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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 2024

Cassazione n. 11329/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17464/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in atti, domicilio digitale come in atti; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e BANCA D’ITALIA -intimate - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura a margine della memoria difensiva, domicilio digitale come in atti -resistente - N. 17464/24 R.G. avverso la sentenza n. 12406/2024, depositata il 22.7.2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.1.2025 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; rilevatoche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso del 20.12.2011, propose opposizione all’esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., nell’ambito del pignoramento presso terzi iscritto al N. 21527/2011 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Roma, avviato in suo danno da [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di € 2.385,53; il g.e. sospese l’esecuzione con ordinanza del 26.3.2012 e, introdotto il giudizio di merito dalla Tralicci, l’adito Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 30.6.2018, accolse parzialmente l’opposizione, regolando le spese; proposto appello dalla Tralicci e nella resistenza dell’esecutata opponente, il Tribunale di Roma lo accolse con sentenza del 23.3.2020 limitatamente alla somma di € 845,59, così affermando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di agire in via esecutiva nell’ambito della procedura suddetta, che venne quindi riassunta dalla procedente con ricorso del 24.3.2020; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso del 4.9.2020, propose dunque nuova opposizione all’esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., opponendo in compensazione propri controcrediti basati su sentenze passate in giudicato e rilevando di aver ricevuto la notifica di unatto di pignoramento esattoriale per importo superiore ad € 2 mln.; il g.e. sospese nuovamente l’esecuzione con ordinanza del 17.3.2021 e la Tralicci introdusse il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Roma; costituitasi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., questa eccepì l’incompetenza per valore del giudice adito, per essere competente il Giudice di pace; l’adito Tribunale ordinò dapprima l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e, N. 17464/24 R.G. dopo alcuni rinvii, introitò la causa a sentenza all’udienza del 14.3.2024; quindi, con sentenza del 22.7.2024, il Tribunale di Roma dichiarò la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di pace, in quanto il valore delle cause di opposizione forzata si determina in base al credito per cui si procede e l’eccezione di compensazione per l’importo di € 3.118,00 mira solo a paralizzare la pretesa esecutiva, senza incidere sul valore della causa ai fini della competenza; considerato che avverso detta sentenza ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria difensiva, senza rassegnare conclusioni, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Banca d’Italia non hannosvolto difese; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendoil rigetto del ricorso; la ricorrente ha depositato memoria; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; con il primo motivo la ricorrente lamenta la “inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza”, in quanto la decisione è stata emessa oltre il termine preclusivo da individuare nell’udienza ex art. 183 c.p.c. del 6.4.2023, ai sensi dell’art. 38 c.p.c. con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”, per aver il Tribunale determinato il valore della causa con riguardo all’importo precettato, senza tener conto della domanda riconvenzionale da essa Tralicci svolta a seguito dell’eccezione di compensazione sollevata dalla banca, domanda con N. 17464/24 R.G. cui si chiedeva di accertare un proprio controcredito di € 5.100,00, idoneo a sua volta a paralizzare detta eccezione; ritenuto che il primo motivo sia palesemente infondato, atteso che la doglianza proposta dalla ricorrente attiene al rilievo dell’incompetenza d’ufficio ex art. art. 38, comma 3, c.p.c. e non anche all’eccezione di parte; il secondo motivo siainvece fondato; assai recentemente, in fattispecie praticamente sovrapponibile e per certi versi recante anche le stesse questioni fattuali tra le medesime parti, questa Corte, con ordinanza n. 918/2025, ha al riguardo così condivisibilmente statuito: “La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a euro cinquemila e cento; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale.

Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna – invece – un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, commasecondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore.

Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così N. 17464/24 R.G. adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla”; pertanto, deve affermarsi la competenza a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, per ragione di valore, del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge; analogamente a quanto statuito dal citato precedente, le spese di lite possono essere compensate, in quanto in particolare il secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le ragioni che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma 2, c.p.c.; d’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] paolo s.p.a. e la Banca d’Italia non hanno qui svolto attività difensiva e quest’ultima è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio quale terza pignorata; p. q. m. la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, fissando termine di tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17464/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in atti, domicilio digitale come in atti; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e BANCA D’ITALIA -intimate - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura a margine della memoria difensiva, domicilio digitale come in atti -resistente - N. 17464/24 R.G. avverso la sentenza n. 12406/2024, depositata il 22.7.2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.1.2025 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; rilevatoche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso del 20.12.2011, propose opposizione all’esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., nell’ambito del pignoramento presso terzi iscritto al N. 21527/2011 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Roma, avviato in suo danno da [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di € 2.385,53; il g.e. sospese l’esecuzione con ordinanza del 26.3.2012 e, introdotto il giudizio di merito dalla Tralicci, l’adito Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 30.6.2018, accolse parzialmente l’opposizione, regolando le spese; proposto appello dalla Tralicci e nella resistenza dell’esecutata opponente, il Tribunale di Roma lo accolse con sentenza del 23.3.2020 limitatamente alla somma di € 845,59, così affermando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di agire in via esecutiva nell’ambito della procedura suddetta, che venne quindi riassunta dalla procedente con ricorso del 24.3.2020; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso del 4.9.2020, propose dunque nuova opposizione all’esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., opponendo in compensazione propri controcrediti basati su sentenze passate in giudicato e rilevando di aver ricevuto la notifica di unatto di pignoramento esattoriale per importo superiore ad € 2 mln.; il g.e. sospese nuovamente l’esecuzione con ordinanza del 17.3.2021 e la Tralicci introdusse il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Roma; costituitasi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., questa eccepì l’incompetenza per valore del giudice adito, per essere competente il Giudice di pace; l’adito Tribunale ordinò dapprima l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e, N. 17464/24 R.G. dopo alcuni rinvii, introitò la causa a sentenza all’udienza del 14.3.2024; quindi, con sentenza del 22.7.2024, il Tribunale di Roma dichiarò la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di pace, in quanto il valore delle cause di opposizione forzata si determina in base al credito per cui si procede e l’eccezione di compensazione per l’importo di € 3.118,00 mira solo a paralizzare la pretesa esecutiva, senza incidere sul valore della causa ai fini della competenza; considerato che avverso detta sentenza ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria difensiva, senza rassegnare conclusioni, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Banca d’Italia non hannosvolto difese; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendoil rigetto del ricorso; la ricorrente ha depositato memoria; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; con il primo motivo la ricorrente lamenta la “inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza”, in quanto la decisione è stata emessa oltre il termine preclusivo da individuare nell’udienza ex art. 183 c.p.c. del 6.4.2023, ai sensi dell’art. 38 c.p.c. con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”, per aver il Tribunale determinato il valore della causa con riguardo all’importo precettato, senza tener conto della domanda riconvenzionale da essa Tralicci svolta a seguito dell’eccezione di compensazione sollevata dalla banca, domanda con N. 17464/24 R.G. cui si chiedeva di accertare un proprio controcredito di € 5.100,00, idoneo a sua volta a paralizzare detta eccezione; ritenuto che il primo motivo sia palesemente infondato, atteso che la doglianza proposta dalla ricorrente attiene al rilievo dell’incompetenza d’ufficio ex art. art. 38, comma 3, c.p.c. e non anche all’eccezione di parte; il secondo motivo siainvece fondato; assai recentemente, in fattispecie praticamente sovrapponibile e per certi versi recante anche le stesse questioni fattuali tra le medesime parti, questa Corte, con ordinanza n. 918/2025, ha al riguardo così condivisibilmente statuito: “La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a euro cinquemila e cento; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale. Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna – invece – un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, commasecondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così N. 17464/24 R.G. adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla”; pertanto, deve affermarsi la competenza a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, per ragione di valore, del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge; analogamente a quanto statuito dal citato precedente, le spese di lite possono essere compensate, in quanto in particolare il secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le ragioni che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma 2, c.p.c.; d’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] paolo s.p.a. e la Banca d’Italia non hanno qui svolto attività difensiva e quest’ultima è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio quale terza pignorata; p. q. m. la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, fissando termine di tre
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