CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45512/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Palermo ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge in relazione al mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art-131 bis cod.pen. 3. I motivi sopra richiamati sano manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argo- mentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello ha riconosciuto la non parti- colare tenuità del fatto che esclude l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., a fronte dell'accertamento della precedente analoga condotta appena tre mesi prima. Inoltre, l'imputato non aveva neanche fornito alcuna valida indicazione al fine di rimodulare la pena. Anche quanto alla applica- zione dell'art. 131 bis cod.pen., la Corte territoriale ha rilevato che l'imputato non aveva mostrato segni di resipiscenza per la condotta tenuta ma anche in ragione della negativa personalità dello stesso, per cui si giustificava il diniego del benefi- cio. 4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello rilevando l'erroneità della decisione impugnata. I motivi, dunque, reiterano le medesime doglianze già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di motivi che, in quanto meramente ripetitivi a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-