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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1981

Cassazione n. 27512/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1981 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pag. 2 della ordinanza impugnata, dove si spiega che la condotta tenuta dal condannato è univocamente interpretabile come finalizzata ad introdurre un telefono in carcere in modo clandestino, comportamento talmente grave che giustifica la revoca della misura alternativa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1981 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pag. 2 della ordinanza impugnata, dove si spiega che la condotta tenuta dal condannato è univocamente interpretabile come finalizzata ad introdurre un telefono in carcere in modo clandestino, comportamento talmente grave che giustifica la revoca della misura alternativa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.
Sentenza Cassazione n. 27512/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris