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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21831/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; qc OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 191, 192 e 195 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe utilizzato a fini probatori anche i verbali di polizia giudiziaria che illegittimamente contenevano le dichiarazioni della compagna dell'imputato e si sarebbe «appiattita» sulle risultanze degli stessi; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto nel giudizio abbreviato sono legittimamente utilizzabili le risultanze del verbale di arresto, anche nella parte in cui contengono dichiarazioni di soggetti diversi dall'indagato (ex plurimis: Sez. 3, n. 16977 del 22/03/2022, Casanova, Rv.

Rv. 283069 - 01; Sez. 2, n. 28960 del 10/05/2017, manca, Rv. 270527 - 01); Rilevato, inoltre, che il profilo di censura relativo alla valutazione della prova è meramente assertivo e, dunque, inammissibile per aspecificità; Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo e al travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di evasione, si risolve nell'inammissibile sollecitazione alla Corte a pervenire a un nuovo esame di merito della regiudicanda; Rilevato, inoltre, che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha motivato il diniego in ragione della gravità della condotta accertata e della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; qc OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 191, 192 e 195 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe utilizzato a fini probatori anche i verbali di polizia giudiziaria che illegittimamente contenevano le dichiarazioni della compagna dell'imputato e si sarebbe «appiattita» sulle risultanze degli stessi; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto nel giudizio abbreviato sono legittimamente utilizzabili le risultanze del verbale di arresto, anche nella parte in cui contengono dichiarazioni di soggetti diversi dall'indagato (ex plurimis: Sez. 3, n. 16977 del 22/03/2022, Casanova, Rv. Rv. 283069 - 01; Sez. 2, n. 28960 del 10/05/2017, manca, Rv. 270527 - 01); Rilevato, inoltre, che il profilo di censura relativo alla valutazione della prova è meramente assertivo e, dunque, inammissibile per aspecificità; Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo e al travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di evasione, si risolve nell'inammissibile sollecitazione alla Corte a pervenire a un nuovo esame di merito della regiudicanda; Rilevato, inoltre, che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha motivato il diniego in ragione della gravità della condotta accertata e della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci