CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 1977
Cassazione n. 17107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1977 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito; osservato che, in ordine alla sussistenza del dolo, corretta risulta la risposta della Corte di appello che ha rilevato che l'allontanamento dalla abitazione (anche di pochi metri) per ricevere una dose di sostanza stupefacente potesse incidere sulla sussistenza del dolo del reato, in ragione della inconferenza delle motivazioni e del breve tempo di allontanamento; rilevato che, in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., giuridicamente corretta risulta la motivazione della decisione che ha ritenuto determinante la valutata abitualità della condotta desunta dalla presenza di almeno due precedenti condanne per reati della stessa indole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso