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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 36195/2021

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 22191 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 88 s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Paganica, n. 13, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (erede di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 440, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) INTIMATO e IMMAUREC s.r.I., in persona del curatore speciale.

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) INTIMATI e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2705/2016 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 aprile 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato in data 24.2.2009 la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona del tutore [OSCURATO:PERSONA], nonché la "Immaurec" s.r.I., in persona del curatore speciale. [OSCURATO:PERSONA] che con preliminare stipulato nell'anno 1993 la "Immaurec" aveva promesso di vendere a [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, aveva promesso di acquistare un lotto di terreno di circa 5.000 mq.

Premettevano che con domanda debitamente trascritta [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto nell'anno 1995 pronunciarsi in danno della "Immaurec" sentenza ex art. 2932 cod. civ., idonea a trasferirgli il cespite compromesso.

Premettevano che nel corso del giudizio, con sentenza del 9.12.1998, il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della "Immaurec"; che tuttavia il giudizio ex art. 2932 cod. civ. non era stato interrotto né riassunto nei confronti del curatore del fallimento o proseguito dal curatore del fallimento.

Premettevano che, nell'ambito del fallimento della "Immaurec", fallimento poi chiuso il 27.9.2001, essi attori si erano resi acquirenti e cessionari, in virtù di decreti di trasferimento trascritti in data 20 e 28.7.2000, dei terreni siti in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] (in catasto al fol. 413, partt. 1509, 1510 e 1511), terreni ricompresi nel lotto dalla "Immaurec" in bonis promesso in vendita a [OSCURATO:PERSONA].

Premettevano che con sentenza n. 38887 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ. esperita da [OSCURATO:PERSONA], aveva a costui trasferito il lotto di terreno di circa 5.000 mq. promesso in vendita subordinatamente al versamento del saldo del prezzo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Premettevano che con sentenza n. 12094 del 5.6.2008 il Tribunale di Roma, nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della "Immaurec", in persona di curatore speciale, ai fini del pagamento del saldo del prezzo, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Indi esponevano che la sentenza n. 38887/2002 e la sentenza n. 12094/2008 del Tribunale di Roma non erano ad essi opponibili, siccome pronunciate nei confronti della "Immaurec" in bonis e non già nei confronti del curatore del fallimento della "Immaurec"; che in pari tempo il curatore del fallimento della "Immaurec" si era sciolto, per facta concludentia, dal preliminare pendente, siccome i cespiti che ne erano oggetto erano stati alienati in sede fallimentare.

Gli attori dunque, acquirenti in sede fallimentare dei cespiti immobiliari promessi in vendita e trasferiti con sentenza ex art. 2932 cod. civ. al convenuto [OSCURATO:PERSONA], chiedevano dichiararsi ad essi inopponibili la sentenza n. 38887/2002 e la sentenza n. 12094/2008 del Tribunale di Roma e contestualmente farsi ordine al competente conservatore dei RR.II. di far luogo alla cancellazione della trascrizione della prima sentenza nonché alla cancellazione dell'annotazione e della trascrizione della seconda sentenza.

2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], in qualità di tutore del padre Duilio.

Deduceva, tra l'altro, che il curatore speciale della "Immaurec" s.r.I., nominato successivamente alla chiusura del fallimento, aveva accettato il pagamento del residuo prezzo pattuito, tant'è che il Tribunale di Roma aveva dato atto, con la sentenza n. 12094/2008, dell'avveramento della condizione posta dalla sentenza n. 38887/2002 ai fini della produzione dell'effetto traslativo.

Instava per il rigetto dell'avversa domanda.

3. Veniva dichiarata contumace la "Immaurec" s.r.l.

4. Con sentenza n. 11079/2010 l'adito tribunale, tra l'altro, rigettava la domanda degli attori.

5. Proponevano appello la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA], in qualità di tutore del padre Duilio.

Veniva dichiarata contumace la "Immaurec" s.r.l.

6. A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] gli appellanti attendevano alla riassunzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA].

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci [OSCURATO:PERSONA] e la "Immaurec" s.r.l.

7. Con sentenza n. 2705/2016 la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame.

Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo d'appello, che, in dipendenza della trascrizione, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della "Immaurec" s.r.I., della domanda ex art. 2932 cod. civ. e dell'effetto prenotativo che ne era scaturito, lo scioglimento dal preliminare pendente da parte del curatore del fallimento della s.r.l. promittente venditrice non era opponibile al promissario acquirente, cosicché la sentenza ex art.2932 cod. civ., in quanto destinata a retroagire al momento della trascrizione della domanda, era senz'altro opponibile al curatore fallimentare.

Evidenziava altresì che il curatore del fallimento aveva palesato il proposito di sciogliersi dal preliminare pendente ben cinque anni dopo la trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. e mai aveva inteso costituirsi o comparire, benché fosse a conoscenza della trascrizione della domanda, nel giudizio ex art. 2932 cod. civ., onde comunicare l'esistenza della procedura fallimentare.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]"; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) non hanno svolto difese.

Del pari non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA] e la "Immaurec" s.r.l.

9. La controricorrente ha depositato memoria.

10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42, 43, 51, 52 e 72 I.fall. nonché dell'art. 2652, n. 2, cod. civ.

Deduce che il principio di diritto affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 18131/2015 non è applicabile al caso di specie.

Deduce segnatamente che la sentenza n. 38887/2002 è stata pronunciata in un giudizio al quale il curatore del fallimento della "Immaurec" s.r.l. è rimasto del tutto estraneo ovvero in un giudizio giammai - in rapporto al previgente disposto dell'art. 43 I.fall., applicabile ratione temporis - interrotto e giammai riassunto nei confronti della società fallita o proseguito dalla società fallita.[OSCURATO:PERSONA] dunque che la sentenza n. 38887/2002, siccome pronunciata nei confronti della società fallita e non già nei confronti del curatore del fallimento, non ha esplicato alcun effetto nei confronti dei creditori della "Immaurec" s.r.I., non ha pregiudicato la facoltà del curatore di sciogliersi dal preliminare pendente e non esplica alcun effetto nei confronti di essa ricorrente, acquirente in sede fallimentare.

Deduce al contempo che pur la sentenza n. 12094/2008 non è idonea ad inficiare lo scioglimento dal preliminare pendente, la vendita ed il trasferimento, in sede fallimentare, dei cespiti oggetto del preliminare.

11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo.

Deduce che è senz'altro insufficiente e contraddittoria la motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha reputato sufficiente l'adesione della "Immaurec" ai fini del riscontro, operato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 12094/2008, dell'avvenuto pagamento del saldo del prezzo pattuito con la premessa di vendita del 1993 e quindi dell'avveramento della condizione posta dalla sentenza n. 38887/2002 dello stesso tribunale.

Deduce in particolare che aveva, al riguardo, con il quarto motivo d'appello, censurato la mancanza di prove e l'erronea valutazione della documentazione, viepiù in considerazione del ritardo con cui, rispetto al termine di tre mesi fissato con la sentenza n. 38887/2002, il versamento del residuo prezzo era stato assolto.

12. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento e va respinto.

13. La decisione della Corte di Roma, propriamente ai fini del rigetto del secondo motivo di appello, è ineccepibile, siccome del tutto conforme all'insegnamento n. 18131 del 16.9.2015 delle sezioni unite di questa Corte.

Ovviamente non vi è ragione alcuna ché questo Collegio non ribadisca nel caso di specie il dictum delle sezioni unite.

Ovvero il principio per cui il curatore del fallimento del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 I.fall. con effetto verso il promissario acquirente, ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 cod. civ. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (cfr., analogamente, Cass. (ord.) 30.5.2018, n. 13687).

14. In pari tempo è da escludere recisamente che la fattispecie de qua si connoti - in concreto - per aspetti tali da rendere inoperante la surriferita pronuncia delle sezioni unite.

Propriamente, nell'ipotesi in cui il promissario acquirente abbia trascritto la domanda ex art. 2932 cod. civ. antecedentemente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore, non è comunque atta a rendere opponibile al promissario lo scioglimento dal preliminare del curatore del fallimento del promittente la circostanza per cui il giudizio ex art. 2932 cod. civ., pur dopo il fallimento del promittente, abbia avuto - è il caso di specie, in rapporto al dettato dell'art. 43 I.fall. antecedente alla "riforma", applicabile ratione temporís - formale prosecuzione nei confronti di costui e non già nei confronti del curatore del suo fallimento. kk 8 Ed evidentemente a nulla rileva che lo scioglimento da parte del curatore del fallimento della "Immaurec" dal preliminare pendente ha trovato compimento in epoca abbondantemente precedente la pronuncia della sentenza n. 38887/2002, con l'antecedente vendita degli immobili in sede fallimentare e con l'antecedente pronuncia dei decreti di trasferimento.

15. Su tale scorta e la sentenza n. 38887/2002 e la sentenza n. 12094/2008 (quest'ultima viepiù alla luce dei rilievi di cui alla disamina del secondo motivo) del Tribunale di Roma sono appieno opponibili alla società in accomandita in questa sede ricorrente, che, tra gli altri, ebbe a rendersi cessionaria dei terreni controversi in viale [OSCURATO:PERSONA] con decreti di trasferimento del giudice delegato al fallimento dellla "Immaurec" s.r.l.

16. Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto.

17. Talune puntualizzazioni si impongono previamente.

Innanzitutto, la corte di merito ha dato compiutamente conto delle ragioni sulla cui scorta ha respinto il quarto motivo d'appello (cfr. sentenza d'appello, pagg. 12 - 13).

Cosicché del tutto ingiustificata è la denuncia di omessa motivazione.

Altresì, al cospetto del (novello) disposto del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. e dunque della rilevanza esclusivamente dell' "omesso esame circa fatto decisivo e controverso", tra le forme di "anomalia motivazionale" rilevanti nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.Ancora, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. - al di là dell'ipotesi del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

18. Va comunque rimarcato che la corte distrettuale ha inappuntabilmente dato atto dell'ineccepibilità del riscontro che, ai fini dell'accertamento della corresponsione del saldo del prezzo e quindi dell'avveramento della condizione prefigurata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 38887/2002, lo stesso tribunale ha poi operato con la successiva sentenza n. 12094/2008.

Nè l'ineccepibilità di quel riscontro poteva e può reputarsi inficiata - sì da pregiudicare la successiva valutazione operata con la sentenza in questa sede impugnata dalla corte capitolina - dalla circostanza che la medesima "Immaurec", tornata in bonis, in persona del curatore speciale, abbia, tout court e all'esito del decorso di un lasso temporale di gran lunga superiore a quello "programmato" con la sentenza n. 38887/2002, reputata congrua la somma offerta a saldo del prezzo dalla parte promissaria acquirente.

19. In ogni caso, allorché la ricorrente adduce che i fatti in parte qua agitur prospettati sarebbero stati erroneamente ritenuti non significativi dalla corte distrettuale (cfr. ricorso, pag. 25), censura, in fondo, i rilievi "in fatto" che la medesima corte ha operato.

E nondimeno non può che ribadirsi che il quadro motivazionale a sostegno dell'impugnato dictum non tradisce alcuna forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della già menzionata pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte.

20. Da ultimo, non ha precipua valenza il fatto per cui la corte d'appello abbia omesso di argomentare in ordine alla circostanza per cui l'effettivo traslativo era stato subordinato dalla sentenza n. 38887/2002 non già alla mera declaratoria di avvenuto versamento del saldo bensì alla trascrizione del saldo del residuo prezzo (cfr. ricorso, pag. 26).

Si tratta, all'evidenza, di un profilo del tutto irrilevante, che di certo non è di ostacolo alla piena opponibilità della sentenza n. 12094/2008 del Tribunale di Roma.

21. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", va condannata a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e la "Immaurec" s.r.l. non hanno svolto difese.

Nessuna statuizione va nei loro confronti assunta in ordine alle spese.

22. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 22191 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 88 s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Paganica, n. 13, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (erede di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 440, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) INTIMATO e IMMAUREC s.r.I., in persona del curatore speciale. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) INTIMATI e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2705/2016 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 aprile 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 24.2.2009 la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona del tutore [OSCURATO:PERSONA], nonché la "Immaurec" s.r.I., in persona del curatore speciale. [OSCURATO:PERSONA] che con preliminare stipulato nell'anno 1993 la "Immaurec" aveva promesso di vendere a [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, aveva promesso di acquistare un lotto di terreno di circa 5.000 mq. Premettevano che con domanda debitamente trascritta [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto nell'anno 1995 pronunciarsi in danno della "Immaurec" sentenza ex art. 2932 cod. civ., idonea a trasferirgli il cespite compromesso. Premettevano che nel corso del giudizio, con sentenza del 9.12.1998, il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della "Immaurec"; che tuttavia il giudizio ex art. 2932 cod. civ. non era stato interrotto né riassunto nei confronti del curatore del fallimento o proseguito dal curatore del fallimento. Premettevano che, nell'ambito del fallimento della "Immaurec", fallimento poi chiuso il 27.9.2001, essi attori si erano resi acquirenti e cessionari, in virtù di decreti di trasferimento trascritti in data 20 e 28.7.2000, dei terreni siti in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] (in catasto al fol. 413, partt. 1509, 1510 e 1511), terreni ricompresi nel lotto dalla "Immaurec" in bonis promesso in vendita a [OSCURATO:PERSONA]. Premettevano che con sentenza n. 38887 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ. esperita da [OSCURATO:PERSONA], aveva a costui trasferito il lotto di terreno di circa 5.000 mq. promesso in vendita subordinatamente al versamento del saldo del prezzo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Premettevano che con sentenza n. 12094 del 5.6.2008 il Tribunale di Roma, nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della "Immaurec", in persona di curatore speciale, ai fini del pagamento del saldo del prezzo, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere. Indi esponevano che la sentenza n. 38887/2002 e la sentenza n. 12094/2008 del Tribunale di Roma non erano ad essi opponibili, siccome pronunciate nei confronti della "Immaurec" in bonis e non già nei confronti del curatore del fallimento della "Immaurec"; che in pari tempo il curatore del fallimento della "Immaurec" si era sciolto, per facta concludentia, dal preliminare pendente, siccome i cespiti che ne erano oggetto erano stati alienati in sede fallimentare. Gli attori dunque, acquirenti in sede fallimentare dei cespiti immobiliari promessi in vendita e trasferiti con sentenza ex art. 2932 cod. civ. al convenuto [OSCURATO:PERSONA], chiedevano dichiararsi ad essi inopponibili la sentenza n. 38887/2002 e la sentenza n. 12094/2008 del Tribunale di Roma e contestualmente farsi ordine al competente conservatore dei RR.II. di far luogo alla cancellazione della trascrizione della prima sentenza nonché alla cancellazione dell'annotazione e della trascrizione della seconda sentenza. 2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], in qualità di tutore del padre Duilio. Deduceva, tra l'altro, che il curatore speciale della "Immaurec" s.r.I., nominato successivamente alla chiusura del fallimento, aveva accettato il pagamento del residuo prezzo pattuito, tant'è che il Tribunale di Roma aveva dato atto, con la sentenza n. 12094/2008, dell'avveramento della condizione posta dalla sentenza n. 38887/2002 ai fini della produzione dell'effetto traslativo. Instava per il rigetto dell'avversa domanda. 3. Veniva dichiarata contumace la "Immaurec" s.r.l. 4. Con sentenza n. 11079/2010 l'adito tribunale, tra l'altro, rigettava la domanda degli attori. 5. Proponevano appello la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA], in qualità di tutore del padre Duilio. Veniva dichiarata contumace la "Immaurec" s.r.l. 6. A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] gli appellanti attendevano alla riassunzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci [OSCURATO:PERSONA] e la "Immaurec" s.r.l. 7. Con sentenza n. 2705/2016 la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame. Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo d'appello, che, in dipendenza della trascrizione, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della "Immaurec" s.r.I., della domanda ex art. 2932 cod. civ. e dell'effetto prenotativo che ne era scaturito, lo scioglimento dal preliminare pendente da parte del curatore del fallimento della s.r.l. promittente venditrice non era opponibile al promissario acquirente, cosicché la sentenza ex art.2932 cod. civ., in quanto destinata a retroagire al momento della trascrizione della domanda, era senz'altro opponibile al curatore fallimentare. Evidenziava altresì che il curatore del fallimento aveva palesato il proposito di sciogliersi dal preliminare pendente ben cinque anni dopo la trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. e mai aveva inteso costituirsi o comparire, benché fosse a conoscenza della trascrizione della domanda, nel giudizio ex art. 2932 cod. civ., onde comunicare l'esistenza della procedura fallimentare. 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]"; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) non hanno svolto difese. Del pari non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA] e la "Immaurec" s.r.l. 9. La controricorrente ha depositato memoria. 10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42, 43, 51, 52 e 72 I.fall. nonché dell'art. 2652, n. 2, cod. civ. Deduce che il principio di diritto affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 18131/2015 non è applicabile al caso di specie. Deduce segnatamente che la sentenza n. 38887/2002 è stata pronunciata in un giudizio al quale il curatore del fallimento della "Immaurec" s.r.l. è rimasto del tutto estraneo ovvero in un giudizio giammai - in rapporto al previgente disposto dell'art. 43 I.fall., applicabile ratione temporis - interrotto e giammai riassunto nei confronti della società fallita o proseguito dalla società fallita.[OSCURATO:PERSONA] dunque che la sentenza n. 38887/2002, siccome pronunciata nei confronti della società fallita e non già nei confronti del curatore del fallimento, non ha esplicato alcun effetto nei confronti dei creditori della "Immaurec" s.r.I., non ha pregiudicato la facoltà del curatore di sciogliersi dal preliminare pendente e non esplica alcun effetto nei confronti di essa ricorrente, acquirente in sede fallimentare. Deduce al contempo che pur la sentenza n. 12094/2008 non è idonea ad inficiare lo scioglimento dal preliminare pendente, la vendita ed il trasferimento, in sede fallimentare, dei cespiti oggetto del preliminare. 11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo. Deduce che è senz'altro insufficiente e contraddittoria la motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha reputato sufficiente l'adesione della "Immaurec" ai fini del riscontro, operato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 12094/2008, dell'avvenuto pagamento del saldo del prezzo pattuito con la premessa di vendita del 1993 e quindi dell'avveramento della condizione posta dalla sentenza n. 38887/2002 dello stesso tribunale. Deduce in particolare che aveva, al riguardo, con il quarto motivo d'appello, censurato la mancanza di prove e l'erronea valutazione della documentazione, viepiù in considerazione del ritardo con cui, rispetto al termine di tre mesi fissato con la sentenza n. 38887/2002, il versamento del residuo prezzo era stato assolto. 12. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento e va respinto. 13. La decisione della Corte di Roma, propriamente ai fini del rigetto del secondo motivo di appello, è ineccepibile, siccome del tutto conforme all'insegnamento n. 18131 del 16.9.2015 delle sezioni unite di questa Corte. Ovviamente non vi è ragione alcuna ché questo Collegio non ribadisca nel caso di specie il dictum delle sezioni unite. Ovvero il principio per cui il curatore del fallimento del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 I.fall. con effetto verso il promissario acquirente, ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 cod. civ. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (cfr., analogamente, Cass. (ord.) 30.5.2018, n. 13687). 14. In pari tempo è da escludere recisamente che la fattispecie de qua si connoti - in concreto - per aspetti tali da rendere inoperante la surriferita pronuncia delle sezioni unite. Propriamente, nell'ipotesi in cui il promissario acquirente abbia trascritto la domanda ex art. 2932 cod. civ. antecedentemente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore, non è comunque atta a rendere opponibile al promissario lo scioglimento dal preliminare del curatore del fallimento del promittente la circostanza per cui il giudizio ex art. 2932 cod. civ., pur dopo il fallimento del promittente, abbia avuto - è il caso di specie, in rapporto al dettato dell'art. 43 I.fall. antecedente alla "riforma", applicabile ratione temporís - formale prosecuzione nei confronti di costui e non già nei confronti del curatore del suo fallimento. kk 8 Ed evidentemente a nulla rileva che lo scioglimento da parte del curatore del fallimento della "Immaurec" dal preliminare pendente ha trovato compimento in epoca abbondantemente precedente la pronuncia della sentenza n. 38887/2002, con l'antecedente vendita degli immobili in sede fallimentare e con l'antecedente pronuncia dei decreti di trasferimento. 15. Su tale scorta e la sentenza n. 38887/2002 e la sentenza n. 12094/2008 (quest'ultima viepiù alla luce dei rilievi di cui alla disamina del secondo motivo) del Tribunale di Roma sono appieno opponibili alla società in accomandita in questa sede ricorrente, che, tra gli altri, ebbe a rendersi cessionaria dei terreni controversi in viale [OSCURATO:PERSONA] con decreti di trasferimento del giudice delegato al fallimento dellla "Immaurec" s.r.l. 16. Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto. 17. Talune puntualizzazioni si impongono previamente. Innanzitutto, la corte di merito ha dato compiutamente conto delle ragioni sulla cui scorta ha respinto il quarto motivo d'appello (cfr. sentenza d'appello, pagg. 12 - 13). Cosicché del tutto ingiustificata è la denuncia di omessa motivazione. Altresì, al cospetto del (novello) disposto del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. e dunque della rilevanza esclusivamente dell' "omesso esame circa fatto decisivo e controverso", tra le forme di "anomalia motivazionale" rilevanti nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.Ancora, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. - al di là dell'ipotesi del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 18. Va comunque rimarcato che la corte distrettuale ha inappuntabilmente dato atto dell'ineccepibilità del riscontro che, ai fini dell'accertamento della corresponsione del saldo del prezzo e quindi dell'avveramento della condizione prefigurata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 38887/2002, lo stesso tribunale ha poi operato con la successiva sentenza n. 12094/2008. Nè l'ineccepibilità di quel riscontro poteva e può reputarsi inficiata - sì da pregiudicare la successiva valutazione operata con la sentenza in questa sede impugnata dalla corte capitolina - dalla circostanza che la medesima "Immaurec", tornata in bonis, in persona del curatore speciale, abbia, tout court e all'esito del decorso di un lasso temporale di gran lunga superiore a quello "programmato" con la sentenza n. 38887/2002, reputata congrua la somma offerta a saldo del prezzo dalla parte promissaria acquirente. 19. In ogni caso, allorché la ricorrente adduce che i fatti in parte qua agitur prospettati sarebbero stati erroneamente ritenuti non significativi dalla corte distrettuale (cfr. ricorso, pag. 25), censura, in fondo, i rilievi "in fatto" che la medesima corte ha operato. E nondimeno non può che ribadirsi che il quadro motivazionale a sostegno dell'impugnato dictum non tradisce alcuna forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della già menzionata pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte. 20. Da ultimo, non ha precipua valenza il fatto per cui la corte d'appello abbia omesso di argomentare in ordine alla circostanza per cui l'effettivo traslativo era stato subordinato dalla sentenza n. 38887/2002 non già alla mera declaratoria di avvenuto versamento del saldo bensì alla trascrizione del saldo del residuo prezzo (cfr. ricorso, pag. 26). Si tratta, all'evidenza, di un profilo del tutto irrilevante, che di certo non è di ostacolo alla piena opponibilità della sentenza n. 12094/2008 del Tribunale di Roma. 21. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", va condannata a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e la "Immaurec" s.r.l. non hanno svolto difese. Nessuna statuizione va nei loro confronti assunta in ordine alle spese. 22. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi
Sentenza Cassazione n. 36195/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris