CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20650/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrezione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Cortesuprema di Cassazione n. 34628/2025, pubblicata in data29/12/2025, con la quale è stato definito il giudizio di legittimitàBANCA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 1949/2026Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20650/2026Data pubblicazione 18/06/2026– controricorrente –Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 34628/2025,pubblicata in data 29/12/2025, ha – nel contraddittorio con lacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] - respinto il ricorso presentato daBANCA [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCorte d'appello di Napoli n. 2190/2021, depositata il 14/06/2021Con decreto del 21 gennaio 2026 è stata disposta l’iscrizione anuovo ruolo del procedimento, per correzione di errore materialed’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Nella sentenza n. 34628/2025 di questa Corte sussiste unevidente errore materiale, in quanto nell’epigrafe del provvedimento ilnominativo della parte controricorrente viene indicato come“[OSCURATO:PERSONA]”, anziché - come sarebbe corretto - “SERENELLASRL”.2. Si tratta di un evidente errore materiale, agevolmentedesumibile, tra l’altro, dalla lettura complessiva del provvedimento,nel quale il nominativo della controricorrente viene reiteratamenteindicato nel modo corretto.3. In conclusione la sentenza di questa Corte n. 34628/2025,pubblicata in data 29/12/2025 deve essere oggetto di correzionecorretta nel senso che nell’epigrafe, dove il provvedimento recascritto “[OSCURATO:PERSONA]” deve intendersi e ritenersi per scritto“[OSCURATO:PERSONA]”.Sez. S1 - R.G. 1949/2026 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 2 di 3Numero registro generale 1949/2026Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20650/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MLa Corte,dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nellasentenza emessa dalla Corte di cassazione n. 34628/2025, pubblicatain data 29/12/2025, nel senso che nell’epigrafe, dove ilprovvedimento reca scritto:“[OSCURATO:PERSONA]”deve intendersi e ritenersi per scritto:“[OSCURATO:PERSONA].Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, secondo comma, ultimo periodo c.p.c. e 196-quinquies,quinto comma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 giugno 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 1949/2026 – CC 10/06/2026 - Pagina nr. 3 di 3