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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2026

Cassazione n. 06477/2026

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorson. 9392/2020 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce all’atto di rinuncia alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; [OSCURATO:SOCIETA].; -intimate – -avverso la sentenza n. 10052/2019 emess a d a l Tribunale di Milano in data 06/11/2019 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Rho aveva rigettato la domanda da lui avanzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (che aveva, a sua volta, chiamato in causa la [OSCURATO:SOCIETA].) diretta ad ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni derivati dall’errato lavaggio di due suoi tappeti, Risarcimento danni – Rinuncia ricorso condannandola altresì al rimborso delle spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata in causa.

2. Il Tribunale di Milano rigettava il gravame, affermando che, sia nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale che in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato che agisca per il relativo risarcimento fornire la prova dell’esistenzadel danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del convenuto, risolvendosi l’eventuale incertezza in danno dell’attore, e che il Platania non aveva fornito la prova che il danno ai propri beni fosse riconducibile, sul piano causale, alla prestazione svolta dalla convenuta e/o della terza chiamata.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e la [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] È pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 26 gennaio 2026, dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di nuovo difensore [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione del precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rinunciato al mandato), munito di procura speciale che espressamente gli conferisce la facoltà di rinunciare agli atti del giudizio.

La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, c.p.c., per cui, a norma dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria.

Non avendo le intimate svolto difese, nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese.

Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato, atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M Dichiara estinto il giudiziodi cassazione.

Cosìdeciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorson. 9392/2020 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce all’atto di rinuncia alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; [OSCURATO:SOCIETA].; -intimate – -avverso la sentenza n. 10052/2019 emess a d a l Tribunale di Milano in data 06/11/2019 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Rho aveva rigettato la domanda da lui avanzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (che aveva, a sua volta, chiamato in causa la [OSCURATO:SOCIETA].) diretta ad ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni derivati dall’errato lavaggio di due suoi tappeti, Risarcimento danni – Rinuncia ricorso condannandola altresì al rimborso delle spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata in causa. 2. Il Tribunale di Milano rigettava il gravame, affermando che, sia nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale che in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato che agisca per il relativo risarcimento fornire la prova dell’esistenzadel danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del convenuto, risolvendosi l’eventuale incertezza in danno dell’attore, e che il Platania non aveva fornito la prova che il danno ai propri beni fosse riconducibile, sul piano causale, alla prestazione svolta dalla convenuta e/o della terza chiamata. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e la [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] È pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 26 gennaio 2026, dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di nuovo difensore [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione del precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha rinunciato al mandato), munito di procura speciale che espressamente gli conferisce la facoltà di rinunciare agli atti del giudizio. La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, c.p.c., per cui, a norma dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria. Non avendo le intimate svolto difese, nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese. Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato, atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M Dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Cosìdeciso in Roma, nella camera d
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