CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13551/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità nel resto. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 e s.m.i. 9-39270/2023 [OSCURATO:PERSONA] g [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che chiedono alla Corte di legittimità una rinnovata valutazione di merito in tema di accertamento della responsabilità, qualificazione (anche circostanziale) del fatto, misura della sanzione. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità, correttamente qualificando altresì il fatto di rapina contestato in concorso (punto sul quale insiste il terzo dei motivi di ricorso), tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame, dal difensore dell'imputato e dalla parte pubblica, avendo il primo giudice scisso la complessità del delitto di rapina, non ravvisando nesso funzionale tra violenza alla persona e sottrazione del telefono cellulare. 1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.3. La Corte territoriale (nel motivato riconoscimento in fatto della consumata sottrazione del cellulare posseduto dalla persona offesa) ha infatti motivatamente ritenuto illogica ed incoerente la alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti operata dal ricorrente, che si scontra con la obiettiva epifania della condotta riferita dalla persona offesa e da due testi, uno dei quali ha osservato tutte le fasi della aggressione. 1.4. L'offesa subì, ribadisce la Corte di merito, la prolungata violenza alla persona funzionale alla sopraffazione, cui seguì la sottrazione del cellulare posseduto. Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina, giacché la violenza fu diretta verso la persona ed usata proprio per conseguire il possesso delle cose sottratte, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558). 1.5. La Corte di merito ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la ricognizione fotografica è una modalità di identificazione atipica, non riconducibile alla prova tipica funzionale al riconoscimento dell'accusato, ovvero la ricognizione, né al suo archetipo investigativo, ovvero l'individuazione di persona; si tratta di una modalità ricognitiva fondata sulla valorizzazione della percezione visiva delle caratteristiche somatiche dell'accusato che si esprime attraverso una "dichiarazione" e che, non essendo riconducibile alla prova tipica, ovvero la "ricognizione", non ne assorbe il relativo statuto, restando sottoposta aee regole che disciplinano la prova dichiarativa (Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, Rv. 258173; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437; seguite da Sez. 2, n. 13612, del 18/2/2021; Sez. 7, ord.18248, del 23/3/2021; Sez. 2, n. 20772, del 5/5/2021; Sez. 2, n. 20836, del 18/3/2021, tutte non massimate). La ricognizione fotografica è dunque una species del genus "dichiarazione": la "dichiarazione ricognitiva" funzionale all'identificazione essendo assimilabile a quella testimoniale ha una dignità probatoria equivalente alla prova dichiarativa e, se supera il vaglio di attendibilità ed ha un'elevata capacità dimostrativa, può rendere superflua la ricognizione di persona. Nella fattispecie, anche il primo • 9-39270/2023 giudice ha valorizzato la piena capacità dimostrativa della dichiarazione ricognitiva della vittima .e quella consonante del teste indifferente. La Corte di appello ha, del tutto legittimamente, confermato (sul tema del riconoscimento) la legittimità della valutazione del primo giudice sulla base di una rinnovata analisi dell'attendibilità della testimonianza terza. La Corte ha altresì confermato, con motivazione ineccepibile, l'irrilevanza delle discrasie rilevate dalla difesa con i motivi di appello svolti sul tema ricognitivo. La motivazione si presenta dunque priva di vizi logici manifesti e decisivi e coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: la stessa si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 1.6. Si può quindi fondatamente affermare che la ricostruzione logica dei fatti svolta nei gradi di merito ha correttamente consentito di ricostruire la vicenda, assegnando all'imputato -oggi ricorrente- il ruolo descritto in imputazione. In punto di logica ricostruzione del fatto e riconoscimento della responsabilità, dunque, la duplice pronuncia conforme, anche per come ha argomentato l'apprezzamento della prova, non è censurabile con i motivi di ricorso spesi nell'interesse del ricorrente. 2. Anche gli ultimi due motivi di ricorso (negazione delle circostanze attenuanti generiche, misura della pena base, leggermente discosta dal margine minimo della forbice edittale e dell'aumento per la continuazione con il reato satellite di lesioni), che neppure sono stati prospettati alla Corte di merito, né con i motivi di gravame, né con le conclusioni rese in udienza, palesano infondatezza altrettale. Il giudizio di merito, tenuto conto delle modalità dei fatti (ostensive di un risentimento meditato), ha inteso valorizzare la cruda ed insistita violenza alla persona, stimando recessivi i generici argomenti prospettati dalla difesa con i motivi di gravame diffusi sul tema della recidiva. Nessuna manifesta illogicità è pertanto apprezzabile nel rigetto delle circostanze innominate e, diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale con le conclusioni scritte trasmesse in data 25 gennaio 2024, nella ponderazione della misura sanzionatoria, quella posta a base della piramide e quella accrescitiva calcolata per la continuazione con la fattispecie satellite, ponendosi la pena base largamente all'interno del terzo tra minimo e massimo edittale, con equa proporzione della misura calcolata per il reato satellite. 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera d