CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Brescia il 12/12/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui all'ad 10 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, unicamente desunto dal processo verbale di constatazione e da bonifici verso l'estero, che rivestirebbero carattere di mero indizio; con un secondo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il contegno dell'imputato; con un terzo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte di merito fatto illogicamente riferimento alle evasione di imposta per tre annualità, quando il delitto contestato è svincolato dal periodo dell'imposta. 3. Il ricorso è inammissibile perché reitera censure, per larga parte di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici della Corte di merito. 4. Quanto al primo motivo, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che i Giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno evidenziato - elementi obiettivi, non mere presunzioni - che la società di cui l'imputato era il legale rappresentante non aveva presentato la dichiarazione IVA per l'anno 2016, pur a fronte di otto bonifici su estero pari a 281 mila euro, e, quanto alle dichiarazioni IVA presentate per gli anni 2014 e 2015, le stesse risultavano non veritiere, non avendo computato le somme di 179 bonifici effettuati sempre verso l'estero, per un totale di oltre cinque milioni di euro; da ciò, dunque, desumendo, in maniera non manifestamente illogica, che l'occultamento delle scritture contabili avesse lo scopo di impedire il disvelamento del volume d'affari non dichiarato dalla società e soggetto ad imposizione fiscale e, quindi, di evadere il fisco. 5. Con riguardo al secondo motivo, premesso che l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), si rileva che la Corte di merito ha escluso la sussistenza di elementi tali da giustificare una riduzione della penale, tale non essendo il fatto che l'imputato avesse inviato missive all'Agenzia delle dogane, in quanto le stesse erano finalizzato ad accreditare circostanze non veritiere. 6. In relazione al terzo motivo, ribadito che il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (tra le altre, Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802), si osserva che la Corte di merito ha sottolineato, come elemento ostativo al riconoscimento del beneficio, che l'imputato non solo aveva occultato le scritture contabili, ma aveva anche realizzato evasioni fiscali per ben tre annualità d'imposta, elemento che, in maniera non certo implausibile, doveva ritenersi indicativo di una prognosi non favorevole circa l'astensione dalla commissione di ulteriori reati. Si tratta di un giudizio di fatto non manifestamente illogico che, quindi, non è censurabile in sede di legittimità. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così d