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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 1989

Cassazione n. 15052/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1989 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7)L-I ritenuto in merito alla valutazione della versione difensiva che la Corte di appello di Milano ha fornito adeguata motivazione dell'accertamento dell'allontanamento dal luogo di detenzione donniciliaref comprovato dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo da parte degli organi di polizia presso la roulotte dell'imputata, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell'intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Ritenuto che i residui motivi dedotto dalla ricorrente sono ugualmente affetti da genericità, essendo palese la infondatezza della critica alla motivazione della Corte territoriale, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nonché sull'applicazione della recidiva, sul diniego dell'attenuante ex art. 385 comma 4, c.p. e del beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1989 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7)L-I ritenuto in merito alla valutazione della versione difensiva che la Corte di appello di Milano ha fornito adeguata motivazione dell'accertamento dell'allontanamento dal luogo di detenzione donniciliaref comprovato dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo da parte degli organi di polizia presso la roulotte dell'imputata, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell'intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Ritenuto che i residui motivi dedotto dalla ricorrente sono ugualmente affetti da genericità, essendo palese la infondatezza della critica alla motivazione della Corte territoriale, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nonché sull'applicazione della recidiva, sul diniego dell'attenuante ex art. 385 comma 4, c.p. e del beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 15052/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris