Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2019

Cassazione n. 18420/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10322/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 34/2019 depositata il 22/01/2019.

PROPRIETÀ Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21 giugno 2023.

Rilevato che:

1. con citazione notificata il 25/02/2003, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l’ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] per l o scioglimento della comunione legale su alcuni beni immobili, acquistati in costanza di matrimonio, situati in [OSCURATO:PERSONA], e chiese l’attribuzione del fabbricato con annesso terreno già di sua proprietà per 3/4;

2. [OSCURATO:PERSONA] non si oppose alla domanda, ma chiese che nel patrimonio da dividere venissero incluse alcune passività derivanti da acquisti di immobili effettuati con beni personali;

3. con citazione notificata il 31/05/2007, [OSCURATO:PERSONA] convenne giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la loro figlia [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la nullità (annullabilità e/o inefficacia) della donazione in notaio [OSCURATO:PERSONA], del 1°/03/2005, rep. 70052, con cui i genitori avevano donato alla figlia una non meglio precisata porzione di fabbricato censita in catasto fabbricati al foglio 7 particella 393 sub 1, che nell’atto di donazione i disponenti dichiararono di avere posseduto per oltre un ventennio.

L’attore ha dedotto che si tratta della porzione dell’immobile dal medesimo acquistato in comunione con la moglie con atti di vendita notaio Saija del 25/11/1992, rep. 4188, e notaio Saija del 19/02/1990, rep. n. 3354;

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, hanno chiesto il rigetto della domanda per carenza di legittimazione dell’attore in ordine alla declaratoria di nullità della donazione, dato che gli atti di vendita riguarderebbero una diversa porzione del medesimo fabbricato, identificata al catasto fabbricati foglio 7 particella 393 sub 2 e non l’intero fabbricato – sub 1 e sub 2 –secondo la diversa prospettazione dell’attore;

5. il Tribunale di Barcellona P.G., sez.

Lipari, riunite le cause e previa istruttoria, con sentenza parziale n. 62/2013, in parziale accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la nullità dell’atto pubblico di donazione in notaio [OSCURATO:PERSONA], del 1°/03/2005, rep. 70052, limitatamente alla cessione della quarta parte indivisa della porzione di fabbricato lato est, foglio 7 part. 393 sub 1; dichiarò che tale quarta parte indivisa del bene immobile apparteneva in proprietà indivisa a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], in comunione legale tra loro; sciolse la comunione legale sul detto fabbricato (foglio 7 particella 393 sub 1 e 2) e su alcuni terreni (foglio 7 particelle 394, 396, 397, 398, 533 e 534); attribuì a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà esclusiva dell’intero fabbricato (foglio 7 particella 393 sub 1 e 2) con annesso antistante e laterale terreno, ed ad [OSCURATO:PERSONA] la proprietà esclusiva dei terreni (in catasto al foglio 7 particelle 396, 397, 398, 533 e 534), dispose a favore di quest’ultimo un conguaglio in denaro (euro 106.094,25, oltre accessori), disciplinò le spese del giudizio e dispose la rimessione della causa sul ruolo ai fini di un accertamento integrativo.

Infine, con sentenza definitiva n. 327/2016, lo stesso Tribunale condannò la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle seguenti somme: euro 29.445,00, per valore di mercato del bene; euro 842,15, per incremento del valore dello stesso bene, oltre accessori;

6. interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Messina, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato l’appello, ha confermato la sentenza n. 62/2013 del Tribunale Barcellona P.G., sez.

Lipari, e ha condannato l’appellante soccombente al pagamento delle spese del grado;

7. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sette motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza di appello; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«Nullità della sentenza in relazione all’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 360 1° c., n. 4 cpc, per vizio assoluto motivazionale.

Motivazione apparente»], si lamenta la motivazione apparente della sentenza impugnata che, senza indicare le ragioni che ne costituiscono il fondamento, si limita a riproporre i passi salienti della sentenza parziale del Tribunale di Barcellona P.G., sez.

Lipari, n. 62/2013;

2. con il secondo motivo [«Omesso esame di un fatto decisivo accertato in due sentenze con efficacia di giudicato – art. 360 I c., n.5 cpc»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di esaminare due giudicati –ossia le sentenze della Corte d’appello di Messina n. 71/2016 e sentenza (recte: l’ordinanza) di questa S.C. 31353/2018 – che accertavano il compossesso da parte degli ex coniugi dell’intero immobile fino al periodo successivo al 2000, il che rendeva impossibile, sul piano materiale e giuridico, il possesso esclusivo di una porzione indivisa dello stesso fabbricato in capo a terzi (i genitori di [OSCURATO:PERSONA]), sicché, se la Corte messinese avesse considerato tale aspetto, la sua decisione sarebbe stata diversa;

3. con il terzo motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art.1421 c.c., dell’art. 771 c.c., in relazione all’art. 360 c.

I n. 3»], si censura la sentenza impugnata là dove afferma che l’appellante è legittimato a fare valere la nullità della donazione limitatamente alla quarta parte indivisa dell’immobile, quale unica quota che il medesimo può rivendicare, senza considerare che, ai sensi dell’art. 1421, cod. civ., la nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse;

4. con il quarto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.

I n. 3»], il ricorrente premette che nell’atto di donazione in notaio Oneto, depositato in giudizio per lo scioglimento della comunione legale, i donanti (i.e. i genitori di [OSCURATO:PERSONA]) dichiarano di avere posseduto uti domini per vent’anni la porzione indivisa dell’immobile.

Ciò precisato, egli ascrive alla sentenza impugnata di avere ritenuto valida la dichiarazione dei genitori della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di avere esercitato il possesso valido ai fini dell’usucapionesui 7/8 indivisi di un fabbricato, senza fornire la prova in giudizio del possesso acquisitivo sul bene, a fronte della contestazione da parte dello stesso ricorrente che, dal canto suo, ne reclamava la proprietà a titolo derivativo.

Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che la statuizione del giudice d’appello collide con il seguente dato logico e oggettivo: l’impossibilità che i donanti abbiano esercitato il possesso esclusivo su una porzione indivisa (7/8) dell’immobile, senza contemporaneamente esercitarla sulla (sempre indivisa) porzione residua di 1/8; soggiunge che non è dato comprendere come, a sua volta, lo stesso ricorrente abbia potuto esercitare il possesso corrispondente al (suo) diritto di proprietà soltanto sulla porzione (1/8) indivisadel medesimo fabbricato;

5. con il quinto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art.1346 c.c., in relazione all’art. 360 c.

I n. 5»], il ricorrente critica la Corte territoriale per avere omesso di valutare il complesso di dati documentali, che egli aveva tempestivamente offerto, per la corretta identificazione delle porzioni di beni oggetto degli atti di trasmissione inter vivose mortis causa;

6. con il sesto motivo [«Omesso esame del motivo di appello relativo alla contestazione del progetto di divisione –Art. 360 c.

I n. 5 cpc.

Violazione dell’art. 1277 c.c. in relazione all’art. 360 c.

I n. 3»], il ricorrente censura la determinazione dei lotti operata dal c.t.u., assume di essere stato penalizzato e aggiunge che non è congruo il conguaglio in denaro che gli è stato attribuito, quale contropartita dell’assegnazione all’attrice di un intero fabbricato, poiché non si è tenuto conto dell’intervallo di tempo intercorso tra il sopralluogo del c.t.u. (anno 2006) e il depositato dell’accertamento (19/06/2013) e perché, inoltre, ai fini della valutazione del fabbricato non sono state considerate le migliorie ad esso apportate nell’arco temporale tra il sopralluogo del 2006 e la decisione della causa;

7. con il settimo motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art.91 cpc, in relazione all’art. 360 c.

I n. 3»], il ricorrente censura la statuizione della sentenza in punto di spese e afferma che la Corte d’appello avrebbe dovuto condannare le controparti alle spese del grado;

8. il primo motivo non è fondato;

8.1. non vi è alcuna carenza strutturale della motivazione in quanto la sentenza d’appello reca una motivazione che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez.

U.27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679).

In particolare, per la Corte di Messina, come già stabilito dal primo giudice, la donazione del 1°/03/2005, rep. 70052, è nulla limitatamente alla porzione di fabbricato (individuata sulla base dell’esame dei vari atti traslativi e a mezzo di c.t.u.) – catastalmente individuata nella particella 393 sub 1 – di cui i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già comproprietari in base ai precedenti atti traslativi del 1990 e del 1992;

9. il secondo motivo è inammissibile;

9.1. la censura collide con il principio di “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis.

Al riguardo è utile rammentare che il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, adempimento, quest’ultimo, al quale il ricorrente si è sottratto (ex plurimis, Cass. 3/04/2023, n. 9159, che, in motivazione, richiama «Cass. Sez. 6-2, ord. n. 8320 del 2022; Sez.

L., Sent. n. 20994 del 2019; Sez. 1, Sent. n. 26774 del 2016»);

10. il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati, il che comporta l’assorbimento del quinto, del sesto e del settimo mezzo d’impugnazione;

10.1. è ius receptum(ex multis, Cass. 05/01/2017, n. 144) che la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi viziata da nullità (rilevabile d’ufficio) alla luce della complessivadisciplina dell’istituto e, in particolare, dell’art. 771, cod. civ.;

10.2. la Corte messinese non ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto là dove ha dichiarato la nullità parziale del contratto di donazione, limitatamente alla quarta parte indivisa del fabbricato che era già in comproprietà indivisa tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], senza compiere la necessaria verifica circa la proprietà esclusiva, in capo ai donanti, della porzione residua donata, in virtù dell’acquisto a titolo originario per usucapione ventennale;

10.3. erra la Corte di merito anche nell’affermare che la nullità della donazione può investire soltanto una parte di essa, in correlazione con la ravvisata legittimazione parziale (nei limiti della quota del fabbricato da dividere di suo interesse) dell’appallante, trascurando che la legittimazione di quest’ultimo a fare valere la nullità della (intera) donazione – per di più (cfr. punto 10.1.) rilevabile d’ufficio – è correlata all’incidenza dell’ipotetica declaratoria di nullità dell’atto donativo sulla connessa domanda di divisione dei beni immobili tra gli exconiugi;

11. in definitiva, accolti il terzo e il quarto motivo, rigettato il primo motivo, inammissibile il secondo motivo, assorbiti il quinto, il sesto e il settimomotivo, la sentenza è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10322/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 34/2019 depositata il 22/01/2019. PROPRIETÀ Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21 giugno 2023. Rilevato che: 1. con citazione notificata il 25/02/2003, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l’ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] per l o scioglimento della comunione legale su alcuni beni immobili, acquistati in costanza di matrimonio, situati in [OSCURATO:PERSONA], e chiese l’attribuzione del fabbricato con annesso terreno già di sua proprietà per 3/4; 2. [OSCURATO:PERSONA] non si oppose alla domanda, ma chiese che nel patrimonio da dividere venissero incluse alcune passività derivanti da acquisti di immobili effettuati con beni personali; 3. con citazione notificata il 31/05/2007, [OSCURATO:PERSONA] convenne giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la loro figlia [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la nullità (annullabilità e/o inefficacia) della donazione in notaio [OSCURATO:PERSONA], del 1°/03/2005, rep. 70052, con cui i genitori avevano donato alla figlia una non meglio precisata porzione di fabbricato censita in catasto fabbricati al foglio 7 particella 393 sub 1, che nell’atto di donazione i disponenti dichiararono di avere posseduto per oltre un ventennio. L’attore ha dedotto che si tratta della porzione dell’immobile dal medesimo acquistato in comunione con la moglie con atti di vendita notaio Saija del 25/11/1992, rep. 4188, e notaio Saija del 19/02/1990, rep. n. 3354; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, hanno chiesto il rigetto della domanda per carenza di legittimazione dell’attore in ordine alla declaratoria di nullità della donazione, dato che gli atti di vendita riguarderebbero una diversa porzione del medesimo fabbricato, identificata al catasto fabbricati foglio 7 particella 393 sub 2 e non l’intero fabbricato – sub 1 e sub 2 –secondo la diversa prospettazione dell’attore; 5. il Tribunale di Barcellona P.G., sez. Lipari, riunite le cause e previa istruttoria, con sentenza parziale n. 62/2013, in parziale accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la nullità dell’atto pubblico di donazione in notaio [OSCURATO:PERSONA], del 1°/03/2005, rep. 70052, limitatamente alla cessione della quarta parte indivisa della porzione di fabbricato lato est, foglio 7 part. 393 sub 1; dichiarò che tale quarta parte indivisa del bene immobile apparteneva in proprietà indivisa a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], in comunione legale tra loro; sciolse la comunione legale sul detto fabbricato (foglio 7 particella 393 sub 1 e 2) e su alcuni terreni (foglio 7 particelle 394, 396, 397, 398, 533 e 534); attribuì a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà esclusiva dell’intero fabbricato (foglio 7 particella 393 sub 1 e 2) con annesso antistante e laterale terreno, ed ad [OSCURATO:PERSONA] la proprietà esclusiva dei terreni (in catasto al foglio 7 particelle 396, 397, 398, 533 e 534), dispose a favore di quest’ultimo un conguaglio in denaro (euro 106.094,25, oltre accessori), disciplinò le spese del giudizio e dispose la rimessione della causa sul ruolo ai fini di un accertamento integrativo. Infine, con sentenza definitiva n. 327/2016, lo stesso Tribunale condannò la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle seguenti somme: euro 29.445,00, per valore di mercato del bene; euro 842,15, per incremento del valore dello stesso bene, oltre accessori; 6. interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Messina, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato l’appello, ha confermato la sentenza n. 62/2013 del Tribunale Barcellona P.G., sez. Lipari, e ha condannato l’appellante soccombente al pagamento delle spese del grado; 7. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sette motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza di appello; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«Nullità della sentenza in relazione all’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 360 1° c., n. 4 cpc, per vizio assoluto motivazionale. Motivazione apparente»], si lamenta la motivazione apparente della sentenza impugnata che, senza indicare le ragioni che ne costituiscono il fondamento, si limita a riproporre i passi salienti della sentenza parziale del Tribunale di Barcellona P.G., sez. Lipari, n. 62/2013; 2. con il secondo motivo [«Omesso esame di un fatto decisivo accertato in due sentenze con efficacia di giudicato – art. 360 I c., n.5 cpc»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di esaminare due giudicati –ossia le sentenze della Corte d’appello di Messina n. 71/2016 e sentenza (recte: l’ordinanza) di questa S.C. 31353/2018 – che accertavano il compossesso da parte degli ex coniugi dell’intero immobile fino al periodo successivo al 2000, il che rendeva impossibile, sul piano materiale e giuridico, il possesso esclusivo di una porzione indivisa dello stesso fabbricato in capo a terzi (i genitori di [OSCURATO:PERSONA]), sicché, se la Corte messinese avesse considerato tale aspetto, la sua decisione sarebbe stata diversa; 3. con il terzo motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art.1421 c.c., dell’art. 771 c.c., in relazione all’art. 360 c. I n. 3»], si censura la sentenza impugnata là dove afferma che l’appellante è legittimato a fare valere la nullità della donazione limitatamente alla quarta parte indivisa dell’immobile, quale unica quota che il medesimo può rivendicare, senza considerare che, ai sensi dell’art. 1421, cod. civ., la nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse; 4. con il quarto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360 c. I n. 3»], il ricorrente premette che nell’atto di donazione in notaio Oneto, depositato in giudizio per lo scioglimento della comunione legale, i donanti (i.e. i genitori di [OSCURATO:PERSONA]) dichiarano di avere posseduto uti domini per vent’anni la porzione indivisa dell’immobile. Ciò precisato, egli ascrive alla sentenza impugnata di avere ritenuto valida la dichiarazione dei genitori della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di avere esercitato il possesso valido ai fini dell’usucapionesui 7/8 indivisi di un fabbricato, senza fornire la prova in giudizio del possesso acquisitivo sul bene, a fronte della contestazione da parte dello stesso ricorrente che, dal canto suo, ne reclamava la proprietà a titolo derivativo. Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che la statuizione del giudice d’appello collide con il seguente dato logico e oggettivo: l’impossibilità che i donanti abbiano esercitato il possesso esclusivo su una porzione indivisa (7/8) dell’immobile, senza contemporaneamente esercitarla sulla (sempre indivisa) porzione residua di 1/8; soggiunge che non è dato comprendere come, a sua volta, lo stesso ricorrente abbia potuto esercitare il possesso corrispondente al (suo) diritto di proprietà soltanto sulla porzione (1/8) indivisadel medesimo fabbricato; 5. con il quinto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art.1346 c.c., in relazione all’art. 360 c. I n. 5»], il ricorrente critica la Corte territoriale per avere omesso di valutare il complesso di dati documentali, che egli aveva tempestivamente offerto, per la corretta identificazione delle porzioni di beni oggetto degli atti di trasmissione inter vivose mortis causa; 6. con il sesto motivo [«Omesso esame del motivo di appello relativo alla contestazione del progetto di divisione –Art. 360 c. I n. 5 cpc. Violazione dell’art. 1277 c.c. in relazione all’art. 360 c. I n. 3»], il ricorrente censura la determinazione dei lotti operata dal c.t.u., assume di essere stato penalizzato e aggiunge che non è congruo il conguaglio in denaro che gli è stato attribuito, quale contropartita dell’assegnazione all’attrice di un intero fabbricato, poiché non si è tenuto conto dell’intervallo di tempo intercorso tra il sopralluogo del c.t.u. (anno 2006) e il depositato dell’accertamento (19/06/2013) e perché, inoltre, ai fini della valutazione del fabbricato non sono state considerate le migliorie ad esso apportate nell’arco temporale tra il sopralluogo del 2006 e la decisione della causa; 7. con il settimo motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art.91 cpc, in relazione all’art. 360 c. I n. 3»], il ricorrente censura la statuizione della sentenza in punto di spese e afferma che la Corte d’appello avrebbe dovuto condannare le controparti alle spese del grado; 8. il primo motivo non è fondato; 8.1. non vi è alcuna carenza strutturale della motivazione in quanto la sentenza d’appello reca una motivazione che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U.27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679). In particolare, per la Corte di Messina, come già stabilito dal primo giudice, la donazione del 1°/03/2005, rep. 70052, è nulla limitatamente alla porzione di fabbricato (individuata sulla base dell’esame dei vari atti traslativi e a mezzo di c.t.u.) – catastalmente individuata nella particella 393 sub 1 – di cui i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già comproprietari in base ai precedenti atti traslativi del 1990 e del 1992; 9. il secondo motivo è inammissibile; 9.1. la censura collide con il principio di “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis. Al riguardo è utile rammentare che il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, adempimento, quest’ultimo, al quale il ricorrente si è sottratto (ex plurimis, Cass. 3/04/2023, n. 9159, che, in motivazione, richiama «Cass. Sez. 6-2, ord. n. 8320 del 2022; Sez. L., Sent. n. 20994 del 2019; Sez. 1, Sent. n. 26774 del 2016»); 10. il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati, il che comporta l’assorbimento del quinto, del sesto e del settimo mezzo d’impugnazione; 10.1. è ius receptum(ex multis, Cass. 05/01/2017, n. 144) che la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi viziata da nullità (rilevabile d’ufficio) alla luce della complessivadisciplina dell’istituto e, in particolare, dell’art. 771, cod. civ.; 10.2. la Corte messinese non ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto là dove ha dichiarato la nullità parziale del contratto di donazione, limitatamente alla quarta parte indivisa del fabbricato che era già in comproprietà indivisa tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], senza compiere la necessaria verifica circa la proprietà esclusiva, in capo ai donanti, della porzione residua donata, in virtù dell’acquisto a titolo originario per usucapione ventennale; 10.3. erra la Corte di merito anche nell’affermare che la nullità della donazione può investire soltanto una parte di essa, in correlazione con la ravvisata legittimazione parziale (nei limiti della quota del fabbricato da dividere di suo interesse) dell’appallante, trascurando che la legittimazione di quest’ultimo a fare valere la nullità della (intera) donazione – per di più (cfr. punto 10.1.) rilevabile d’ufficio – è correlata all’incidenza dell’ipotetica declaratoria di nullità dell’atto donativo sulla connessa domanda di divisione dei beni immobili tra gli exconiugi; 11. in definitiva, accolti il terzo e il quarto motivo, rigettato il primo motivo, inammissibile il secondo motivo, assorbiti il quinto, il sesto e il settimomotivo, la sentenza è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa
Sentenza Cassazione n. 18420/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris