CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 17794/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 14068/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie dife s i dal l’avv . [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al ricorso - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA],domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 2319/2020della Corte d’appello di Catania , depositata il 28.12.2020; N. 14068/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.4.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la di loro figlia [OSCURATO:PERSONA], proposero opposizione avverso il precetto di rilascio di immobile notificato ai primi due in data 8.7.2015 da [OSCURATO:PERSONA], in forza di ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in data 7.4.2015. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 24.4.2019, dichiarò rigettò l’opposizione come spiegata dai predetti coniugi, e dichiarò l’inammissibilità del la correlativa domanda di usucapione; al contempo, accolse l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], che vantava autonomo titolo di proprietà dell’immobile in questione in forza di atto pubblico in notar Portelli del 27.3.2015, compensando integralmente le spese di lite tra tutte le parti. La Corte d’appello di Catania, tuttavia, con sentenza del 28.12.2020, dopo aver rilevato l’intervenuto giudicato interno sulle domande spiegate dai coniugi Pollina - Bittolo (giacché l e relativ e statuizioni non era no stat e da questi impugnat e ) , accolse il gravame del Finocchiaro in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto dall’atto di acquisto da essa vantato non poteva evincersi che il bene di cui ella era divenuta proprietaria fosse lo stesso di cui lo stesso Finocchiaro aveva chiesto il rilascio. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], propongono ora ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 380 - bis .1, N. 14068/21R.G. comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, censurandosila sentenza per aver mancato di considerare che il bene immobile oggetto della pretesa esecutiva e quello oggetto di acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] gli stessi, rappresentandone le due metà indivise. 1.2 – Con il secondo motivo, ai sensi dell’a rt. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 116 c . p . c . , in quanto la Corte del merito non ha valutato la valenza di prova legale dell’ atto notariledi acquisto della proprietà da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 –Infine, con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 , c . p . c ., si denuncia la nullità del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti di una delle parti ricorrenti, nell’ambito del giudizio in cui si formò il titolo esecutivo azionato dal Finocchiaro. 2.1 –Preliminarmente, occorre dare atto che i ricorrenti hanno iscritto a ruolo, al N. 14106/2021 R.G., un ricorso di identico contenuto a quello qui in esame; di esso è stata già disposta la riunionea quest’ultimo. 2.2 -Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso come proposto dai coniugi Pollina-Bittolo: infatti, la Corte d’appello di Catania ha già rilevato che, nei loro confronti, si era formato il giudicato interno sia riguardo all’opposizione all’esecuzione, sia alla relativa domanda di usucapione, in quanto le relative statuizioni (di rigetto per la prima, di inammissibilità per la seconda) N. 14068/21R.G. non erano state impugnate. Pertanto, non avendo essi coniugi avanzato, con il ricorso qui in esame, alcuna censura in proprio avverso la sentenza d’appello , risulta di tutta evidenza come gli stessi siano privi di legitimatio ad processum, non avendo titolo per contraddire col Finocchiaro in ordine all’opposizione spiegata, su basi autonome, dalla propria figlia [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo allecorrispondenti statuizioni adottate dalla Corte etnea. In definitiva, in relazione al rapporto processuale tra gli stessi coniugi e [OSCURATO:PERSONA], entrambe le sentenze di merito hanno assunto l’autorità di cosa giudicata, restando solo da regolare, in proposito, le spese di questo giudizio di legittimità, come si dirà tra breve. 3.1 –Ciò posto, la sentenza impugnata (e quella di primo grado), in relazione alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], vanno cassate senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., stante l’improponibilità dell’opposizione di terzo dalla predetta spiegata, erroneamente non rilevata dai giudici del merito. Ella, infatti, con la ridetta opposizione si è doluta del contenuto del titolo esecutivo azionato dal Finocchiaro per il rilascio dell’immobilein discorso, da un lato contrapponendovi un autonomoacquisto a titolo derivativo incompatibile col diritto vantato dall’odierno controricorrente, e dall’altro addirittura lamentando, col terzo motivo, la violazione del litisconsorzio necessario, per non essere stata essa evocata proprio nel giudizio in cui il titolo esecutivo venne a formarsi , svoltosi dinanzi al Tribunale di Catania (N. 11170/2013 R.G.) tra lo stesso Finocchiaro e i propri genitori, che non sono i suoi danti causa. Occorre allora far riferimento al condivisibile principio a ffermato da Cass. n. 7041/2017, secondo cui “Nell’esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza N. 14068/21R.G. di sentenza resa “inter alios”, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l’opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c.”. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] , in relazione alla pretesa dispiegata dal Finocchiaro per ottenere il rilascio dell’immobile in discorso, avrebbe dovuto agire con l’opposizione di terzo ex art. 404, comma 1,c.p.c., al fine di ottenere la demolizione del titolo esecutivo e far valere in quella sede il proprio preteso diritto dominicale, incompatibile e – in tesi – poziore rispetto a quello vantato dallo stesso Finocchiaro, non potendo raggiungere un simile risultato con la mera opposizione di terzo all’esecuzione, ex art. 619 c.p.c., che si palesa dunque improponibile. 4.1 - In definitiva, il ricorso dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza d’appello e quella di primo grado vanno cassate senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’opposizione ex art. 619 c.p.c. non poteva essere proposta. In relazione alle spese di lite- tenuto conto dell’ammissione del Finocchiaro al patrocinio a spese dello Stato sia per i gradi di merito che per questo giudizio di legittimità -restano ovviamente ferme quelle già liquidate in favore dello Stato in grado d’appello nel rapporto processuale tra i coniugi Pollina - Bittolo e il Finocchiaro(stante il già rilevato giudicato) , occorrendo cui solo aggiunger e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della medesima somma, in solido N. 14068/21R.G. con i propri genitori, e così – in misura già dimidiata ex art. 130 d.P.R. m. 115/2002 –per complessivi € 3.307,50 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; resta altresì ferma la statuizione di primo grado circa l’integrale compensazione delle spese di lite tra i predetti coniugi e lo stesso Finocchiaro (anche qui, stante l’intervenuto giudicato interno, in parte qua), mentre nel rapporto tra quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA] esse seguono la soccombenza, e si liquidano(anche in tal caso, in misura già dimidiata) come in dispositivo, in favore dello Stato; infine, tutti i ricorrenti in solido sono condannati al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in misura anch’essa già dimidiata. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nonchéquella di primo grado . [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore dello Stato, liquidate in misura già dimidiata in € 2.417,50 per compensi; condanna [OSCURATO:PERSONA] (in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])alla rifusione delle spese di lite del giudizio d’appello in favore dello Stato, liquidate in misura già dimidiata in € 3.307,50 per compensi; condanna tutti i ricorrenti N. 14068/21R.G. in solido alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore dello Stato, liquidate in misura già dimidiata in € 1.467,50 , il tutto oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del c