile . Né pare esaminata la circostanza che le fatture emesse ed annotate nella contabilità dalla Emag , nell'anno in questione erano state ben 156 per 2.817.876,00 (al netto di iva) . Proprio dal volume degli affari appare evidente che la Emag potesse essere a conoscenza del meccanismo , in quanto tutti gli anelli della catena devono contribuire con il loro comportamento al raggiungimento del risultato illecito della elusione dell'iva , e normalmente proprio l'intensità degli scambi commerciali dimostra una stretta cooperazione e "fiducia" reciproca . Trattandosi sostanzialmente di rapporti costanti nel tempo , ciò poteva facilmente consentire la deduzione di una consapevolezza dell'acquirente circa la frode . Le modalità descritte dalla Agenzia si inseriscono in meccanismi frodatori definiti come frodi carosello, caratterizzati da una pluralità di scambi e passaggi fittizi ed imperniati sul ruolo delle cd. cartiere, cioè di mere "scatole vuote", il cui scopo è quello di emettere false fatture senza essere preposte ad alcuna reale attività economica, e la cui funzione è solo quella di rendere più difficile l'individuazione degli autori dell'evasione. In definitiva , pur essendo il diniego del diritto di detrazione un'eccezione al principio di neutralità dell'IVA, sicchè l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria che contesti la frode carosello a struttura triangolare (quella cioè che si sostanzia nella interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente e il cessionario) , ma tale onere probatorio , può essere assolto anche con il ricorso a presunzioni semplici (purchè gravi, precise e concordanti), non solo con riferimento agli elementi di fatto attinenti al cedente ma anche circa la consapevolezza del cessionario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, senza che sia necessaria la prova della sua partecipazione alla condotta evasiva. L'assolvimento di tale onere da parte dell'Amministrazione si può anche compendiare nella allegazione di elementi obiettivi e puntuali - integranti una presunzione semplice - in forza dei quali il contribuente (cessionario dei beni o delle prestazioni) conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sostanziale inesistenza del cedente, secondo i criteri della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico ed avuto riguardo alle concrete modalità e condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali. Nel caso la Ctr , non ha applicato il principio di diritto che detta prova possa ritenersi raggiunta qualora l'Amministrazione fornisca attendibili indizi, idonei ad integrare una presunzione semplice, come prevede per l'IVA l'art. 54, ~ma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, Nel caso della prova contraria contraria da parte del contribuente di aver realmente concluso l'operazione con il cedente o di essere rimasto nell'ignoranza della fittizietà del soggetto cedente pur adoperando la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assume rilievo, a tal fine, l'effettiva consegna delle merci, la regolarità della documentazione contabile o dei mezzi di pagamento adoperati, trattandosi di circostanze di regola adoperate per far apparire reale un'operazione fittizia, (Cass. 20/04/2018, n. 9851; Cass. 19/04/2018, n. 9721). In altri termini , avendo l'Amministrazione finanziaria indicato i presupposti di fatto e le "ragioni giuridiche" che sorreggevano la pretesa , essendo stati puntualizzati gli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, ed essendo stati nella fase contenziosa, accertati i fatti stessi come del resto indicato in sentenza ,la Ctr non poteva limitarsi ad esprimere solo dubbi circa la conoscenza da parte della Emag, sebbene fosse il soggetto che poteva completare la frode, e garantire il fine illecito . Pare difficile ipotizzare che l'ultimo anello e decisivo della catena possa essere in buona fede . Normalmente un imprenditore prima di rifornirsi per importi rilevantissimi in materia alimentare, procede ad accertare le capacità professionale del fornitore circa la lavorazione delle carni e dello stoccaggio nonché delle modalità di trasporto , appare difficile ipotizzare che una tale indagine non sia stata fatta . Pertanto, avendo l'amministrazione forniti elementi di prova presuntiva attraverso la motivazione dell'accertamento, e considerati peraltro congrui peraltro dallo stesso giudice di appello , viene poi a ricadere, quindi, sul contribuente l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva, delle prestazioni documentate dalle fatture in contestazione, e nel caso il giudice del merito pare aver tratto illegittimamente la prova a favore del contribuente dal solo fatto che fossero state emesse le fatture e che i pagamenti erano tracciabili, dando prevalenza abnorme alla apparenza contabile . Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame alla ctr Lazio in diversa composizione, che provvederà anche alle spese di questo grado di legittimità. P. Q.M La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la sentenza impugnata rinviando alla ctr lazio in diversa composizione , che provvederà anche
Sentenza Cassazione n. 29061/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris