CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 10036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GUP del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 31/03/2020 pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con un unico motivo deduce l'inosservanza dell'art. 131-bis cod.pen. in relazione all'art. 7, comma 1, decreto-legge n. 26/2019, dell'art. 640-bis cod.pen. e dell'art. 129 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione. La ricorrente sostiene che il giudice non ha preso in considerazione la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto in relazione al reato di truffa ai sensi dell'art. 640-bis cod.pen. in continuazione con quello di indebita percezione del reddito di cittadinanza, pur in presenza dei requisiti a tal fine richiesti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento. Va, infatti, ricordato che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Leggendo la norma alla luce del principio di tassatività che la informa - riguardando i mezzi di impugnazione- emerge come il legislatore abbia voluto limitare il controllo del giudice soltanto ai dati meramente formali, mentre gli è preclusa ogni valutazione circa il merito della pena concordata tra le parti. Quando l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena, il giudice ha il potere e il dovere di controllare la correttezza giuridica del patto e la congruità della pena richiesta, mentre non può sindacare profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, afferenti al vizio della motivazione, tra le quali rientra senz'altro la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., per il cui riconoscimento è richiesto un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma. Alla luce di ciò, deve affermarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo dell'omessa valutazione officiosa della possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod.pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. 1.5. Quanto fin qui esposto e i principi da ultimo richiamati comportano, la declaratoria di inammissibilità de plano con ordinanza del proposto ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P Così deciso il 7 di