Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 1969

Cassazione n. 17370/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1969 avverso la sentenza del 7/9/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura sulla valutazione della prova, adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha valorizzato la insussistenza di elementi atti a suffragare le tesi difensive sulla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen.;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] dano Angel4 Costanzo DEPO %

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1969 avverso la sentenza del 7/9/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura sulla valutazione della prova, adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha valorizzato la insussistenza di elementi atti a suffragare le tesi difensive sulla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen.;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] dano Angel4 Costanzo DEPO %
Sentenza Cassazione n. 17370/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris