CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41000/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 gennaio 2020 (dep. il giorno 11 febbraio 2018) la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto da Enrico RAGNOLI, ha confermato la pronuncia resa il 10 luglio 2019 dal Tribunale di Brescia, che aveva dichiarato lo stesso imputato colpevole deli delitti di minaccia aggravata (art. 612, comma 2, cod. pen.) in danno di [OSCURATO:PERSONA] GARATTINI e di porto di uno strumento atto a offendere (art. 4 I. 110/1975) e, ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ed unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), con riferimento all'imputazione di minaccia. 2.1. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione in relazione al reato di porto di un oggetto atto a offendere (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] DIRIT1-0 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. È, invece, fondato - nei termini che si esporranno - il secondo motivo, dovendo di conseguenza annullare senza rinvio in parte qua la sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni sulla pena. 1. Con il primo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, in relazione all'imputazione di minaccia (capo A. della rubrica). Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe travisato le deposizioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] GARATTINI e del suocero di lei, Flavio COLOMBO. Difatti: - la prima non avrebbe rappresentato di aver subito una minaccia dall'imputato, bensì che quest'ultimo si era presentato presso il bar gestito dalla donna soltanto perché «voleva [...] da bere» e «non diceva parole particolari»; inoltre, la GARATTINI non avrebbe ricordato il momento in cui le sarebbe stata esibita l'arma ed avrebbe riferito che era stato il suocero ad aver sottratto il coltello all'imputato; - il COLOMBO, a propria volta, avrebbe reso una deposizione contraddittoria sulla circostanza di aver visto direttamente il coltello, poi confermando di non averlo visto; - la sentenza impugnata avrebbe giustificato l'oscillazione nella narrazione dei testi con il verificarsi di una pluralità di fatti di cui l'imputato si è reso protagonista; difatti, la persona offesa avrebbe riferito che sono accaduti più episodi, alcuni dei quali non denunciati, rappresentando di aver riferito «supposizioni»; - dunque, difetterebbe una prova certa. 1.1. La sentenza impugnata ha dato conto delle discrasie tra le dichiarazioni rese in dibattimento dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] GARATTINI e Flavio COLOMBO e quanto da costoro rassegnato alla polizia giudiziaria nell'immediatezza; ha osservato come sia emerso in maniera convergente un costante stato di ubriachezza dell'imputato e che egli si sia reso protagonista, nel medesimo esercizio commerciale, di più condotte analoghe che hanno determinato il sovrapporsi di ricordi da parte della GARATTINI allorché ha reso l'esame dibattimentale; ha rimarcato l'assenza di interesse dei testi ad accusare falsamente l'imputato ed anzi il benevolo atteggiamento mostrato dal COLOMBO nel corso della propria deposizione per la condizione dell'imputato. Da ciò, anche alla luce di quanto esposto nell'annotazione di polizia giudiziaria redatta lo stesso giorno del fatto (ossia il 15 maggio 2015 ed acquisita agli atti del giudizio col consenso delle parti) e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla GARATTINI all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria, ha tratto la prova del fatto. Si tratta di un apprezzamento congruo e logico - con cui per vero il ricorso non si confronta compiutamente - e che non consente di ravvisare l'addotto travisamento della prova («consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova» e che può essere utilmente dedotta in sede di legittimità purché «il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica», ossia infici e comprometta, «in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato»; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01 che richiama Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Salaj, Rv. 234115; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035) cui in questa sede di legittimità non può sovrapporsi una diversa valutazione di fatto (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Con il secondo motivo è stata allegata la mancanza di motivazione, con riguardo al reato di porto senza giustificato motivo di un taglierino, ascritto all'imputato (capo B. della rubrica). Il ricorrente ha rappresentato: - di aver richiesto il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, punita dall'art. 4, comma 3, I. 110/1975 con la sola pena dell'ammenda; - e che la Corte di appello avrebbe negato invece (sulla scorta dei precedenti dell'imputato) i presupposti del diverso istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., cosi non motivando rispetto all'allegazione difensiva. 2.1. Risulta in effetti che, con l'atto di appello (cfr. secondo motivo), si era censurata la sentenza di primo grado per non aver qualificato il fatto in discorso quale «ipotesi lieve riferibile al proto di solo oggetti atti a offendere», ossia - come dedotto dal ricorrente - ai sensi dell'art. 4, comma 3, I. 110/1975. Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che con il motivo di gravame in discorso fosse stata addotta la non punibilità del fatto per particolare tenuità (art 131-bis cod. pen.), negandone i presupposti e, dunque, non argomentando sul motivo di appello in discorso. Il secondo motivo di ricorso è, allora, fondato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato in discorso, estinto per prescrizione, trattandosi di fattispecie contravvenzionale per la quale non opera la recidiva qualificata contestata e ritenuta (cfr. Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Colella, Rv. 247647 - 01) ed essendo decorso il termine prorogato di cinque anni dal fatto (commesso il 15 maggio 2015), anche tenendo conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale per fronteggiare la pandemia da COVID 19 (ex art. 83, comma 4, dl. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla I. 24 aprile 2020 n. 27). Deve, di conseguenza eliminarsi la porzione di pena di un mese di reclusione inflitta per tale reato quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. della pena per il più grave reato di minaccia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B dell'imputazione perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 01/07/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]