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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34098/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e al fatto che la condotta accertata risultava diversa da quella contestata- oltre che versati in fatto, sono meramente reiterativi di quelli formulat4) in appello, disattesi con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta.

La Corte di appello ha, infatti, rimarcato come sia pacifico che l'imputato, ammesso al regime detenzione clomiciliare, una volta dimesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, dopo essersi presentato presso la Questura di Canicattì per avere indicazioni su come raggiungere la comunità '[OSCURATO:PERSONA]" e avere appreso di non poter essere accolto in quanto non si era sottoposto al tampone COVID, anziché chiedere a quali prescrizioni attenersi, faceva rientro a Catania senza avvertire alcuna autorità di polizia, circolando liberamente, finché, del tutto casualmente, veniva individuato dopo sei giorni dal personale della [OSCURATO:PERSONA] di Catania.

Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che, se pure con modalità lievemente diverse, la condotta di evasione si era compiutamente e il fatto non poteva ritenersi "diverso' da quello contestato.

Il terzo motivo di ricorso - relativo alla sussistenza del dolo del reato - è anch'esso inammissibile.

La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di legittimità sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.

Il quarto motivo - che censura il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale contestata - non è consentito in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte d'appello che evidenzia che, in ragione dei precedenti penali da cui l'imputato è gravato, appare congruo il bilanciamento delle circostanze.

Deve osservarsi che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., le circostanze attenuanti generiche non possono essere ritenute prevalenti sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e al fatto che la condotta accertata risultava diversa da quella contestata- oltre che versati in fatto, sono meramente reiterativi di quelli formulat4) in appello, disattesi con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. La Corte di appello ha, infatti, rimarcato come sia pacifico che l'imputato, ammesso al regime detenzione clomiciliare, una volta dimesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, dopo essersi presentato presso la Questura di Canicattì per avere indicazioni su come raggiungere la comunità '[OSCURATO:PERSONA]" e avere appreso di non poter essere accolto in quanto non si era sottoposto al tampone COVID, anziché chiedere a quali prescrizioni attenersi, faceva rientro a Catania senza avvertire alcuna autorità di polizia, circolando liberamente, finché, del tutto casualmente, veniva individuato dopo sei giorni dal personale della [OSCURATO:PERSONA] di Catania. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che, se pure con modalità lievemente diverse, la condotta di evasione si era compiutamente e il fatto non poteva ritenersi "diverso' da quello contestato. Il terzo motivo di ricorso - relativo alla sussistenza del dolo del reato - è anch'esso inammissibile. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di legittimità sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura. Il quarto motivo - che censura il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale contestata - non è consentito in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte d'appello che evidenzia che, in ragione dei precedenti penali da cui l'imputato è gravato, appare congruo il bilanciamento delle circostanze. Deve osservarsi che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., le circostanze attenuanti generiche non possono essere ritenute prevalenti sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend