Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20578/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Torrese unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 154/2022depositata il 12/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 12 gennaio 2022, la Corte d’appello diRoma, nel regolare contraddittorio tra l’appellante principale [OSCURATO:PERSONA] e l’appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA],ha – per quanto rileva nella presente sede – accolto solo parzialmentel’appello principale proposto nei confronti della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 16783/2017, pubblicata in data 8 settembre 2017 e, perl’effetto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere aGIORDI [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di € 26.828,25 oltre accessori.2.

Per quanto ancora rileva nel presente giudizio – avendo laricorrente rinunciato ad altre domande già in primo grado - [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito premettendo di avere concluso conINTESA [OSCURATO:PERSONA] due contratti derivati IRS e chiedendo didichiarare la nullità o annullabilità degli stessi e di condannare la stessaBanca sia alla ripetizione delle somme indebitamente percepite sia alrisarcimento dei danni.Costituitasi regolarmente [OSCURATO:PERSONA] – la quale avevacontestato la fondatezza delle avverse domande – il Tribunale di Romaaveva accolto la domanda di accertamento della nullità dei contrattiderivati, mentre aveva disatteso le ulteriori domande, rilevando – conparticolare riferimento alla domanda di ripetizione - che, a causadell’insufficienza delle produzioni documentali, mancava adeguataprova di quanto corrisposto dall’odierna ricorrente in esecuzione deidue contratti, non potendo tale lacuna essere superata applicando laSez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 2 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026regola di non contestazione – come invocato dall’odierna ricorrente –non potendosi ravvisare detta non contestazione dall’insieme delledifese articolate da [OSCURATO:PERSONA].3.

Nell’esaminare i motivi di appello reciprocamente proposti, laCorte capitolina – dopo aver disatteso il motivo di appello incidentalecon il quale [OSCURATO:PERSONA] impugnava la statuizione di nullitàdei due contratti IRS, profilo, questo, non oggetto di gravame nellapresente sede - ha esaminato l’unico motivo di appello della [OSCURATO:SOCIETA]., osservando - in relazione alle diverse deduzioniin esso contenute - che le stesse:− risultavano infondate quanto all’invocata applicazione delprincipio di non contestazione, in quanto si doveva ritenere chel’odierna ricorrente incidentale avesse adeguatamentecontestato le allegazioni della società, non deponendo incontrario né la domanda subordinata di compensazione concontrocrediti della stessa [OSCURATO:PERSONA] –trattandosi di eccezione formulata in via meramentesubordinata – né la mancata contestazione dei contenuti dellaconsulenza di parte depositata dalla stessa odierna ricorrente– trattandosi di mera allegazione difensiva peraltro depositatacon la sola seconda memoria ai sensi dell’art. 183, sestocomma, c.p.c.;− risultavano parimenti infondate nella parte in cui invocavanola mancata contestazione della regolare esecuzione deicontratti nel corso del tempo ed invocavano il calcolo operatodal consulente tecnico d’ufficio, in quanto, da un lato, lecarenze nelle produzioni documentali precludevanol’accertamento di quanto corrisposto, e, dall’altro lato, laSez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 3 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026ricostruzione contabile effettuata dal C.T.U. risultavameramente astratta, e cioè basata sulle previsioni contrattuali;− risultavano invece parzialmente fondate, nella parte in cuil’odierna ricorrente veniva ad invocare le risultanze degliestratti conto relativi al periodo 31 marzo 2008 – 30 settembre2009, in quanto se, da un lato, tali produzioni nonconsentivano in ogni caso di desumere argomenti di prova inrelazione a pagamenti collocati al di fuori di tale arcotemporale, dall’altro lato, venivano ad evidenziare in quellospecifico periodo flussi passivi per € 97.657,25.La Corte d’appello, tuttavia, ha ritenuto parimenti fondata ladomanda di compensazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] conriferimento ad un proprio controcredito per € 70.829,00, giungendo intal modo alla statuizione finale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] SPAalla corresponsione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. dellasomma di € 26.828,25, oltre accessori.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso principale è affidato a cinque motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1,n. 3 c.p.c.

Omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensiSez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 4 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.; motivazione apparente ai sensi dell'art.360, co. 1, nn. 4 e 5 c.p.c.”.Si censura la decisione impugnata in quanto la Corte d’Appelloavrebbe erroneamente ritenuto specifica la contestazione dell’odiernaricorrente incidentale in ordine all’avvenuto pagamento dell’importo di€ 2.009.824,67 da parte della società ricorrente.Argomenta la ricorrente di avere operato specifiche e puntualiallegazioni in ordine ai pagamenti eseguiti, procedendo ad ulteriorepuntualizzazione nella prima memoria ex art. 183, sesto comma,c.p.c., laddove l’odierna ricorrente incidentale si sarebbe limitata aduna contestazione “di stile” priva di specificità.Deduce, quindi, che la Corte territoriale avrebbe:− confuso le contestazioni giuridiche (infondatezza, mancanza diprova) con la contestazione dei fatti costitutivi;− violato l’art. 167 c.p.c., che impone al convenuto di prendereposizione in modo specifico sui fatti allegati;− applicato in modo distorto il principio per cui la contestazioneva parametrata alle allegazioni della parte avversa;− omesso di considerare che la consulenza tecnica di parte erastata prodotta in allegato alla prima memoria ex art. 183, sestocomma, c.p.c., e non alla seconda, come erroneamenteaffermato dalla sentenza.La ricorrente principale deduce ulteriormente l’omessaconsiderazione del principio di vicinanza della prova – in quanto i fattiallegati facevano integralmente parte della sfera di conoscibilità dellaBanca – e lamenta infine il carattere apodittico della motivazione inrelazione alla delimitazione del thema probandum.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce “Nullità della sentenzaex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4Sez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 5 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026c.p.c.

Omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art.360, n. 5, c.p.c.”.Si censura la decisione impugnata per avere ritenuto generiche leallegazioni della ricorrente, omettendo non solo di valutare leallegazioni complessivamente svolte anche nella prima memoria ex art.183, sesto comma, c.p.c. ma anche di rilevare che la perizia di parteera stata anticipata in parte nella stessa prima memoria, sebbenedepositata integralmente solo in seguito.Argomenta il ricorso che la Corte territoriale avrebbe:− erroneamente ritenuto tardiva l’integrazione delle allegazioni,confondendo allegazioni difensive con mezzi di prova;− omesso di valutare che le allegazioni dettagliate sui flussi deicontratti derivati erano rimaste incontestate dalla banca;− fondato la propria decisione su premesse di fatto errate oincomplete, con conseguente nullità della motivazione.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce “Violazione e falsaapplicazione dell'art. 115 e 116 cpc ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e4 cpc.

Omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art.360, n. 5, c.p.c.; motivazione apodittica, ai sensi dell'art. 360, nn. 4 e5 c.p.c.”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbeescluso la possibilità di trarre argomenti di prova dagli estratti contoprodotti dall’odierna ricorrente incidentale in ordine all’avvenutopagamento, mediante addebito in conto corrente, dei flussi deicontratti derivati.Deduce il ricorso che, per contro, era possibile rilevare lacorrispondenza tra gli estratti conto, l’esito della CTU svolta in primecure, la perizia di parte nonché i conteggi allegati dalla ricorrente.Sez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 6 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026Avrebbe pertanto errato la Corte territoriale – prosegue il ricorso –nell’affermare che solo la produzione integrale degli estratti contoavrebbe consentito di ritenere provati i pagamenti.Ulteriormente, la Corte d’appello avrebbe non adeguatamenteinteso il senso degli argomenti di prova ed avrebbe confuso il temadella prova dei pagamenti con il tema della prova del loro ammontare,essendo quest’ultimo desumibile dal contenuto dei contratti e dagli esitidella CTU.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce “Omesso esame di unfatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.;motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c”.Il ricorso critica la Corte capitolina, in quanto la stessa avrebbenegato concreta valenza ai calcoli del CTU, ritenendo che gli stessifossero frutto di una elaborazione “astratta”.Oppone che al CTU era stato demandato dalla stessa Corted’appello l’accertamento delle corresponsioni tra le parti sulla base deicontratti e che la CTU aveva determinato l’ammontare complessivodelle perdite in piena corrispondenza con l’originaria domanda.Deduce, quindi, che la Corte d’appello avrebbe:− confuso il profilo dell’accertamento dell’entità dell’indebito conla prova dell’avvenuto pagamento;− omesso di valutare il carattere non contestato dei pagamentie quindi la delimitazione della CTU al solo profilo del loroammontare;− fondato la propria decisione su una motivazione soloapparente.1.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce “Omesso esame di unfatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.;motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, nn. 4 c.p.c”.Sez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 7 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026L’ultima censura investe il giudizio espresso dalla Corte territorialein ordine alla eccezione di compensazione proposta dall’odiernaricorrente incidentale.Argomenta il ricorso che, da un lato, la Corte d’appello non avrebberilevato che ad essere dedotta non era una compensazione in sensoproprio, ma un mero tema di accertamento contabile di partitedare/avere sul medesimo rapporto e, dall’altro lato, l’eccezione dicompensazione era indice di non contestazione del pagamento e delsuo ammontare.2.

Il ricorso incidentale è affidato a due motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c.: “errata lettura dei risultati della CTU disposta in primo grado edegli estratti conto prodotti dalla banca”.Si censura la decisione della Corte d’Appello, in quantoquest’ultima, nel detrarre i flussi attivi (accrediti) dagli addebiti passiviper € 97.657,25, avrebbe preso in considerazione accrediti nella misuradi € 70.829,00, mentre dagli estratti conto e dalla CTU risulterebberoaccrediti complessivi € 93.369,00, perché sarebbero stati negletti altriaccrediti per € 22.540,00.2.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c.: “errata lettura dei risultati della CTU disposta in primo grado edegli estratti conto prodotti dalla banca”.Il motivo ripropone la medesima doglianza oggetto del primomotivo, questa volta richiamando l’art. 360, n. 5), c.p.c., in virtù del“non univoco orientamento di legittimità sulle modalità di proposizionedi motivi di ricorso con riferimento all'errore, da parte del Giudice dimerito, di valutazione delle prove”.Sez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 8 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/20263.

Il ricorso principale non può trovare accoglimento e deve esseredichiarato interamente inammissibile.3.1.

In linea generale, invero, deve essere rilevata una serie dicarenze che vengono ad affliggere il gravame nel suo complesso.3.1.1.

In primo luogo, infatti, deve essere rilevata lainammissibilità di tutte le doglianze riferite al disposto di cui all’art.360, n. 5), c.p.c., come eccepito in controricorso, in quanto viene adoperare la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c.La ricorrente, al riguardo, ha argomentato in sede di memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. nel senso dell’inapplicabilità della preclusione inquanto la decisione impugnata avrebbe comunque parzialmenteriformato la sentenza di prime cure.La tesi della ricorrente non può trovare accoglimento.Si deve rilevare, in primo luogo, che nessuno dei precedenti invocatinella memoria a supporto della tesi (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774del 22/12/2016; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017;Cass.

Sez.

L, Sentenza n. 23021 del 29/10/2014) viene in concreto adenunciare l’interpretazione invocata dalla ricorrente, limitandosi, anzi,le decisioni in questione a rimarcare la regola generale di cui all’art.348-ter c.p.c.Ritiene, poi, questa Corte che tale ultima regola – ora riprodottaall’art. 360, penultimo comma, c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 27,lett. a), n. 1), D. Lgs. n. 149/2022, ed applicabile secondo la disciplinatransitoria di cui al successivo art. 35, comma 5, e quindi ai giudiziintrodotti con ricorso a far tempo dal 1° gennaio 2023 – troviapplicazione non solo quando l’appello risulti integralmente respintoma anche quando il rigetto sia parziale, in tutti i casi in cui il singolomotivo di ricorso venga ad investire quelle parti autonome dellasentenza d’appello che costituiscono rigetto e non accoglimento delSez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 9 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026gravame, e ciò proprio in considerazione del fatto che, in relazione atali parti, si assiste alla conferma del giudizio di prime cure.È ben chiaro – e pare perfino superfluo precisare – che anche inrelazione a tali parti il ricorso potrà basarsi su una doglianza riferitaall’art. 360, n. 5), c.p.c., ma, a questo punto, in relazione a tali partiopererà pienamente l’onere della parte ricorrente di indicare le ragionidi fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell'appello e quindi di dimostrare che le duedecisioni sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 20994 del06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass.Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014), laddove un tale onere –evidentemente – non opererà in relazione alla parte autonoma delladecisione di appello che sia invece venuta ad accogliere il gravame.Tornando, allora, al caso di specie, si deve osservare che tutti imotivi del ricorso principale vengono a censurare quelle statuizionidella sentenza d’appello che si sono tradotte in un rigetto del gravamementre non investono l’unica componente della decisione impugnatache si è tradotta nell’accoglimento (parziale) dell’appello.Assente qualsiasi argomentazione nel senso della difformità delleragioni poste a fondamento – rispettivamente – della decisione di primogrado e quella di appello, si deve concludere nel senso dellainammissibilità delle censure ancorate al disposto di cui all’art. 360, n.5), c.p.c.3.1.2.

In secondo luogo, osserva questa Corte che quasi tutti imotivi di ricorso presentano carattere “misto”, con riferimentosequenziale alle ipotesi di cui ai nn. 4), 5) e talvolta anche n. 3),dell’art. 360 c.p.c.Orbene questa Corte ha reiteratamente affermato il principio percui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezziSez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 10 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., nonessendo consentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto (chesuppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si devedecidere della violazione o falsa applicazione della norma), e del viziodi motivazione (che quegli elementi di fatto intende precisamenterimettere in discussione); o quale l'omessa motivazione (che richiedel'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabiled'ufficio), e la contraddittorietà della motivazione (che richiede laprecisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenzaimpugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro).Ciò in quanto l'esposizione diretta e cumulativa delle questioniconcernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e ilmerito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compitodi isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurlead uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poiricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìdare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine didecidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).Al riguardo la ricorrente viene ad argomentare già in controricorso(pag. 17) che le singole censure sarebbero singolarmente individuabilie quindi ammissibili, ed è vero che questa Corte si è anche pronunciatain tal senso (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 e,successivamente, Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 39169 del 09/12/2021),Sez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 11 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026ma si deve rilevare che un conto è la possibilità di discernere le singoledoglianze all’interno del motivo – possibilità che, peraltro, non escludeil rischio di errori o incomprensioni – altro – e ben diverso – conto è ilproblema della incompatibilità logica delle tesi sostenute nell’ambitodel medesimo motivo, giacché - solo per fare un esempio - se lamotivazione è meramente apparente, non vi può essere violazione dilegge per la semplice ragione che, in assenza di una motivazioneeffettiva, non vi è in radice alcun governo delle norme di diritto, cosìcome – volendo fare altro esempio - l’omesso circa un fatto decisivo èincompatibile con la carenza assoluta di motivazione perché il primoprofilo attiene al processo decisionale mentre il secondo investe la fasedi esposizione delle ragioni della decisione già assunta.Si deve quindi ribadire la inammissibilità del motivo c.d.

“misti” intutti i casi in cui gli stessi, al di là della possibilità di individuare lesingole censure, vengano a basarsi su prospettazioni giuridichecontraddittorie, giacché come è nulla la sentenza che risulti affetta,nella propria motivazione, da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, così è inammissibile un motivo che si venga a basare sutesi anch’esse caratterizzate da simile contrasto.3.1.3.

Per concludere il discorso sulle carenze complessive delricorso si deve, ora, esaminare proprio la tematica della reiteratadeduzione del vizio motivazionale, invocato dalla ricorrente ora come“motivazione apparente” (motivi primo, quarto e quinto), ora come“motivazione apodittica” (terzo motivo), ora come non qualificataviolazione dell’art. 132 c.p.c. (secondo motivo).Questa Corte viene costantemente chiamata a ribadire il principioper cui, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimitàsulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d.

"minimo costituzionale",Sez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 12 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e,da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusaqualunque rilevanza sia del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Orbene, nel caso in esame ci si potrebbe limitare ad osservare chenessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazionedella decisione impugnata, la quale espone il proprio percorsoargomentativo in modo completo, univoco, comprensibile ed immuneda affermazioni reciprocamente inconciliabili.Una simile constatazione, tuttavia, si tradurrebbe nel diretto esamedel merito delle doglianze ma verrebbe a trascurare il fatto che questeultime, in realtà, si sostanziano in una critica del merito della decisionee cioè utilizzano l’etichetta della nullità della motivazione per sollecitarea questa Corte un nuovo giudizio sul fatto e sul merito dellacontroversia.Una simile sollecitazione, tuttavia, non è meramente infondata, maradicalmente inammissibile e come tale va qualificata, volendo questaCorte ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorso percassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, adSez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 13 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.Sez.

U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazionenon introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere lamera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece,come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti(Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez.

U,Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).3.2.

Evidenziate le carenze complessive del ricorso, si deveevidenziare altresì l’inammissibilità dei singoli motivi individualmenteesaminati.3.2.1.

Come costantemente chiarito da questa Corte - e come, delresto, ricordato dallo stesso ricorso in sede di secondo motivo (pag.18) - spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudiziodi fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condottadi non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, laquale, ex art. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ab onereprobandi (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto taleapprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezzadella domanda e delle deduzioni delle parti da ciò derivando chel'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una noncontestazione risulta sindacabile in cassazione solo per solo per difettoassoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità dellastessa (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez.L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007; Cass. Sez.

L, n. 27833 del16/12/2005).Sez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 14 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026Consegue, allora, che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" unospecifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo,abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di unmezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, lasuccessiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa"non contestazione", diventa inammissibile (Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4249 del16/03/2012)Alla luce di tali principi, il primo motivo di ricorso risultainammissibile perché – al di là del tentativo della ricorrente diriqualificare le proprie doglianze come denuncia di error in procedendo– il contenuto sostanziale dello stesso in null’altro si traduce se non neltentativo di porre in discussione l'apprezzamento – rimesso al giudicedi merito – in ordine alla sussistenza o insussistenza della noncontestazione, apprezzamento che, peraltro, la decisione impugnata hadiffusamente motivato, ancorando il proprio giudizio di fatto ai principienunciati da questa Corte.Il motivo risulta ulteriormente inammissibile alla lucedell’insegnamento di questa Corte per cui, ai fini del rispetto delprincipio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui vienededotta la violazione del principio di non contestazione deve indicaresia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite olamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativipassaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto dellacomparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, inmodo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presuppostiper la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024).Sez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 15 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026Onere, questo, che costituisce specifico precipitato della regola dispecificità di cui all’art. 366 c.p.c. e che il ricorso ora non in esame nonha assolto, omettendo la riproduzione di quegli elementi degli atti diparte dai quali sarebbe dovuta risultare la non contestazione da partedell’odierna ricorrente.3.2.2.

Considerazioni sostanzialmente simili devono essere svolteper illustrare l’inammissibilità del secondo motivo, il quale, del resto,si presenta in parte significativa sovrapponibile al primo nei contenutiargomentativi ed in relazione al quale risulta, del resto, risolutiva laconstatazione del mancato rispetto della regola di specificità di cuiall’art. 366 c.p.c.La ricorrente, infatti, ha omesso di provvedere alla benché minimariproduzione sia dei contenuti di quella consulenza di parte il cuicontenuto sarebbe stato riprodotto – sempre secondo la tesi del ricorso– nella prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma sesto, c.p.c., siadei contenuti dell’originaria citazione, del tutto insufficienti essendo, atali fini, le fugaci sintesi contenute nelle prime pagine del ricorso.Tali carenze - è solo il caso di aggiungere – valgono a precludereanche l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere didiretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto ènecessariamente all’ammissibilità del motivo di ricorso che viene adessere subordinato l’esercizio del potere-dovere del giudice dilegittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraversol'esame diretto degli atti (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20181 del25/07/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass.Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n.15071 del 10/09/2012).Tale esercizio presuppone, quindi, sempre l'ammissibilità delmotivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art.Sez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 16 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza,realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempostesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed ildiritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale danon inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 3612 del04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del06/09/2021).È solo per completezza, quindi, che si deve evidenziare anchel’infondatezza del motivo, alla luce dell’insegnamento di questa Corteper cui il principio di non contestazione non opera in difetto di specificaallegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né talespecificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dallaparte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alleaffermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delleparti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificareimmediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni,quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. Sez.2 - Ordinanza n. 8900 del 03/04/2025), non potendosi gravare la partedell’onere di contestare i fatti desumibili unicamente dai documentiallegati agli atti e da questi ultimi meramente richiamati perrelationem.3.2.3.

In relazione alla inammissibilità del terzo motivo di ricorsoquesta Corte deve richiamare il principio (enunciato da Cass. Sez.

U -Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) per cui:Sez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 17 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026• per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il doveredi considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli,nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.;• la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce aduna differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione.Tornando, allora, al motivo di ricorso, risulta inevitabile constatareil carattere del tutto non pertinente dei riferimenti al mancato impiego,da parte della Corte territoriale, dalla documentazione disponibile perla individuazione di argomenti di prova, ponendosi tali deduzioni al diSez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 18 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026fuori dell’ambito applicativo dell’ipotesi di denuncia di violazionedell’art. 116 c.p.c. e traducendosi le medesime in un mero sindacatodella valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito,a quest’ultimo riservata (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).Va ribadito, del resto, il principio per cui il giudice non è tenuto adare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamentetutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singolaargomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente cheegli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi suiquali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nellavalutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni,implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con ladecisione adottata (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 16034 del 14/11/2002).3.2.4.

L’inammissibilità del quarto motivo scaturisce direttamentesia dal difetto di specificità dello stesso – dal momento che invoca deltutto genericamente i contenuti della consulenza tecnica d’ufficioespletata in corso di giudizio – sia dal suo sostanziarsi – al di là deiprofili di vizio motivazionale la cui inammissibilità è stata già illustratain precedenza – in una mera critica al merito della decisione, senzaperaltro, neppure confrontarsi con la ratio espressa dalla decisioneimpugnata nel momento in cui quest’ultima (pag. 46) ha dichiarato dicondividere il giudizio già espresso dal giudice di prime cure, in ordineal carattere “astratto” dell’elaborato peritale, in quanto redatto sullaSez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 19 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026base dei meri dati contrattuali e non dell’andamento effettivo delrapporto.3.2.5.

Quanto al quinto ed ultimo motivo, l’inammissibilità dellostesso torna a fondarsi sulla insindacabilità in sede di legittimità dellavalutazione del giudice di merito in ordine al carattere contestato omeno delle allegazioni.Si osserva, del resto, che la tesi formulata nel motivo – per cui la“compensazione” opposta dall’odierna controricorrente a fronte delladomanda dell’odierna ricorrente avrebbe integrato una noncontestazione della domanda restitutoria azionata dall’odiernaricorrente – non solo si basa su una ricostruzione del tuttoframmentaria ed insufficiente delle originarie allegazioni delle parti –così violando ancora una volta l’art. 366 c.p.c. – ma anche omette diconsiderare il dato evidenziato invece nella decisione impugnata, e cioèche la “compensazione” – quali che ne fossero i caratteri concreti – erastata eccepita dall’odierna controricorrente in via subordinata e quindisolo per l’ipotesi in cui la pretesa della ricorrente trovasse conferma sulpiano probatorio.4.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principaleconsegue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334c.p.c. del ricorso incidentale, in quanto proposto oltre il termine diimpugnazione - e cioè in data 8 aprile 2022 - a fronte della notificadella sentenza della Corte d’appello, ad opera della stessa ricorrenteincidentale, in data 18 gennaio 2022 (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.737 del 11/01/2025; Cass. Sez. 6 - 2, Decreto n. 4260 del03/03/2015).5.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comportala condanna della ricorrente alla rifusione in favore dellaSez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 20 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026controricorrente e ricorrente incidentale delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate direttamente in dispositivo.Infatti, nell’ipotesi in cui il ricorso incidentale tardivo risultiinefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, c.p.c., lasoccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale,restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe statasoccombenza, atteso che la decisione della Corte di cassazione nonprocede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunquel'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisumevidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto allaparte ricorrente principale (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 33733 del04/12/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 20/02/2014).6.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).L’attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e nonquello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna alpagamento del doppio del contributo unificato non può esserepronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cuigravame abbia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c.,trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàSez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 21 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002 (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inefficace il ricorso incidentale;condanna la ricorrente principale a rifondere alla controricorrentele spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 giugno 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 22 di 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Torrese unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 154/2022depositata il 12/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 12 gennaio 2022, la Corte d’appello diRoma, nel regolare contraddittorio tra l’appellante principale [OSCURATO:PERSONA] e l’appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA],ha – per quanto rileva nella presente sede – accolto solo parzialmentel’appello principale proposto nei confronti della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 16783/2017, pubblicata in data 8 settembre 2017 e, perl’effetto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere aGIORDI [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di € 26.828,25 oltre accessori.2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio – avendo laricorrente rinunciato ad altre domande già in primo grado - [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito premettendo di avere concluso conINTESA [OSCURATO:PERSONA] due contratti derivati IRS e chiedendo didichiarare la nullità o annullabilità degli stessi e di condannare la stessaBanca sia alla ripetizione delle somme indebitamente percepite sia alrisarcimento dei danni.Costituitasi regolarmente [OSCURATO:PERSONA] – la quale avevacontestato la fondatezza delle avverse domande – il Tribunale di Romaaveva accolto la domanda di accertamento della nullità dei contrattiderivati, mentre aveva disatteso le ulteriori domande, rilevando – conparticolare riferimento alla domanda di ripetizione - che, a causadell’insufficienza delle produzioni documentali, mancava adeguataprova di quanto corrisposto dall’odierna ricorrente in esecuzione deidue contratti, non potendo tale lacuna essere superata applicando laSez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 2 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026regola di non contestazione – come invocato dall’odierna ricorrente –non potendosi ravvisare detta non contestazione dall’insieme delledifese articolate da [OSCURATO:PERSONA].3. Nell’esaminare i motivi di appello reciprocamente proposti, laCorte capitolina – dopo aver disatteso il motivo di appello incidentalecon il quale [OSCURATO:PERSONA] impugnava la statuizione di nullitàdei due contratti IRS, profilo, questo, non oggetto di gravame nellapresente sede - ha esaminato l’unico motivo di appello della [OSCURATO:SOCIETA]., osservando - in relazione alle diverse deduzioniin esso contenute - che le stesse:− risultavano infondate quanto all’invocata applicazione delprincipio di non contestazione, in quanto si doveva ritenere chel’odierna ricorrente incidentale avesse adeguatamentecontestato le allegazioni della società, non deponendo incontrario né la domanda subordinata di compensazione concontrocrediti della stessa [OSCURATO:PERSONA] –trattandosi di eccezione formulata in via meramentesubordinata – né la mancata contestazione dei contenuti dellaconsulenza di parte depositata dalla stessa odierna ricorrente– trattandosi di mera allegazione difensiva peraltro depositatacon la sola seconda memoria ai sensi dell’art. 183, sestocomma, c.p.c.;− risultavano parimenti infondate nella parte in cui invocavanola mancata contestazione della regolare esecuzione deicontratti nel corso del tempo ed invocavano il calcolo operatodal consulente tecnico d’ufficio, in quanto, da un lato, lecarenze nelle produzioni documentali precludevanol’accertamento di quanto corrisposto, e, dall’altro lato, laSez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 3 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026ricostruzione contabile effettuata dal C.T.U. risultavameramente astratta, e cioè basata sulle previsioni contrattuali;− risultavano invece parzialmente fondate, nella parte in cuil’odierna ricorrente veniva ad invocare le risultanze degliestratti conto relativi al periodo 31 marzo 2008 – 30 settembre2009, in quanto se, da un lato, tali produzioni nonconsentivano in ogni caso di desumere argomenti di prova inrelazione a pagamenti collocati al di fuori di tale arcotemporale, dall’altro lato, venivano ad evidenziare in quellospecifico periodo flussi passivi per € 97.657,25.La Corte d’appello, tuttavia, ha ritenuto parimenti fondata ladomanda di compensazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] conriferimento ad un proprio controcredito per € 70.829,00, giungendo intal modo alla statuizione finale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] SPAalla corresponsione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. dellasomma di € 26.828,25, oltre accessori.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso principale è affidato a cinque motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1,n. 3 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensiSez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 4 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.; motivazione apparente ai sensi dell'art.360, co. 1, nn. 4 e 5 c.p.c.”.Si censura la decisione impugnata in quanto la Corte d’Appelloavrebbe erroneamente ritenuto specifica la contestazione dell’odiernaricorrente incidentale in ordine all’avvenuto pagamento dell’importo di€ 2.009.824,67 da parte della società ricorrente.Argomenta la ricorrente di avere operato specifiche e puntualiallegazioni in ordine ai pagamenti eseguiti, procedendo ad ulteriorepuntualizzazione nella prima memoria ex art. 183, sesto comma,c.p.c., laddove l’odierna ricorrente incidentale si sarebbe limitata aduna contestazione “di stile” priva di specificità.Deduce, quindi, che la Corte territoriale avrebbe:− confuso le contestazioni giuridiche (infondatezza, mancanza diprova) con la contestazione dei fatti costitutivi;− violato l’art. 167 c.p.c., che impone al convenuto di prendereposizione in modo specifico sui fatti allegati;− applicato in modo distorto il principio per cui la contestazioneva parametrata alle allegazioni della parte avversa;− omesso di considerare che la consulenza tecnica di parte erastata prodotta in allegato alla prima memoria ex art. 183, sestocomma, c.p.c., e non alla seconda, come erroneamenteaffermato dalla sentenza.La ricorrente principale deduce ulteriormente l’omessaconsiderazione del principio di vicinanza della prova – in quanto i fattiallegati facevano integralmente parte della sfera di conoscibilità dellaBanca – e lamenta infine il carattere apodittico della motivazione inrelazione alla delimitazione del thema probandum.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce “Nullità della sentenzaex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4Sez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 5 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art.360, n. 5, c.p.c.”.Si censura la decisione impugnata per avere ritenuto generiche leallegazioni della ricorrente, omettendo non solo di valutare leallegazioni complessivamente svolte anche nella prima memoria ex art.183, sesto comma, c.p.c. ma anche di rilevare che la perizia di parteera stata anticipata in parte nella stessa prima memoria, sebbenedepositata integralmente solo in seguito.Argomenta il ricorso che la Corte territoriale avrebbe:− erroneamente ritenuto tardiva l’integrazione delle allegazioni,confondendo allegazioni difensive con mezzi di prova;− omesso di valutare che le allegazioni dettagliate sui flussi deicontratti derivati erano rimaste incontestate dalla banca;− fondato la propria decisione su premesse di fatto errate oincomplete, con conseguente nullità della motivazione.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce “Violazione e falsaapplicazione dell'art. 115 e 116 cpc ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e4 cpc. Omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art.360, n. 5, c.p.c.; motivazione apodittica, ai sensi dell'art. 360, nn. 4 e5 c.p.c.”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbeescluso la possibilità di trarre argomenti di prova dagli estratti contoprodotti dall’odierna ricorrente incidentale in ordine all’avvenutopagamento, mediante addebito in conto corrente, dei flussi deicontratti derivati.Deduce il ricorso che, per contro, era possibile rilevare lacorrispondenza tra gli estratti conto, l’esito della CTU svolta in primecure, la perizia di parte nonché i conteggi allegati dalla ricorrente.Sez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 6 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026Avrebbe pertanto errato la Corte territoriale – prosegue il ricorso –nell’affermare che solo la produzione integrale degli estratti contoavrebbe consentito di ritenere provati i pagamenti.Ulteriormente, la Corte d’appello avrebbe non adeguatamenteinteso il senso degli argomenti di prova ed avrebbe confuso il temadella prova dei pagamenti con il tema della prova del loro ammontare,essendo quest’ultimo desumibile dal contenuto dei contratti e dagli esitidella CTU.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce “Omesso esame di unfatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.;motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c”.Il ricorso critica la Corte capitolina, in quanto la stessa avrebbenegato concreta valenza ai calcoli del CTU, ritenendo che gli stessifossero frutto di una elaborazione “astratta”.Oppone che al CTU era stato demandato dalla stessa Corted’appello l’accertamento delle corresponsioni tra le parti sulla base deicontratti e che la CTU aveva determinato l’ammontare complessivodelle perdite in piena corrispondenza con l’originaria domanda.Deduce, quindi, che la Corte d’appello avrebbe:− confuso il profilo dell’accertamento dell’entità dell’indebito conla prova dell’avvenuto pagamento;− omesso di valutare il carattere non contestato dei pagamentie quindi la delimitazione della CTU al solo profilo del loroammontare;− fondato la propria decisione su una motivazione soloapparente.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce “Omesso esame di unfatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.;motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, nn. 4 c.p.c”.Sez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 7 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026L’ultima censura investe il giudizio espresso dalla Corte territorialein ordine alla eccezione di compensazione proposta dall’odiernaricorrente incidentale.Argomenta il ricorso che, da un lato, la Corte d’appello non avrebberilevato che ad essere dedotta non era una compensazione in sensoproprio, ma un mero tema di accertamento contabile di partitedare/avere sul medesimo rapporto e, dall’altro lato, l’eccezione dicompensazione era indice di non contestazione del pagamento e delsuo ammontare.2. Il ricorso incidentale è affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c.: “errata lettura dei risultati della CTU disposta in primo grado edegli estratti conto prodotti dalla banca”.Si censura la decisione della Corte d’Appello, in quantoquest’ultima, nel detrarre i flussi attivi (accrediti) dagli addebiti passiviper € 97.657,25, avrebbe preso in considerazione accrediti nella misuradi € 70.829,00, mentre dagli estratti conto e dalla CTU risulterebberoaccrediti complessivi € 93.369,00, perché sarebbero stati negletti altriaccrediti per € 22.540,00.2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c.: “errata lettura dei risultati della CTU disposta in primo grado edegli estratti conto prodotti dalla banca”.Il motivo ripropone la medesima doglianza oggetto del primomotivo, questa volta richiamando l’art. 360, n. 5), c.p.c., in virtù del“non univoco orientamento di legittimità sulle modalità di proposizionedi motivi di ricorso con riferimento all'errore, da parte del Giudice dimerito, di valutazione delle prove”.Sez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 8 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/20263. Il ricorso principale non può trovare accoglimento e deve esseredichiarato interamente inammissibile.3.1. In linea generale, invero, deve essere rilevata una serie dicarenze che vengono ad affliggere il gravame nel suo complesso.3.1.1. In primo luogo, infatti, deve essere rilevata lainammissibilità di tutte le doglianze riferite al disposto di cui all’art.360, n. 5), c.p.c., come eccepito in controricorso, in quanto viene adoperare la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c.La ricorrente, al riguardo, ha argomentato in sede di memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. nel senso dell’inapplicabilità della preclusione inquanto la decisione impugnata avrebbe comunque parzialmenteriformato la sentenza di prime cure.La tesi della ricorrente non può trovare accoglimento.Si deve rilevare, in primo luogo, che nessuno dei precedenti invocatinella memoria a supporto della tesi (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774del 22/12/2016; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017;Cass. Sez. L, Sentenza n. 23021 del 29/10/2014) viene in concreto adenunciare l’interpretazione invocata dalla ricorrente, limitandosi, anzi,le decisioni in questione a rimarcare la regola generale di cui all’art.348-ter c.p.c.Ritiene, poi, questa Corte che tale ultima regola – ora riprodottaall’art. 360, penultimo comma, c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 27,lett. a), n. 1), D. Lgs. n. 149/2022, ed applicabile secondo la disciplinatransitoria di cui al successivo art. 35, comma 5, e quindi ai giudiziintrodotti con ricorso a far tempo dal 1° gennaio 2023 – troviapplicazione non solo quando l’appello risulti integralmente respintoma anche quando il rigetto sia parziale, in tutti i casi in cui il singolomotivo di ricorso venga ad investire quelle parti autonome dellasentenza d’appello che costituiscono rigetto e non accoglimento delSez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 9 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026gravame, e ciò proprio in considerazione del fatto che, in relazione atali parti, si assiste alla conferma del giudizio di prime cure.È ben chiaro – e pare perfino superfluo precisare – che anche inrelazione a tali parti il ricorso potrà basarsi su una doglianza riferitaall’art. 360, n. 5), c.p.c., ma, a questo punto, in relazione a tali partiopererà pienamente l’onere della parte ricorrente di indicare le ragionidi fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell'appello e quindi di dimostrare che le duedecisioni sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass.Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014), laddove un tale onere –evidentemente – non opererà in relazione alla parte autonoma delladecisione di appello che sia invece venuta ad accogliere il gravame.Tornando, allora, al caso di specie, si deve osservare che tutti imotivi del ricorso principale vengono a censurare quelle statuizionidella sentenza d’appello che si sono tradotte in un rigetto del gravamementre non investono l’unica componente della decisione impugnatache si è tradotta nell’accoglimento (parziale) dell’appello.Assente qualsiasi argomentazione nel senso della difformità delleragioni poste a fondamento – rispettivamente – della decisione di primogrado e quella di appello, si deve concludere nel senso dellainammissibilità delle censure ancorate al disposto di cui all’art. 360, n.5), c.p.c.3.1.2. In secondo luogo, osserva questa Corte che quasi tutti imotivi di ricorso presentano carattere “misto”, con riferimentosequenziale alle ipotesi di cui ai nn. 4), 5) e talvolta anche n. 3),dell’art. 360 c.p.c.Orbene questa Corte ha reiteratamente affermato il principio percui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezziSez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 10 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., nonessendo consentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto (chesuppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si devedecidere della violazione o falsa applicazione della norma), e del viziodi motivazione (che quegli elementi di fatto intende precisamenterimettere in discussione); o quale l'omessa motivazione (che richiedel'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabiled'ufficio), e la contraddittorietà della motivazione (che richiede laprecisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenzaimpugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro).Ciò in quanto l'esposizione diretta e cumulativa delle questioniconcernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e ilmerito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compitodi isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurlead uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poiricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìdare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine didecidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).Al riguardo la ricorrente viene ad argomentare già in controricorso(pag. 17) che le singole censure sarebbero singolarmente individuabilie quindi ammissibili, ed è vero che questa Corte si è anche pronunciatain tal senso (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 e,successivamente, Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 39169 del 09/12/2021),Sez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 11 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026ma si deve rilevare che un conto è la possibilità di discernere le singoledoglianze all’interno del motivo – possibilità che, peraltro, non escludeil rischio di errori o incomprensioni – altro – e ben diverso – conto è ilproblema della incompatibilità logica delle tesi sostenute nell’ambitodel medesimo motivo, giacché - solo per fare un esempio - se lamotivazione è meramente apparente, non vi può essere violazione dilegge per la semplice ragione che, in assenza di una motivazioneeffettiva, non vi è in radice alcun governo delle norme di diritto, cosìcome – volendo fare altro esempio - l’omesso circa un fatto decisivo èincompatibile con la carenza assoluta di motivazione perché il primoprofilo attiene al processo decisionale mentre il secondo investe la fasedi esposizione delle ragioni della decisione già assunta.Si deve quindi ribadire la inammissibilità del motivo c.d. “misti” intutti i casi in cui gli stessi, al di là della possibilità di individuare lesingole censure, vengano a basarsi su prospettazioni giuridichecontraddittorie, giacché come è nulla la sentenza che risulti affetta,nella propria motivazione, da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, così è inammissibile un motivo che si venga a basare sutesi anch’esse caratterizzate da simile contrasto.3.1.3. Per concludere il discorso sulle carenze complessive delricorso si deve, ora, esaminare proprio la tematica della reiteratadeduzione del vizio motivazionale, invocato dalla ricorrente ora come“motivazione apparente” (motivi primo, quarto e quinto), ora come“motivazione apodittica” (terzo motivo), ora come non qualificataviolazione dell’art. 132 c.p.c. (secondo motivo).Questa Corte viene costantemente chiamata a ribadire il principioper cui, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimitàsulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimo costituzionale",Sez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 12 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e,da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusaqualunque rilevanza sia del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Orbene, nel caso in esame ci si potrebbe limitare ad osservare chenessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazionedella decisione impugnata, la quale espone il proprio percorsoargomentativo in modo completo, univoco, comprensibile ed immuneda affermazioni reciprocamente inconciliabili.Una simile constatazione, tuttavia, si tradurrebbe nel diretto esamedel merito delle doglianze ma verrebbe a trascurare il fatto che questeultime, in realtà, si sostanziano in una critica del merito della decisionee cioè utilizzano l’etichetta della nullità della motivazione per sollecitarea questa Corte un nuovo giudizio sul fatto e sul merito dellacontroversia.Una simile sollecitazione, tuttavia, non è meramente infondata, maradicalmente inammissibile e come tale va qualificata, volendo questaCorte ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorso percassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, adSez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 13 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.Sez. U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazionenon introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere lamera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece,come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti(Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U,Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).3.2. Evidenziate le carenze complessive del ricorso, si deveevidenziare altresì l’inammissibilità dei singoli motivi individualmenteesaminati.3.2.1. Come costantemente chiarito da questa Corte - e come, delresto, ricordato dallo stesso ricorso in sede di secondo motivo (pag.18) - spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudiziodi fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condottadi non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, laquale, ex art. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ab onereprobandi (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto taleapprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezzadella domanda e delle deduzioni delle parti da ciò derivando chel'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una noncontestazione risulta sindacabile in cassazione solo per solo per difettoassoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità dellastessa (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez.L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007; Cass. Sez. L, n. 27833 del16/12/2005).Sez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 14 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026Consegue, allora, che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" unospecifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo,abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di unmezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, lasuccessiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa"non contestazione", diventa inammissibile (Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4249 del16/03/2012)Alla luce di tali principi, il primo motivo di ricorso risultainammissibile perché – al di là del tentativo della ricorrente diriqualificare le proprie doglianze come denuncia di error in procedendo– il contenuto sostanziale dello stesso in null’altro si traduce se non neltentativo di porre in discussione l'apprezzamento – rimesso al giudicedi merito – in ordine alla sussistenza o insussistenza della noncontestazione, apprezzamento che, peraltro, la decisione impugnata hadiffusamente motivato, ancorando il proprio giudizio di fatto ai principienunciati da questa Corte.Il motivo risulta ulteriormente inammissibile alla lucedell’insegnamento di questa Corte per cui, ai fini del rispetto delprincipio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui vienededotta la violazione del principio di non contestazione deve indicaresia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite olamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativipassaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto dellacomparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, inmodo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presuppostiper la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024).Sez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 15 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026Onere, questo, che costituisce specifico precipitato della regola dispecificità di cui all’art. 366 c.p.c. e che il ricorso ora non in esame nonha assolto, omettendo la riproduzione di quegli elementi degli atti diparte dai quali sarebbe dovuta risultare la non contestazione da partedell’odierna ricorrente.3.2.2. Considerazioni sostanzialmente simili devono essere svolteper illustrare l’inammissibilità del secondo motivo, il quale, del resto,si presenta in parte significativa sovrapponibile al primo nei contenutiargomentativi ed in relazione al quale risulta, del resto, risolutiva laconstatazione del mancato rispetto della regola di specificità di cuiall’art. 366 c.p.c.La ricorrente, infatti, ha omesso di provvedere alla benché minimariproduzione sia dei contenuti di quella consulenza di parte il cuicontenuto sarebbe stato riprodotto – sempre secondo la tesi del ricorso– nella prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma sesto, c.p.c., siadei contenuti dell’originaria citazione, del tutto insufficienti essendo, atali fini, le fugaci sintesi contenute nelle prime pagine del ricorso.Tali carenze - è solo il caso di aggiungere – valgono a precludereanche l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere didiretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto ènecessariamente all’ammissibilità del motivo di ricorso che viene adessere subordinato l’esercizio del potere-dovere del giudice dilegittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraversol'esame diretto degli atti (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del25/07/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass.Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n.15071 del 10/09/2012).Tale esercizio presuppone, quindi, sempre l'ammissibilità delmotivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art.Sez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 16 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza,realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempostesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed ildiritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale danon inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del06/09/2021).È solo per completezza, quindi, che si deve evidenziare anchel’infondatezza del motivo, alla luce dell’insegnamento di questa Corteper cui il principio di non contestazione non opera in difetto di specificaallegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né talespecificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dallaparte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alleaffermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delleparti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificareimmediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni,quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. Sez.2 - Ordinanza n. 8900 del 03/04/2025), non potendosi gravare la partedell’onere di contestare i fatti desumibili unicamente dai documentiallegati agli atti e da questi ultimi meramente richiamati perrelationem.3.2.3. In relazione alla inammissibilità del terzo motivo di ricorsoquesta Corte deve richiamare il principio (enunciato da Cass. Sez. U -Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) per cui:Sez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 17 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicazione 18/06/2026• per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il doveredi considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli,nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.;• la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce aduna differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione.Tornando, allora, al motivo di ricorso, risulta inevitabile constatareil carattere del tutto non pertinente dei riferimenti al mancato impiego,da parte della Corte territoriale, dalla documentazione disponibile perla individuazione di argomenti di prova, ponendosi tali deduzioni al diSez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 18 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026fuori dell’ambito applicativo dell’ipotesi di denuncia di violazionedell’art. 116 c.p.c. e traducendosi le medesime in un mero sindacatodella valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito,a quest’ultimo riservata (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).Va ribadito, del resto, il principio per cui il giudice non è tenuto adare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamentetutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singolaargomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente cheegli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi suiquali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nellavalutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni,implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con ladecisione adottata (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 16034 del 14/11/2002).3.2.4. L’inammissibilità del quarto motivo scaturisce direttamentesia dal difetto di specificità dello stesso – dal momento che invoca deltutto genericamente i contenuti della consulenza tecnica d’ufficioespletata in corso di giudizio – sia dal suo sostanziarsi – al di là deiprofili di vizio motivazionale la cui inammissibilità è stata già illustratain precedenza – in una mera critica al merito della decisione, senzaperaltro, neppure confrontarsi con la ratio espressa dalla decisioneimpugnata nel momento in cui quest’ultima (pag. 46) ha dichiarato dicondividere il giudizio già espresso dal giudice di prime cure, in ordineal carattere “astratto” dell’elaborato peritale, in quanto redatto sullaSez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 19 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026base dei meri dati contrattuali e non dell’andamento effettivo delrapporto.3.2.5. Quanto al quinto ed ultimo motivo, l’inammissibilità dellostesso torna a fondarsi sulla insindacabilità in sede di legittimità dellavalutazione del giudice di merito in ordine al carattere contestato omeno delle allegazioni.Si osserva, del resto, che la tesi formulata nel motivo – per cui la“compensazione” opposta dall’odierna controricorrente a fronte delladomanda dell’odierna ricorrente avrebbe integrato una noncontestazione della domanda restitutoria azionata dall’odiernaricorrente – non solo si basa su una ricostruzione del tuttoframmentaria ed insufficiente delle originarie allegazioni delle parti –così violando ancora una volta l’art. 366 c.p.c. – ma anche omette diconsiderare il dato evidenziato invece nella decisione impugnata, e cioèche la “compensazione” – quali che ne fossero i caratteri concreti – erastata eccepita dall’odierna controricorrente in via subordinata e quindisolo per l’ipotesi in cui la pretesa della ricorrente trovasse conferma sulpiano probatorio.4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principaleconsegue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334c.p.c. del ricorso incidentale, in quanto proposto oltre il termine diimpugnazione - e cioè in data 8 aprile 2022 - a fronte della notificadella sentenza della Corte d’appello, ad opera della stessa ricorrenteincidentale, in data 18 gennaio 2022 (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.737 del 11/01/2025; Cass. Sez. 6 - 2, Decreto n. 4260 del03/03/2015).5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comportala condanna della ricorrente alla rifusione in favore dellaSez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 20 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026controricorrente e ricorrente incidentale delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate direttamente in dispositivo.Infatti, nell’ipotesi in cui il ricorso incidentale tardivo risultiinefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, c.p.c., lasoccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale,restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe statasoccombenza, atteso che la decisione della Corte di cassazione nonprocede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunquel'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisumevidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto allaparte ricorrente principale (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 33733 del04/12/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 20/02/2014).6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).L’attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e nonquello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna alpagamento del doppio del contributo unificato non può esserepronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cuigravame abbia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c.,trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàSez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 21 di 22Numero registro generale 6971/2022Numero sezionale 2573/2026Numero di raccolta generale 20578/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002 (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inefficace il ricorso incidentale;condanna la ricorrente principale a rifondere alla controricorrentele spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 giugno 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 6971/2022 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 22 di 22
Sentenza Cassazione n. 20578/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris