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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32404/2026

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orte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoriasopravvenuta,ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 603 cod.proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta dirinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta all'acquisizione e alla visioneintegrale delle videoriprese, oltre che meramente reiterativa dell’identicaquestione già devoluta al giudice dell’appello, è altresì manifestamente perchésecondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, ancheparziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e puòessere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poterdecidere allo stato degli atti e, ancora, l'esercizio del potere di rinnovazioneistruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità,nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specificagiustificazione soltanto in caso di rinnovazione, presenti una strutturaargomentativa che evidenzi – per il caso di mancata rinnovazione – l'esistenza difonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità(cfr. Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009); che, nel casodi specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato il rigetto dell'istanza,ritenendo sufficiente il compendio probatorio già acquisito - costituitodall'annotazione di polizia giudiziaria e dai fermi-immagine ad essa allegati - edel tutto generica la richiesta di acquisizione integrale delle videoriprese, sicché ilmotivo si risolve nella mera riproposizione della censura già disattesa in appello,senza un reale confronto critico con la motivazione impugnata;ritenuto che il secondo e il terzo motivo, con cui si deduce, rispettivamente,violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e delle norme sul concorso di persone inrelazione alla qualificazione delle condotte di apertura e chiusura del cancello delcapannone, nonché violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'utilizzodelle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. e dei fermi-immagine ai fini dellaprova dell'elemento soggettivo, reiterano le medesime argomentazioni di meritogià sollevate con l'atto di appello, puntualmente affrontate e correttamenterisolte dalla Corte territoriale, la quale, con motivazione congrua e priva di vizilogici, ha ritenuto stabile e consapevole - e non riducibile a mera connivenza - ilcontributo fornito dall'imputato quale custode del capannone e quale conducentedi veicoli e furgoni del gruppo, ed attendibile il quadro indiziario desunto dallesentenze di patteggiamento dei correi, riscontrato dall'ininterrotta attività diosservazione svolta dai Carabinieri; che, pertanto, i motivi in esame si risolvonoin una mera riproposizione delle censure già disattese in appello e sollecitanoun'alternativa valutazione del compendio probatorio e degli elementi di fatto nonconsentita in sede di legittimità;che il quarto motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 112, comma 1, n.1, cod. pen. per l'applicazione indifferenziata dell'aggravante, e il quinto motivo,nella parte relativa al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuantigeneriche e l'aggravante contestata, non risultano devoluti alla cognizione delgiudice di appello, non essendo tali questioni riepilogate, quali autonomi motivi digravame, nella sentenza impugnata; che, trattandosi di censure introdotte per laprima volta con il ricorso per cassazione, le relative doglianze sono inammissibiliper violazione del principio devolutivo;che il quinto motivo, nella residua parte relativa al trattamentosanzionatorio, è del pari inammissibile, in quanto reitera le medesime doglianzegià sollevate in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, laquale ha dato conto delle ragioni della pena-base individuata - correlata al valoreeconomico dei beni e all'intensità del dolo, desunta dalla sistematicità dellecondotte - e degli aumenti applicati per i singoli reati satellite in rapporto allasostanziale omogeneità dei fatti unificati nella continuazione; e in quanto,comunque, il ricorrente si è limitato a dedurre l'omessa indicazione dei criteriseguiti per i singoli aumenti, senza indicare il concreto beneficio, in termini diriduzione della pena, che deriverebbe dall'eventuale accoglimento della censura(cfr. Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, Rv. 289739 - 01);dato atto che è stata depositata, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.,memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, le cui argomentazioni si risolvononella reiterazione delle censure già svolte con l'atto di ricorso e non sono idoneea superare i rilievi che precedono;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoriasopravvenuta,ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 603 cod.proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta dirinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta all'acquisizione e alla visioneintegrale delle videoriprese, oltre che meramente reiterativa dell’identicaquestione già devoluta al giudice dell’appello, è altresì manifestamente perchésecondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, ancheparziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e puòessere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poterdecidere allo stato degli atti e, ancora, l'esercizio del potere di rinnovazioneistruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità,nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specificagiustificazione soltanto in caso di rinnovazione, presenti una strutturaargomentativa che evidenzi – per il caso di mancata rinnovazione – l'esistenza difonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità(cfr. Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009); che, nel casodi specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato il rigetto dell'istanza,ritenendo sufficiente il compendio probatorio già acquisito - costituitodall'annotazione di polizia giudiziaria e dai fermi-immagine ad essa allegati - edel tutto generica la richiesta di acquisizione integrale delle videoriprese, sicché ilmotivo si risolve nella mera riproposizione della censura già disattesa in appello,senza un reale confronto critico con la motivazione impugnata;ritenuto che il secondo e il terzo motivo, con cui si deduce, rispettivamente,violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e delle norme sul concorso di persone inrelazione alla qualificazione delle condotte di apertura e chiusura del cancello delcapannone, nonché violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'utilizzodelle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. e dei fermi-immagine ai fini dellaprova dell'elemento soggettivo, reiterano le medesime argomentazioni di meritogià sollevate con l'atto di appello, puntualmente affrontate e correttamenterisolte dalla Corte territoriale, la quale, con motivazione congrua e priva di vizilogici, ha ritenuto stabile e consapevole - e non riducibile a mera connivenza - ilcontributo fornito dall'imputato quale custode del capannone e quale conducentedi veicoli e furgoni del gruppo, ed attendibile il quadro indiziario desunto dallesentenze di patteggiamento dei correi, riscontrato dall'ininterrotta attività diosservazione svolta dai Carabinieri; che, pertanto, i motivi in esame si risolvonoin una mera riproposizione delle censure già disattese in appello e sollecitanoun'alternativa valutazione del compendio probatorio e degli elementi di fatto nonconsentita in sede di legittimità;che il quarto motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 112, comma 1, n.1, cod. pen. per l'applicazione indifferenziata dell'aggravante, e il quinto motivo,nella parte relativa al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuantigeneriche e l'aggravante contestata, non risultano devoluti alla cognizione delgiudice di appello, non essendo tali questioni riepilogate, quali autonomi motivi digravame, nella sentenza impugnata; che, trattandosi di censure introdotte per laprima volta con il ricorso per cassazione, le relative doglianze sono inammissibiliper violazione del principio devolutivo;che il quinto motivo, nella residua parte relativa al trattamentosanzionatorio, è del pari inammissibile, in quanto reitera le medesime doglianzegià sollevate in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, laquale ha dato conto delle ragioni della pena-base individuata - correlata al valoreeconomico dei beni e all'intensità del dolo, desunta dalla sistematicità dellecondotte - e degli aumenti applicati per i singoli reati satellite in rapporto allasostanziale omogeneità dei fatti unificati nella continuazione; e in quanto,comunque, il ricorrente si è limitato a dedurre l'omessa indicazione dei criteriseguiti per i singoli aumenti, senza indicare il concreto beneficio, in termini diriduzione della pena, che deriverebbe dall'eventuale accoglimento della censura(cfr. Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, Rv. 289739 - 01);dato atto che è stata depositata, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.,memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, le cui argomentazioni si risolvononella reiterazione delle censure già svolte con l'atto di ricorso e non sono idoneea superare i rilievi che precedono;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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