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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 1975

Cassazione n. 20598/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/09/1975 [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/01/1984 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 13 settembre 2022 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna, ha ricleterminato la pena nei confronti di IGNAT Iulian e BALOG Gheorghe in mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa ciascuno in relazione al reato di tentato furto di gasolio pluriaggravato, trattandosi di bene esposto alla pubblica fede escludendo altresì l'ipotesi di cui all'art.131 bis cod.pen. in ragione dei limiti edittali di pena preclusivi al beneficio. 2.Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati i quali, nel rappresentare che per effetto della riforma Cartabia i reati erano divenuti procedibili a querela e che la querela non era stata presentata, denunciavano altresì violazione di legge e vizio motivazionale in ragione della mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. essendosi l'azione furtiva consumata sotto il controllo del personale dell'azienda titolare del mezzo, nonché per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in quanto la stessa riforma Cartabia aveva modificato la disposizione in esame mutandone i presupposti edittali della pena.

La difesa di IGNAT Iulian ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nell'accoglimnto del ricorso

3. Preliminarmente deve essere riconosciuta la rituale instaurazione del rapporto processuale dinanzi al giudice di legittimità a fronte di motivi di ricorso non inammissibili.

Invero le doglianze, quale quella concernente la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen., nonché la mancata applicazione del fatto di speciale tenuità, a fronte del mutato quadro edittale per accedere al beneficio, non appaiono manifestamente infondate, in quanto introducono difese tecniche suscettibili di considerazione e non prive di analisi censoria, laddove ravvisano profili di inadeguatezza motivazionale degne di considerazione.

5. Pertanto, alla luce dell'intervento normativo che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di cui all'art.624 2 625 n.2 e 7 cod.pen. a partire dal 30 Dicembre 2022 (D.Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150 art.2 comma 1), e non risultando essere stata introdotta la condizione di procedibilità entro i termini fissati nella novella normativa, né essendo stata manifestata in altro modo la istanza punitiva della persona offesa (mediante costituzione di parte civile non revocata sez.3, n.27147 del 9/05/2023, S., Rv.284844.01), il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica (sez.2, n.22641 del 21/04/2023, P., Rv.284729.01), dovendosi riconoscere natura anche sostanziale alla querela in ragione della sua idoneità ad incidere sulla punibilità dell'autore del fatto.

6. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere più proseguita per mancanza di querela in conseguenza del mutamento di procedibilità del titolo di reato per cui è processo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo l'azione penale improcedibile per difetto di querela.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/09/1975 [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/01/1984 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 13 settembre 2022 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna, ha ricleterminato la pena nei confronti di IGNAT Iulian e BALOG Gheorghe in mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa ciascuno in relazione al reato di tentato furto di gasolio pluriaggravato, trattandosi di bene esposto alla pubblica fede escludendo altresì l'ipotesi di cui all'art.131 bis cod.pen. in ragione dei limiti edittali di pena preclusivi al beneficio. 2.Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati i quali, nel rappresentare che per effetto della riforma Cartabia i reati erano divenuti procedibili a querela e che la querela non era stata presentata, denunciavano altresì violazione di legge e vizio motivazionale in ragione della mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. essendosi l'azione furtiva consumata sotto il controllo del personale dell'azienda titolare del mezzo, nonché per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in quanto la stessa riforma Cartabia aveva modificato la disposizione in esame mutandone i presupposti edittali della pena. La difesa di IGNAT Iulian ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nell'accoglimnto del ricorso 3. Preliminarmente deve essere riconosciuta la rituale instaurazione del rapporto processuale dinanzi al giudice di legittimità a fronte di motivi di ricorso non inammissibili. Invero le doglianze, quale quella concernente la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen., nonché la mancata applicazione del fatto di speciale tenuità, a fronte del mutato quadro edittale per accedere al beneficio, non appaiono manifestamente infondate, in quanto introducono difese tecniche suscettibili di considerazione e non prive di analisi censoria, laddove ravvisano profili di inadeguatezza motivazionale degne di considerazione. 5. Pertanto, alla luce dell'intervento normativo che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di cui all'art.624 2 625 n.2 e 7 cod.pen. a partire dal 30 Dicembre 2022 (D.Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150 art.2 comma 1), e non risultando essere stata introdotta la condizione di procedibilità entro i termini fissati nella novella normativa, né essendo stata manifestata in altro modo la istanza punitiva della persona offesa (mediante costituzione di parte civile non revocata sez.3, n.27147 del 9/05/2023, S., Rv.284844.01), il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica (sez.2, n.22641 del 21/04/2023, P., Rv.284729.01), dovendosi riconoscere natura anche sostanziale alla querela in ragione della sua idoneità ad incidere sulla punibilità dell'autore del fatto. 6. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere più proseguita per mancanza di querela in conseguenza del mutamento di procedibilità del titolo di reato per cui è processo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo l'azione penale improcedibile per difetto di querela. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere