CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 24818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 18834/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA], 70 pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 2253/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA],Dirigente Generale per le [OSCURATO:PERSONA], Beni e Servizi del Ministero della Giustizia, convenne davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per sentir accertare la natura diffamatoria di affermazioni pubblicate dal convenuto nel proprio blog sia proprie sia di terzi e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni; le frasi proprie dell’autore del blog erano del seguente tenore: “[OSCURATO:PERSONA] … è certamente uno dei maggiori responsabili del disastro finanziario in cui versa l’Amministrazione della Giustizia Minorile. Ma tutta la sua “gestione” può considerarsi, nel complesso, disastrosa: basti pensare ai “pasticci” fatti riguardo i lavori di ristrutturazione del complesso demaniale del “Pratello” a Bologna . [OSCURATO:PERSONA] è stato uno dei maggiori responsabili della mia rimozione di fine legislatura” avvenuta a gennaio 2006; le frasi attribuibili ad un terzo anonimo, autorizzate dal [OSCURATO:PERSONA], erano le seguenti: “è inspiegabile come un laureato in filosofia, implicato a suo tempo nella scandalo “Trane”, segretario personale dell’ex ministro socialista [OSCURATO:PERSONA] poi finito in manette, abbia continuato, nonostante tutto, una carriera decisamente sorprendente fortemente voluta da un magistrato che si è occupato da ultimo del caso “Ustica”nel quale ne sono usciti t utti assolti, grande esperto di “servizi”, ma forse lo è….” nel contraddittorio con il convenuto, il Tribunale adito rigettò la domanda ritenendo che quanto pubblicato costituisse espressione del diritto di critica con la conseguente irrilevanza della veridicità di quanto affermato per la natura soggettiva della critica e per la sussistenza dei soli limiti scriminanti della “rilevanza sociale dell’argomento” e della “continenza delle espressioni utilizzate”; aseguito di appello del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 8/5/2020 , ha accolto il gravame , ha liquidato in favore del [OSCURATO:PERSONA] il danno nella misura di € 20.000 oltre interessied ha condannato l’appellato a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado del giudizio; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sussistendo i presupposti dell’art. 380bis, 1° co. c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso -violazione ed errata applicazione dell’art. 21 Cost. e 51 c.p.-il ricorrente lamenta che la corte di merito non abbia applicato al caso l’esimente di cui all’art. 21 Cost. e 51 c.p. e non abbia ritenuto che, nell’ambito del diritto di critica, la veridicità della notizia propalata assumeuna rilevanza diversa rispetto al diritto di cronaca, fino al punto d a diventare recessiva rispetto alle altre scriminanti della continenza delle espressioni utilizzate e dell’interesse pubblico della notizia; nel caso in esame, il presupposto di fatto su cui è andato ad innestarsi il giudizio valutativo era costituito dalla carica ricoperta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dall’assenza di volontà di offesa gratuita diretta a colpirlo sul piano individuale, sicché il giudice avrebbe dovuto riconoscere che, nella fattispecie, si era verificato un caso di critica legittima; il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bisc.p.c. la impugnata sentenza ha così affermato: “Non condivide il Collegio la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le affermazioni contenute nel blog siano scriminate dall’eser ci zio del diritto di critica del blogger prescindendo del tutto dalla verità o meno delle stesse …limitatamente alla verità del fatto, tuttavia, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l’esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambepresupposto di operatività dell’esimente, la verità dello stesso. Il criterio della verità non richiede la necessità di un’oggettività così serrata come quella di un articolo di cronaca giornalistica ma, laddove siano premesse o attribuite a terzi condott e o dichiarazioni non tenute , si esorbita dall’esercizio del diritto di critica. Non è consentito cioè, anche in sede di critica, di travisare i fatti”; la sentenza è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui la critica può non essere obiettiva né esatta ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibilie tradursi anche in valutazioni e commenti “di parte”, cioè non necessariamente obiettivi , purché si fondi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità(Cass., S.U. n. 28813 del 2011, Cass., n. 7274 del 2013; Cass., n. 1982 del 2014; Cass., n. 4068 del 2014, Cass. Pen, n. 34160 del 12/6/2017; Cass. n. 2357 del 2018); con il secondo motivo di ricorso - violazione dell’art. 595 co. 3 c.p. - il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile per i contenuti diffamatori inseriti sul blog da un soggetto terzo all’indirizzo del [OSCURATO:PERSONA], e non ha considerato che queste frasi erano state rimosse dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] non appena ne era venuto a conoscenza, cioè a seguito della segnalazione da parte del [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza non sarebbe conforme all’indirizzo di questa Corte, espresso da Cass. Pen. n. 12546 del 2019,secondo cui è esclusa la responsabilità personale del blogger quando questi, reso edotto dell’offensività della pubblicazione, decide di intervenire prontamente a rimuovere il post offensivo; il motivo è infondato; la sentenza impugnata ha ritenuto, quanto ai contenuti inseriti da terzi nel blog del [OSCURATO:PERSONA],che il blog era stato creato proprio al fine di commentare con soddisfazione tutte “le rimozioni” operate in occasione del cambio avvenuto ai verticidel Ministero della Giustizia nel Dipartimento della Giustizia Minorile ed è evidente come anche il commento del lettore anonimo sia stato favorito da quanto già postato dal suo creatore. Se è vero, quindi, in astratto che a c a rico dell’amministratore del blog non grava un obbligo di controllo ex ante degli scritti di terzi, potendosi riconoscere solo un dovere di rimozione dei contenuti lesivi di cui lo stesso sia venuto a conoscenza, occorre tuttavia considerare anche se il contenuto del blog nel suo complesso stimoli effettivamente un costruttivo esercizio del diritto di critica ovvero, come nella specie, si risolva in una mera provocazione di “sfoghi” in cui i fatti e le responsabilità denunciate non siano in alcun modo spiegate. Peraltro la sentenza riferisce che la rimozione è stata tutt’altro che tempestiva perché le frasi sono state pubblicate in internet il 21/12/2006, il danneggiato ne ha avuto conoscenza nel 2011, e solo a seguito di richiesta tramite il proprio legale del 14/11/2012, il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto alla rimozione del blog dopo un vano tentativo di mediazione tramite la Camera Arbitrale di Roma;la sentenza è pertanto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “In tema di diffamazione, il "blogger" risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori (Cass. Pen., 5, n. 13979 del 25/1/2021, Cass. Pen. 5, n. 12546 del 20/3/2019); infine con il terzo motivo di ricorso - violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. -il ricorrente impugna il capo di sentenza che ha ritenuto incontestata la prova del danno, omettendo, a suo dire, l’esame del fatto decisivo costituito dal presunto numero di accessi al blog (n. 18.710) che il ricorrente assume di aver contestato sia in primo grado sia in appello; il motivo è inammissibile; la sentenza osserva, infatti, quanto segue: “L’iniziale contestazione circa il numero degli accessi al blog contenuta nella comparsa dicostituzione e risposta del giudizio di primo grado non è stata reiterata dall’appellato nel grado di appello, per cui deve ritenersi senz’altro attendibile il numeratore che ha contato 18.710 accessi. Ciò premesso, appare senz’altro legittimo il ricorso alle presunzioni per dimostrare il danno e, nella sua liquidazione, va tenuto conto della professione dell’appellante e dell’elevato numero di accessi al blog che induce a ritenere che le affermazioni in esso contenute possano aver determinato un danno alla sua immagine professionale quantomeno nel suo ambiente lavorativo”;a fronte di tale ratio decidendi il ricorrente si limita ad enunciare genericamente che il numero degli accessi, contestato in primo grado, lo sarebbe statoanche in appello, ma non riporta alcun passaggio della comparsa di costituzione e risposta in appello da cui si evinca la contestazione del numero degli accessi, né lamenta un vizio della motivazioneai sensi dell’art. 115 c.p.c., che avrebbe dovuto sollevare per sindacare il principio di non contestazione; il motivo pertanto è privo di autosufficienza, aspecifico e non attinge in modo idoneo la ratio decidendi; alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.200(oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto