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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 28245/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19505-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.19505/2022 Cron.

Rep.

Ud.26/09/2023 CC avverso la sentenza n. 1386/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/02/2022 R.G.N. 696/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva accolto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], dirigente di ruolo professionale non medico (farmacista) della ASP di Agrigento, con incarico di responsabile di struttura semplice dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva chiesto la condanna del proprio datore di lavoro al risarcimento del danno, per avere ritardato, nel periodo antecedente al 2013, la graduazione delle funzioni necessaria al fine di determinare la misura della parte variabile dell’indennità di posizione;

2. la ASP ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Vario;

3. la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalla controparte. [OSCURATO:PERSONA]:

1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. nei termini (cfr. Cass.

SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 cod. proc. civ.;

2. in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ., non occorre provvedere sulle spese;3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione delgiudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19505-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.19505/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC avverso la sentenza n. 1386/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/02/2022 R.G.N. 696/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva accolto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], dirigente di ruolo professionale non medico (farmacista) della ASP di Agrigento, con incarico di responsabile di struttura semplice dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva chiesto la condanna del proprio datore di lavoro al risarcimento del danno, per avere ritardato, nel periodo antecedente al 2013, la graduazione delle funzioni necessaria al fine di determinare la misura della parte variabile dell’indennità di posizione; 2. la ASP ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Vario; 3. la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalla controparte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 cod. proc. civ.; 2. in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ., non occorre provvedere sulle spese;3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione delgiudizio di legittimità. Così
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