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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21756/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA_— dato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Brescia ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni quattro di reclusione ed euro ventiseimila di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73, co. 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, all'art. 629, co. 1 e 2, in relazione all'art. 628, co. 3, n. 1, e all'art. 582 cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile.

Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 24 dicembre 2021, l'imputato ha rinunciato all'impugnazione.

La rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. 4.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in eurolquattromilaqeecQue-tu P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18.05.202 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C .-LuL-t t.,,...i)en1-37.[OSCURATO:PERSONA] ;ARIA n%^ , I -•ni.Z.,• , ' 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA_— dato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Brescia ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni quattro di reclusione ed euro ventiseimila di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73, co. 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, all'art. 629, co. 1 e 2, in relazione all'art. 628, co. 3, n. 1, e all'art. 582 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento. 3. Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 24 dicembre 2021, l'imputato ha rinunciato all'impugnazione. La rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in eurolquattromilaqeecQue-tu P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18.05.202 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C .-LuL-t t.,,...i)en1-37.[OSCURATO:PERSONA] ;ARIA n%^ , I -•ni.Z.,• , ' 1
Sentenza Cassazione n. 21756/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris