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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 20832/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 4 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in rito ordinario (previa revoca di messa alla prova perché l'imputato aveva sospeso lo svolgimento dei lavori), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anno di arresto per il porto fuori della propria abitazione di un coltello a serramanico, fatto avvenuto il 28 agosto 2016.

Con sentenza del 13 luglio 2022 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce inosservanza di norma processuale in quanto il giudizio di appello si era svolto a trattazione scritta secondo il rito dell'emergenza previsto dall'art. 23bis d.l. 137 del 2020 nonostante che il difensore nei termini avesse inviato richiesta di partecipazione in presenza.

3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Dalla lettura degli atti del procedimento, cui la Corte può accedere atteso il vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che l'udienza del 13 luglio 2022 si è svolta in effetti in forma non partecipata.

Nel verbale di udienza si dà atto che il Procuratore generale ha trasmesso le conclusioni, mentre non risultano conclusioni della difesa.

Dal b lettura dei documenti allegati al ricorso emerge, però, che il difensore dell'imputato aveva inviato richiesta di udienza partecipata via p.e.c., all'indirizzo della Corte d'appello indicato nell'avviso di udienza, il 19 maggio 2022, e quindi entro il termine previsto dall'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Ne consegue che il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; gli atti devono essere trasmessi all'autorità competente (Sez. 1, Sentenza n. 17027 del 10/03/2015, Nigest, Rv. 263378), che si individua nella Corte d'appello di Messina, per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in rito ordinario (previa revoca di messa alla prova perché l'imputato aveva sospeso lo svolgimento dei lavori), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anno di arresto per il porto fuori della propria abitazione di un coltello a serramanico, fatto avvenuto il 28 agosto 2016. Con sentenza del 13 luglio 2022 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce inosservanza di norma processuale in quanto il giudizio di appello si era svolto a trattazione scritta secondo il rito dell'emergenza previsto dall'art. 23bis d.l. 137 del 2020 nonostante che il difensore nei termini avesse inviato richiesta di partecipazione in presenza. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti del procedimento, cui la Corte può accedere atteso il vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che l'udienza del 13 luglio 2022 si è svolta in effetti in forma non partecipata. Nel verbale di udienza si dà atto che il Procuratore generale ha trasmesso le conclusioni, mentre non risultano conclusioni della difesa. Dal b lettura dei documenti allegati al ricorso emerge, però, che il difensore dell'imputato aveva inviato richiesta di udienza partecipata via p.e.c., all'indirizzo della Corte d'appello indicato nell'avviso di udienza, il 19 maggio 2022, e quindi entro il termine previsto dall'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. Ne consegue che il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; gli atti devono essere trasmessi all'autorità competente (Sez. 1, Sentenza n. 17027 del 10/03/2015, Nigest, Rv. 263378), che si individua nella Corte d'appello di Messina, per la rinnovazione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, i
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