CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 16/RG 23801 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio di 168 grammi di hashish; 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure — sulla mancanza di autonoma valutazione e sul travisamento della prova -, espresse con mere clausole di stile e richiami giurisprudenziali che non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato che alle pagg. 2 e 3, pur sinteticamente attesa la doppia conforme, ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati. Infatti, sono state superate tutte le censure difensive con argomenti fondati sugli accertamenti compiuti, di cui si chiede, in questa sede, il superamento in base ad una versione alternativa non consentita perché fondata esclusivamente su elementi di fatto. E' stato escluso: che la droga fosse attribuibile al solo Sirignano, visto che il marsupio che la conteneva si trovava dietro al sedile del conducente occupato dal ricorrente; che la destinazione fosse per solo uso personale e la qualificazione del fatto come di lieve entità o ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. valorizzando, anche, ma non solo, il quantitativo, la parziale suddivisione in dosi, il ritrovamento di un bilancino e di un coltello, il numero degli imputati posti in un luogo buio di spaccio, la detenzione in luogo diverso dall'abitazione. 3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso