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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 28645/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia emessa, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., in data 9 gennaio 2025, con la quale ha applicato la misura della Custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato di una pluralità di furti commessi in concorso con altri, non ricorrenti, ai danni di sportelli ATM di istituti di credito e uffici postali, con utilizzo di materiale esplodente, ( capi 1,2,3,4,5), nonché di ricettazione (capo 6) e associazione per delinquere ( capo 7), avendo ravvisato l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.;

2. Con il ricorso in esame, i difensori dell'indagato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedono l'annullamento dell'ordinanza impugnata svolgendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale e correlati vizi di motivazione in relazione alla eccepita perdita di efficacia della misura cautelare per compiuto decorso del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen., dalla declaratoria di incompetenza del Gip presso il Tribunale di Ivrea.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione relativa alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo attuale e concreto di reiterazione degli ipotizzati reati da parte del ricorrente; in particolare, la motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari è carente essendo stato, peraltro, trascurato l'esame dell'ulteriore requisito dell'attualità del pericolo.

Ancora, è dedotta carenza di motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata tralascia ogni approfondimento in ordine all'applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3.

Con dichiarazione del 30 maggio 2025 il ricorrente, unitamente ai suoi difensori, la cui dichiarazione ha sottoscritto, ha rinunciato al ricorso.

4. La rinuncia al ricorso costituisce causa d'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

D) cod.proc.pen. 5.Poiché il ricorrente ha ritualmente rinunciato a coltivare il ricorso dallo stesso proposto, si impone la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen in relazione all'art. 591, comma 1 lett.

D) cod.proc.pen. 6.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 cod.proc.pen ), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i-ter, disp.

Ltt.

Cod.

Proc. Pen.

Così decis in Roma, 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia emessa, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., in data 9 gennaio 2025, con la quale ha applicato la misura della Custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato di una pluralità di furti commessi in concorso con altri, non ricorrenti, ai danni di sportelli ATM di istituti di credito e uffici postali, con utilizzo di materiale esplodente, ( capi 1,2,3,4,5), nonché di ricettazione (capo 6) e associazione per delinquere ( capo 7), avendo ravvisato l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.; 2. Con il ricorso in esame, i difensori dell'indagato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedono l'annullamento dell'ordinanza impugnata svolgendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale e correlati vizi di motivazione in relazione alla eccepita perdita di efficacia della misura cautelare per compiuto decorso del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen., dalla declaratoria di incompetenza del Gip presso il Tribunale di Ivrea. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione relativa alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo attuale e concreto di reiterazione degli ipotizzati reati da parte del ricorrente; in particolare, la motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari è carente essendo stato, peraltro, trascurato l'esame dell'ulteriore requisito dell'attualità del pericolo. Ancora, è dedotta carenza di motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata tralascia ogni approfondimento in ordine all'applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3. Con dichiarazione del 30 maggio 2025 il ricorrente, unitamente ai suoi difensori, la cui dichiarazione ha sottoscritto, ha rinunciato al ricorso. 4. La rinuncia al ricorso costituisce causa d'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen. 5.Poiché il ricorrente ha ritualmente rinunciato a coltivare il ricorso dallo stesso proposto, si impone la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen in relazione all'art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 cod.proc.pen ), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i-ter, disp. Ltt. Cod. Proc. Pen. Così decis in Roma, 16
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